TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-22, n. 202100496
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Pubblicato il 22/06/2021
N. 00496/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto ingiuntivo del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, nr. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del DL n. 137 del 2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 il dott. Giovanni Ruiu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, nr. -OMISSIS-
Con ordinanza n. -OMISSIS-sono stati disposti elementi istruttori.
Con relazione depositata in data 31 marzo 2021 l’Amministrazione illustrava le ragioni della ritardata liquidazione delle somme dovute ai ricorrenti per esecuzione del decreto.
Alla Camera di Consiglio del 26 maggio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Nota il Collegio che l'Amministrazione ha motivato il mancato adempimento con il carico di lavoro dell'ufficio, le disfunzioni dovute all'attuale emergenza sanitaria e la mancata copertura normativa per l'erogazione dei fondi.