TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-07-03, n. 201700566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-07-03, n. 201700566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700566
Data del deposito : 3 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2017

N. 00566/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00491/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 491 del 2003, proposto da:
Wind Tre s.p.a (già H3g s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati P N, N I, F A e L A G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. P N in Ancona, via Goito 3;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G D B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. G D B in Ancona, via Giannelli, 36;

Giunta Regionale delle Marche non costituita in giudizio;

nei confronti di

M A, in qualità di responsabile del procedimento, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento concernente distanze minime degli impianti di telefonia mobile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c , e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2017 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che all’udienza pubblica il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che – in relazione all’avvenuta abrogazione della normativa regionale sul cui presupposto è stato adottato l’atto impugnato - è venuto meno l’interesse ad una decisione nel merito del ricorso in esame;

Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto altresì, valutate le circostanze connotanti la presente controversia, che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

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