TAR Venezia, sez. III, sentenza 2012-02-14, n. 201200235

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2012-02-14, n. 201200235
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201200235
Data del deposito : 14 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01866/2011 REG.RIC.

N. 00235/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01866/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2011, proposto da:
Medica Valeggia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. S F, con domicilio legale presso la segreteria di questo Tribunale;

contro

Azienda Sanitaria Locale Salerno 1, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato civile formatosi sul Decreto Ingiuntivo 28/30.05.2008 del Tribunale di Padova, ivi rubricato al R.G. n. 5541/08 e R.G. Ing. n. 2065/2008;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente espone:

con il decreto ingiuntivo in epigrafe il Tribunale di Padova ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale Salerno 1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 196.397,56 oltre agli interessi moratori ed al capitale ed interessi sui costi di recupero liquidati nella misura di Euro 699,55 di cui Euro 96,15 per spese notarili nonché alle spese del relativo giudizio;

successivamente alla mancata opposizione da parte dell’Amministrazione (come da attestazione del Cancelliere del Tribunale di Padova in data 14 Luglio 2009), il decreto è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del Tribunale di Padova 11 Novembre 2008 ed è stato spedito in forma esecutiva;

parte ricorrente non ha ricevuto alcun pagamento.

Pertanto è stato promosso l’odierno ricorso per ottemperanza, in base a quanto dispone l’art. 112, comma 2, lettere c) e d) cod. proc. amm. .

A questo Tribunale è stato domandato di ordinare all’Amministrazione nel frattempo subentrata all’Amministrazione inadempiente l’ottemperanza al decreto suindicato anche mediante la nomina di un commissario “ad acta”.

Il ricorso è stato ritualmente notificato all’Amministrazione in data 26 ottobre 2011.

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno non si è costituita in giudizio e da tale circostanza il collegio trae conferma del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, anche ai sensi del quarto comma dell’art. 64 del codice del processo amministrativo.

Sull’idoneità del decreto ingiuntivo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza va richiamata la sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 1084 del 2011.

Va dunque dichiarato l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno di conformarsi al giudicato e, per l’effetto, di versare a parte ricorrente le somme indicate nel decreto ingiuntivo medesimo, oltre agli interessi legali maturati successivamente entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente avvenuta.

Per l’eventualità in cui l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno non dia tempestiva esecuzione al decreto suddetto entro il termine suindicato, scaduto il termine medesimo ed entro 30 giorni dalla apposita istanza del difensore dei ricorrenti il Prefetto della Provincia di Salerno, o Dirigente da lui nominato, provvederà, quale Commissario ad acta in vece e luogo dell’organo inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione al provvedimento giurisdizionale medesimo nel rispetto delle indicazioni contenute nella presente sentenza, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla nomina, di ciò dando notizia a questo Tribunale.

Si rende necessario che la presente sentenza sia comunicata alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania per l’accertamento della sussistenza di eventuali ipotesi di danno erariale e delle relative responsabilità.

Le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo, previa riduzione in via equitativa degli importi indicati nella nota spese nelle voci diritti ed onorari.

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