TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-04-06, n. 202100851
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2021
N. 00851/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2019, proposto da
A P, M P, R P, rappresentati e difesi dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B, in Salerno, largo Dogana Regia 15;
contro
Comune di Manocalzati, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione prot. n. 8063 del 18 dicembre 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020, 25 del d.l. n. 137/2020 e 1 del d.l. n. 183/2020;
Relatore nell'udienza del giorno 10 marzo 2021 il dott. O D P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, Piarulli Aldo (in appresso, P. A.), Piarulli Marcello (in appresso, P. M.) e Piarulli Roberto (in appresso, P. R.) impugnavano, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di demolizione prot. n. 8063 del 18 dicembre 2018, emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Manocalzati, previ verbali di sopralluogo prot. n. 5822 del 20 settembre 2019 e prot. n. 6644 del 24 ottobre 2018, nonché previa comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota del 26 ottobre 2018, prot. n. 6671.
2. Gli illeciti edilizi contestati consistevano nella realizzazione di svariati manufatti in assenza e in difformità dei prescritti titoli abilitativi sul suolo in proprietà dei ricorrenti, germani P., ubicato in Manocalzati, via Variante Est (SS 7 bis), e censito in catasto al foglio 9, particelle 787, 788, 789, 790, 791, 792, 969, 1333, 673, 674, 1332, 675, 1015, 1016, 1017, 662 e 795.
In dettaglio, si trattava delle seguenti opere sine titulo: a) prefabbricato in acciaio zincato prevalentemente installato, all’indomani del sisma del 23 novembre 1980, sull’alveo abbandonato del fiume Sabato, nonché adiacente prefabbricato in legno ad uso espositivo;b) prefabbricato in ferro con annesse tettoie costruite in aderenza su tre lati;c) tettoia metallica in aderenza ad un capannone adibito a deposito per macchine agricole e ad officina;d) tettoia in legno lamellare con copertura in lastre di policarbonato;e) piazzali pavimentati in parte con materiale misto e in parte con conglomerato cementizio;f) cartelli pubblicitari. Si trattava, altresì: g) del mutamento di destinazione d’uso di un corpo di fabbrica, da deposito per macchine agricole ed officina ad area di vendita, in parziale difformità dalle concessioni edilizie n. 25 dell’11 ottobre 1982 e n. 52 del 7 febbraio 2002;h) in corrispondenza di un ulteriore corpo di fabbrica, della chiusura perimetrale di un vano scala, dell’installazione di una tettoia su un terrazzo e della trasformazione di un sottotetto da locale per uffici in superficie residenziale, in parziale difformità dalle concessioni edilizie n. 39 del 20 giugno 1987 e n. 2 del 19 maggio 1999.
3. Nell’avversare l’adottata misura repressivo-ripristinatoria limitatamente ai manufatti indicati retro, sub n. 2.a (prefabbricato in acciaio zincato), 2.c (tettoia metallica), 2.e (piazzali pavimentati) e 2.f (cartelli pubblicitari), ed avendo prestato acquiescenza alle residue disposizioni demolitorie, i proponenti lamentavano, in estrema sintesi, che: a) a dispetto di quanto erroneamente ritenuto dall’amministrazione intimata, l’alveo di insediamento del prefabbricato in acciaio zincato non rivestirebbe natura demaniale, ma sarebbe stato acquistato a titolo originario dai germani P. ai sensi e per gli effetti della previgente versione dell’art. 946 cod. civ., essendo stato abbandonato dal fiume Sabato già a partire dal 1968 ed essendo stato occupato dal manufatto in parola all’indomani del sisma del 23 novembre 1980, ossia prima della novella introdotta dall’art. 3 della l. n. 37/1994;b) inoltre, l’area controversa ricadrebbe in parte nel territorio comunale di Atripalda, con conseguente incompetenza del Comune di Manocalzati;c) in ogni caso, il prefabbricato in acciaio zincato avrebbe dovuto considerarsi tacitamente assentito per effetto dell’attestazione sindacale del 27 gennaio 1981;d) il notevole arco temporale trascorso dall’esecuzione di tale opera, così come della tettoia metallica e dei piazzali pavimentati, avrebbe, per di più, ingenerato il legittimo affidamento dei germani P. nel relativo mantenimento in loco, rispetto al quale non sarebbe stata adeguatamente motivata la prevalenza dell’interesse pubblico alla relativa rimozione;e) l’amministrazione intimata non avrebbe debitamente ponderato le controdeduzioni dei germani P. alla comunicazione di avvio del procedimento demolitorio né la conformità urbanistico-edilizia sia del prefabbricato zincato sia dei piazzali pavimentati;f) la contestazione relativa ai cartelli pubblicitari, oltre ad essere generica quanto all’individuazione delle autorizzazioni pretermesse, sarebbe stata formulata dall’organo comunale a tanto incompetente, trattandosi di installazioni al di fuori del centro abitato.
4. L’intimato Comune di Manocalzati non si costituiva in giudizio.
5. All’udienza del 10 marzo 2021, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, fuori sesto è l’ordine di doglianze rubricato retro, sub n. 3.a, volto a contestare la demanialità dell’area occupata dal prefabbricato in acciaio zincato.
Ed invero, l’ordinanza di demolizione prot. n. 8063 del 18 dicembre 2018 risulta perspicuamente e univocamente emessa ai sensi e per gli effetti non già dell’art. 35 (“Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici”), bensì dell’art. 31 (“Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”) del d.p.r. n. 380/2001, ossia in base al decisivo rilievo di insussistenza del necessario titolo abilitativo edilizio alla realizzazione del manufatto, a prescindere dallo statuto proprietario dell’area di relativa ubicazione.
7. Né vale ad elidere tale rilievo l’assunto attoreo secondo cui il prefabbricato in acciaio zincato avrebbe dovuto considerarsi tacitamente assentito per effetto della nota sindacale del 27 gennaio 1981 (cfr. retro, sub n.