TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-09-17, n. 201203884

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2012-09-17, n. 201203884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201203884
Data del deposito : 17 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07413/1994 REG.RIC.

N. 03884/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07413/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7413 del 1994, proposto da:
CRESCI GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. E A, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, n.116;

contro

COMUNE DI CASORIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

- in via principale,

per la declaratoria

del diritto del ricorrente all’ottenimento del compenso per l’attività svolta n.q. di componente della Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei lavori di Edilizia Scolastica, nominata con Delibera Consiliare n. 183/87, nella misura di lire 51.666.667 (cinquantunomilioniseicentosessantaseimilaseicentosessantasette), oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal momento della maturazione del credito sino al soddisfo;

e per la condanna

conseguente dell’intimato Comune di Casoria, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino all’effettivo soddisfo;

c) per quanto di ragione:

per l’annullamento

della delibera di Giunta Municipale 21.3.1990, n. 402, e della successiva delibera di chiarimenti 13.6.1990, n. 878, con la quale si è escluso l’Avv. C dall’elenco dei componenti della Commissione sub a) aventi diritto al compenso;

- in via di subordine,

per la declaratoria

del diritto del ricorrente all’ottenimento dei corrispettivi previsti dalla delibera n. 402 del 21.3.1990, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito sino al soddisfo;

e per la condanna

conseguente dell’intimato Comune di Casoria, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma come sopra riconosciuta spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 il dr. V C - i difensori delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Premette l’Avv. C Giovanni - dirigente dell’Ufficio Contratti e Contenzioso del Comune di Casoria (NA), titolare della VII qualifica funzionale ex all. A al D.P.R. n. 347/1983 - che con delibera consiliare n. 183 del 13.11.87, esecutiva, il Comune di Casoria stabiliva di indire una licitazione privata per l’affidamento in appalto dei lavori di Edilizia Scolastica contestualmente nominando, per l’espletamento della relativa gara, la Commissione giudicatrice, successivamente individuata nella sua composizione definitiva con delibera di Giunta Municipale n. 442 del 18.7.1989, e con successivo decreto sindacale n.12934 del 28.7.1989.

Aggiunge che la suddetta Commissione, con voto unanime e sin dalla sua prima seduta, chiamava a fungere da supporto tecnico giuridico, e per tutta la durata della sua attività, il Segreterio Generale del Comune e l’Avv. G C, dirigente dell’Ufficio Contratti e Contenzioso dell’Ente.

Aggiunge, ancora che, nel ratificare con delibera di Giunta Municipale n. 402 del 21.3.1990 - divenuta esecutiva a seguito di chiarimenti chiesti dal Comitato regionale di Controllo e resi con delibera di Giunta Municipale n. 878/1990 - l’operato della predetta Commissione in ordine alla integrazione della stessa con il Segeretario Generale ed il Responsabile dell’Ufficio Contratti e Contenzioso, nel liquidare il compenso ai tecnici componenti la Commissione (unitamente al Segretario Generale) era escluso dalla liquidazione del compenso.

Tanto premesso ed evidenziato che l’attività da lui prestata si era concretata nell’assistenza legale continua alla Commissione, nella espressione di pareri orali e scritti, implicanti informativa e studio particolare, nonché nella partecipazione a dieci sedute della Commissione e redazione dei relativi verbale (per la qual cosa avendo richiesto il pagamento degli onorari relativi all’attività svolta, quantificati ai sensi della legge professionale degli Avvocati, con riduzione del 25%, per la circostanza di essere dipendente pubblico), l’Avv. C, con ricorso notificato il 23.5.1994 e depositato il giorno 17.6.1994, adiva questo Tribunale, in via principale, per la declaratoria del diritto all’ottenimento del compenso per l’attività svolta n.q. di componente della Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei lavori di Edilizia Scolastica, nominata con Delibera Consiliare n. 183/87, nella misura di lire 51.666.667 (cinquantunomilioniseicentosessantaseimila seicentosessantasette), oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal momento della maturazione del credito sino al soddisfo e per la condanna conseguente dell’intimato Comune di Casoria, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della predetta somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il ricorrente chiedeva, altresì, l’annullamento, per quanto di ragione, della delibera di Giunta Municipale 21.3.1990, n. 402, e della successiva delibera di chiarimenti 13.6.1990, n. 878, con la quale si è escluso l’Avv. C dall’elenco dei componenti della Commissione sub a) aventi diritto al compenso.

In via di subordine, qualora si ritenga che all’attività svolta dal ricorrente non possa essere applicata la legge professionale Avvocati, il ricorrente chiedeva la declaratoria del diritto all’ottenimento dei corrispettivi previsti dalla delibera n. 402 del 21.3.1990, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito sino al soddisfo e per la condanna conseguente dell’intimato Comune di Casoria, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma come sopra riconosciuta spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

All’uopo l’interessato deduceva le seguenti censure:

Violazione di legge (art. 36 Cost.;
art. 241 R.D. 3.3.34, n. 383;
art. 51 L. 8.6.1990, n. 142, art. 31 D.P.R. 25.6.83, n. 347), evidenziando che, in relazione all’attività di lavoro svolta propria dell’Avvocato, avrebbe titolo ad essere retribuito sulla base degli onorari previsti, ai sensi della legge professionale degli Avvocati, seppure con la limitazione di un terzo (25%) introdotta dalla vigente normativa in materia di OO.PP., in considerazione della circostanza di essere dipendente pubblico.

L’intimato Comune non si è costituto in giudizio ed alla pubblica udienza del 12 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la permanenza dell’interesse del proprio assistito alla definizione del giudizio.

2. Sempre preliminarmente il Collegio ritiene sussistente la giurisdzione esclusiva dell’adito giudice amministrativo nella controversia in esame avente per oggetto l’accertamento del diritto della parte ricorrente alla determinazione ed alla percezione del compenso spettantegli per la circostanza di essere stato chiamato a fungere da supporto tecnico giuridico, e per tutta la durata della sua attività, nella sua qualità di dirigente dell’Ufficio Contratti e Contenzioso dell’Ente Comune di Casoria (NA), titolare della VII qualifica funzionale ex all. A al D.P.R. n. 347/1983.

Sul punto basterà rilevare che, nella controversia in esame, le prestazioni effettuate dal ricorrente e delle quali ne chiede il compenso non si trovano occasionalmente collegata al rapporto di pubblico impiego, ma, stante una necessaria correlazione tra le prestazioni in parola (anche se esorbitanti dalle mansioni proprie della qualifica di appartenenza e svolte al di fuori del normale orario di lavoro) e le finalità istituzionali dell’ente datore di lavoro, in una relazione diretta ed immediata con il predetto rapporto, in ragione della qualifica di funzionario rivestita nell’Ente di appartenenza (Cfr. Cass. Civ. SS.UU. 27 luglio 1999, n. 509).

3. Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato, relativamente alla domanda proposta in via principale avente ad oggetto l’accertamento del diritto ad un maggior compenso rispetto a quello determinato nella delibera di Giunta Municipale 21.3.1990, n. 402 - impugnata in parte qua - come chiarita da quella successiva n. 878 del 13.6.1990, n. 878, mentre è fondato relativamente alla domanda, proposta in via di subordine, di accertamento e di conseguente condanna, avente ad oggetto l’accertamento del diritto a percepire la somma determinata nelle predette delibere con la conseguente condanna dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della predetta somma, unitamente alle maggiori somme a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo.

4. Nell’unica censura parte ricorrente deduce che, costituendo i compiti espletati esplicazione dell’attività propria dell’Avvocato, avrebbe avuto titolo ed essere retribuito sulla base dei criteri previsti dalla legge professionale degli Avvocati, suppure con la limitazione di un terzo introdotta dalla vigente normativa in materia di OO.PP., a carico dei dipendenti degli Enti Locali Territoriali.

In particolare nella sua nota di richiesta, trattandosi di questione avente un valore di circa quindici miliardi di lire, all’Avv C avrebbero dovuto essere corrisposti lire 2.500.000, per la redazione di un parere scritto e per numerosi pareri svolti, nonché lire 77.500.000 per assistenza alla procedura concorsuale che avrebbe richiesto continuata attività di consulenza (min. 0,50%), anche se la precitata somma, per le anzidette ragioni, dovrebbe essere ridotta di un terzo, per l’ammontare di lire 51.666.667.

5. L’ordine di idee di parte ricorrente non è condivisibile.

6. Occorre premettere che l’operato della Commissione - originariamente costituita con delibera consiliare n. 183 del 13.11.87, ed individuata nella sua composizione definitiva con nuova delibera di G.M. n. 442 del18.7.89 e con successivo decreto sindacale n. 12934 del 28.7.89 - la quale, con voto unanime e sin dalla sua prima seduta della predetta Commissione aveva chiamato a fungere da supporto tecnico giuridico e per tutta la durata della sua attività due funzionari amministrativi, e, precisamente, il Segretario Generale del Comune e l’Avv. C, quale dirigente dell’Ufficio Contratti e Contenzioso dell’Ente era stato ratificato dalla Giunta Municipale, con delibera n. 402 del 21 marzo 1990, nella quale -contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente - era stato determinata anche la somma da corrispondere a titolo di compenso ai due componenti aggiunti della Commissione.

Nella individuazione del criterio da seguire per la remunerazione dell’attività svolta da tutti i componenti della Commissione de quo, nella predetta delibera si richiama e si ritiene applicabile in via analogica l’art. 46 della legge regionale n. 51/78, comma quarto, il quale stabilisce che “Nei casi di integrazione della Commissione (prevista dal titolo VI della legge in esame) con un funzionario amministrativo, a questi spetta il compenso stabilito dalla tariffa professionale per ingegneri ed architetti ridotto alla metà”.

6.1. In relazione alla predetta delibera la Sezione Provinciale di Napoli del Comitato Regionale di Controllo con decisione interlocutoria prot. n. 313519, verb. n. 71, adottata nella seduta dell’11.4.1990, dopo aver ritenuto necessario acquisire, tra l’altro, le parcelle vistate dall’OO.PP. competente e dall’Ingegnere capo dell’U.T.C. nell’ambito delle rispettive competenze, chiedeva chiarimenti sulla liquidazione del compenso ai tecnici componenti la commissione, e concludendo nel senso che: “Occorre, infine, conoscere le norma di legge per cui viene liquidato ad ogni membro della commissione giudicatrice in esame di un così alto compenso. E in più l’art. 46 della L.R. n. 51/78 citata, riguarda compensi ai collaudatori, e trattandosi di compiti completamente diversi non è applicabile l’istituto dell’analogia”.

La predetta richiesta, sul presupposto che, per la natura del quesito proposto, non appariva necessario reinvestire dell’argomento l’organo deliberante, era riscontrata personalmente dal Sindaco con nota prot. 09040 del 31.5.1990, nel seguente modo: <<
In ordine all’applicazione analogica dell’art. 46 legge regionale n. 51/78, nel mentre si conviene che oggetto specifico del predetto articolo sono le Commissione di collaudo, si deve ragionevolmente insistere sull’interpretazione analogica dell’art. 46 in relazione alla ratio della norma ivi contenuta.

Deve infatti ritenersi sancito dal legislatore regionale che l’altissima qualificazione professionale degli intervenuti alla commissione di che trattasi (nel caso di specie tutti docenti universitari di chiara fama) qualifica la Commissione medesima come organo eccezionale, sia in relazione ai compiti, sia in relazione alla costituzione e ciò in considerazione che la stessa ha la funzione di provvedere all’affidamento in appalto dei lavori di Edilizia Scolastica finanziati dalla c.d. “Legge Falcucci”, di importo finanziario notevolissimo, con incidenza diretta sulla realtà urbanistica del paese e riflesso sulla qualità della vita derivante dalle scelte operate.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che ad intervento di edilizia scolastica, comportante una spesa complessiva di circa 20 miliardi, vadano applicati i canoni dell’equa retribuzione stabilita dalle apposite tariffe professionali, previa visto della relativa parcella da parte dell’Ordine Professionale (……..).

Si invita, pertanto, cotesta Spett. le Sez. Prov. le del Co.Re.Co. di Napoli a nulla osservare in ordine alla delibera di G.M. in argomento, anche in considerazione che il provvedimento di controllo prot. 313517 dell11.4.90 verb 71, è proprio al limite tra un giudizio di legittimità ed uno di merito, laddove aggettiva il compenso da corrispondere ai professionisti qualificandolo alto. La professionalità ha compensi predeterminati per legge ed oggettivati in parcelle vistate dall’Ordine Professionale che gradiscono il solo aggettivo “equo” >>.

Successivamente la Giunta Municipale con delibera n. 878 del 13 giugno 1990, ritenuti pertinenti ed esaustivi delle richieste dell’organo di controllo i suddetti chiarimenti, deliberava di condividere gli assunti della nota di chiarimenti del Sindaco, precisando che “detti chiarimenti attengono esclusivamente le competenze tecniche da erogare ai docenti universitari partecipanti alla commissione per l’edilizia scolastica, con esclusione, quindi, del compenso del Segretario Generale e del dirigente dell’Ufficio legale”.

7. Siffatta delibera, oltre ad essere divenuta esecutiva per non essere stata annullata dall’Organo di Controllo, relativamente alla soluzione prescelta di applicare per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti della Commissione giudicatrice, in via di integrazione analogica i criteri previsti dall’art. 46 della legge regionale n. 51 del 31.10.1978, testualmente riferita ai collaudatori di OO.PP., anche sulla base delle ragioni esplicitate dal Sindaco e condivise dall’Organo giuntale, risulta immune dalle censure dedotte da parte ricorrente.

8. La predetta legge (“Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe ed attribuzioni agli enti locali”), all’art. 46 (“compensi”) prevede che:

<<
I compensi ai collaudatori sono liquidati secondo le tariffe minime professionali vigenti.

Per i collaudatori funzionari dello Stato o di Enti pubblici i compensi di cui sopra sono liquidati secondo le tariffe professionali nazionali vigenti con la riduzione, in quanto applicabile, di un terzo.

Nel caso di Commissione di collaudo, ad ogni componente della stessa compete il compenso stabilito dalla tariffa professionale ridotto di un terzo.

Nel caso di integrazione della Commissione con un funzionario amministrativo, a questi compete il compenso stabilito dalla tariffa professionale per ingegneri ed architetti ridotto della metà >>.

9. La tesi di parte ricorrente per la quale all’attività svolta da lui svolta nell’ambito della Commissione di licitazione privata dovrebbe essere applicato (non la “tariffa professionale per ingegneri ed architetti ridotti alla metà”, ma), previo visto della parcella da parte dell’Ordine Professionale, il compenso stabilito dalla legge professionale degli Avvocati, sia pure ridotta di un terzo non è condivisibile atteso che l’attività di consulenza svolta dall’Avv. C, anche se appare nei contenuti del tutto simile, non è assimilabile all’attività professionale dell’Avvocato, in quanto espletata, in funzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con il Comune di Casoria, in qualità di dirigente dell’Ufficio Contratti e Contenzioso del Comune di Casoria (NA), titolare della VII qualifica funzionale, anche se svolta fuori dell’orario di lavoro.

9.1. Ne deriva, nel caso del ricorrente, l’illegittimità della sua richiesta ad essere compensato per l’attività svolta sulla base degli onorari previsti, ai sensi della legge professionale degli Avvocati, seppure con la limitazione di un terzo (25%) introdotta dalla vigente normativa in materia di OO.PP., in considerazione della circostanza di essere dipendente pubblico, mentre, correttamente inquadrata l’attività svolta dall’Avv. C, nell’ambito della Commissione di licitazione privata, nei suoi confronti (come d’altronde di tutti gli altri componenti) si applicano i criteri previsti dall’art. 46 della legge regionale n. 51 del 31.10.1978 e, con particolare riferimento alla sua qualità di componente aggiunto chiamato dalla Commissione ad integrare la stessa, la previsione di cui al comma terzo, alla stregua del quale: <<
Nel caso di integrazione della Commissione con un funzionario amministrativo, a questi compete il compenso stabilito dalla tariffa professionale per ingegneri ed architetti ridotto della metà >>.

10. In definitiva la domanda proposta in via principale è infondata e deve essere respinta, mentre, in relazione alla domanda proposta in via di subordine, il ricorso deve trovare accoglimento dovendosi, per l’effetto, accertare l’obbligo dell’intimato Comune di corrispondere alla parte ricorrente la somma di lire 13.294.086 (pari ad euro: 6.865,82), e, per l’effetto disporsi la condanna del predetto Comune, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme come sopra riconosciute spettanti, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino all’effettivo soddisfo

11. Quanto ai criteri di computo delle predette somme (da assimilare ai crediti di lavoro) vanno osservati i principi dettati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 3 del 15 giugno 1998, con ammissibilità del cumulo delle somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria unicamente per le somme maturate entro il 31 dicembre 1994, essendo stato introdotto il divieto di cumulo per i crediti di lavoro solo con decorrenza 1° gennaio 1995, dall’art. 22, comma 36, L. 23 dicembre 1994, n. 724 e conteggio separato degli uni e dell’altra, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti, sulla sorte capitale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (C. di S., sez. VI, 19 febbraio 2002, n. 996), con la conseguenza che l’importo dovuto a titolo di interessi non va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro della svalutazione monetaria.

12. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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