TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-05-20, n. 201300282

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2013-05-20, n. 201300282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201300282
Data del deposito : 20 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00531/2012 REG.RIC.

N. 00282/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00531/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 531 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. O S, con domicilio eletto presso Iolanda Maranella in Pescara, via Passolanciano, 50;

contro

Provincia di Chieti;

per l'annullamento

del provvedimento -OMISSIS-con cui il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Chieti ha cancellato la ditta ricorrente dall'albo autotrasportatori cose per conto terzi per mancata dimostrazione dei requisiti e applicato una sanzione amministrativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il cons. D N e udito l'avv. O S per la società ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente ha subito un provvedimento sanzionatorio (sanzione amministrativa pecuniaria di -OMISSIS-), seguito dalla cancellazione dall’albo dei trasportatori per conto terzi -OMISSIS-, per il venir meno del requisito dell’onorabilità.

In data -OMISSIS-, la ditta ha provveduto spontaneamente alla sostituzione sia dell’amministratore, sia del gestore dipendente.

L’Ente Provincia non si è costituito in giudizio.

DIRITTO

La sanzione amministrativa è stata applicata con -OMISSIS-, e consegue alla mancata comunicazione (art.11, comma 2°, D.Lgs. n. 395/2000) della perdita del requisito dell’onorabilità, che costituisce un dato oggettivo non contestato, né contestabile anche in relazioni agli sviluppi successivi circa la sostituzione dell’amministratore unico.

La cancellazione dall’albo è stata adottata con-OMISSIS-, con riferimento alle risultanze del casellario giudiziario;
con ricorso amministrativo -OMISSIS-, il nuovo amministratore unico ha fatto presente che la società ha variato l’amministratore ed il gestore, mentre con riferimento all’idoneità finanziaria era in corso un adeguamento.

In effetti, dalla visura storica della ditta -OMISSIS-, dal 12.10.2012, amministratore unico è -OMISSIS-, circostanza che supera la contestata questione dell’onorabilità del precedente amministratore.

Circa la posizione del gestore dipendente-OMISSIS-, il reato di cui all’art. 46 L. n.298/1974, risulta depenalizzato (D.Lgs. n. 507/1999) e l’ultima condanna risale -OMISSIS-.

Il medesimo, inoltre, é regolarmente iscritto come ditta autonoma (nota-OMISSIS-).

Tali circostanze e l’assenza di ogni contestazione e/o chiarimento da parte dell’Amministrazione, costituiscono motivi per l’accoglimento parziale del ricorso, limitatamente alla cancellazione dall’albo, dovendo l’Ente provvedere a riesaminare la posizione complessiva della società ricorrente, anche in riferimento alla idoneità finanziaria.

Valutato il comportamento della ditta per la mancata segnalazione preventiva del mutamento societario, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi