TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202100714

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-04-22, n. 202100714
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202100714
Data del deposito : 22 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/04/2021

N. 00714/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00238/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2017, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97;

per l’annullamento

- del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 28 dicembre 2016, relativo alla sospensione dall’impiego per mesi uno;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Tricarico nella udienza di smaltimento del giorno 24 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe il Sig. -OMISSIS-, sottufficiale dell’Esercito italiano in servizio presso l’-OMISSIS- reggimento fanteria “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, impugna il decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data 28 dicembre 2016, con cui è stata disposta nei suoi riguardi la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi uno.

Esso è così motivato: “-OMISSIS-, in data 5 dicembre 2009, sottoposto a controllo di polizia, mentre era alla guida di un’autovettura, manifestava i tipici sintomi derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche, rifiutandosi di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Fatto commesso in -OMISSIS- (-OMISSIS-). Tale condotta, sebbene non sanzionata penalmente per intervenuta prescrizione, è censurabile sotto l’aspetto disciplinare in quanto in contrasto con i doveri attinenti al grado rivestito, nonché con il contegno esemplare che ogni Militare deve tenere in qualsiasi circostanza e, quindi anche fuori dal servizio (…)” .



1.1. Con decreto penale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il ricorrente era stato condannato alla ammenda di € 12.750,00, pena sospesa, per il reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico.



1.2. Il decreto era poi stato revocato con sentenza n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile l’-OMISSIS-, emessa del Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di -OMISSIS-, a seguito di opposizione;
con tale sentenza era stato dichiarato di “non doversi procedere” perché il reato si era estinto per intervenuta prescrizione.



2. Questi i vizi dedotti in ricorso: eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia - eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento - eccesso di potere per difetto di motivazione - eccesso di potere per sviamento.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi