TAR Roma, sez. 3Q, decreto presidenziale 2022-01-21, n. 202200220
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 00220/2022 REG.PROV.PRES.
N. 08290/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 8290 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc Ipsen Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C C, M G, M S M, M C, con domicilio eletto presso lo studio M S M in Roma, via A. Gramsci, 24;
Ipsen S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C C, M G, G C S, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni C. Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
contro
Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
dell'atto dell'AIFA in data 8.7.16 denominato "Governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 - 2014 e 2015 - modalità operative di attuazione dell'art. 21, commi 2 e 10, del d.l. 113/16", con cui sono stati determinati gli importi dovuti a titolo di ripiano da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio.
e con l'atto di motivi aggiunti, della determinazione AIFA n. 1406 del 20 ottobre 2016 pubblicata sul sito web dell'Agenzia recante “Attribuzione definitiva degli oneri di ripiano 2013/2015 della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera ai sensi dell'art. 21, comma 8, del d.l. n. 113/2016 recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali ed il territorio” convertito con modificazioni nella L. n. 160/2016”, e con cui ha imposto all'Azienda di versare un conguaglio definitivo entro il 31 ottobre 2016;
nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IPSEN S.P.A. il 1\8\2018 :
quanto al ricorso principale
dell'atto dell'Agenzia Italiana del Farmaco in data 8 luglio 2016 denominato “Governo della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015 – Modalità operative di attuazione dell'art. 21, commi 2 e 10 del D.L. n. 113/2016” con cui sono stati determinati “gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b) del medesimo articolo 21”. (cfr. nel seguito, l' “Atto