TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-06-19, n. 202301919
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Pubblicato il 19/06/2023
N. 01919/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2023, proposto da
S S M, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Catania in liquidazione - Gestione Separata IRSAP, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del decreto di pagamento n. 03567/2021 TAR Catania, emesso il 30.11.2021 nel procedimento n. 1105/2016 RG come modificato con decreto collegiale n. 658/2022 depositato il 4.3.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa A A B e uditi il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente - commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio n.r.g. 1105/2016 - ha chiesto l’esecuzione del decreto n 3567/2021, come corretto dal decreto n. 658/2022 recante liquidazione del compenso (€ 2.850,00) a carico del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Catania in Liquidazione – Gestione Separata IRSAP.
L’ente intimato non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato.
All’udienza camerale del 24 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 del c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione”, tra gli altri, “(…) b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo” rientrando, tra questi ultimi, il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, 18 ottobre 2016, n. 2391;Catania, Sez. I. 20 settembre 2010 n. 3769;T.A.R. Lazio - Roma Sez. II ter, 10-11-2009, n. 10994).
Nella fattispecie in esame risulta dalla documentazione di causa che il decreto munito di formula esecutiva è stato notificato presso la sede del debitore il 30 maggio 2022 ed è quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e s.m.i.
Ritiene, quindi, il Collegio di dover fare applicazione del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. e, quindi, avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva poi all’amministrazione intimata l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c.
Il ricorso è, pertanto, fondato e va accolto conseguente ordine al Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Catania in Liquidazione – Gestione Separata IRSAP, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere - entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura dell'interessato, se anteriore, della presente sentenza - al pagamento delle somme dovute in esecuzione del provvedimento di liquidazione, oltre interessi legali sino al soddisfo.
Per l'ipotesi di eventuale, ulteriore inadempienza alla scadenza del suddetto termine, è nominato, sin d'ora, commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, con facoltà di delega al altro dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni;una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Per quanto attiene alla richiesta di condanna al pagamento della penalità di mota di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), nel caso di specie la stessa non sembra poter determinare un effetto “manifestamente iniquo”, considerato che l'inadempimento si è protratto per un apprezzabile periodo di tempo senza giustificazione, che l’adempimento non presenta profili di particolare complessità e che, soprattutto, la fattispecie in esame ha origine dal precedente inadempimento del Consorzio alle proprie obbligazioni che aveva reso necessario la nomina dell’odierno ricorrente quale commissario ad acta.
Il Collegio ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta di corresponsione di una penalità di mora, la quale, per espressa previsione normativa, decorre dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente pronuncia fino all’effettivo pagamento e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione (sessanta giorni) per l’adempimento spontaneo, scaduto il quale è facoltà dei ricorrenti chiedere l’intervento sostitutivo del Commissario ad acta. Invero, la possibilità per il privato - una volta decorso l’ulteriore termine assegnato all’Amministrazione debitrice - di utilizzare il più penetrante ed incisivo intervento sostitutivo (come sopra disposto), renderebbe in definitiva iniqua la possibilità per la parte ricorrente di continuare a fruire del rimedio, indiretto e di carattere propulsivo, delineato dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Collegio ritiene, inoltre, che la penalità sia determinata in misura pari agli interessi legali annui rispetto al dies a quo sopra indicato, fino all’adempimento spontaneo e comunque non oltre il termine di 60 giorni assegnato a tal fine.
Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo operata tenendo anche conto della particolare semplicità della controversia.
L’eventuale compenso del commissario ad acta sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del Commissario, a mandato espletato, di apposita nota spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 115/2002.