TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-30, n. 202203833

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-30, n. 202203833
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203833
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2022

N. 03833/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01011/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato E R, domiciliata presso la Segreteria TAR in Palermo, Via Butera, 6;

contro

Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio eletto presso il suo studio in Carini, Corso Umberto I;

per l’annullamento

dell’ordinanza di sgombero n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2022 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 29 marzo 2017 e depositato il 24 aprile 2017, la sig.ra -OMISSIS- impugna l’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Comune -OMISSIS- ha ingiunto lo sgombero dell’immobile ubicato in Via -OMISSIS-, distinto in catasto al foglio-OMISSIS- particella -OMISSIS-, acquisito al patrimonio del Comune con determinazione n. -OMISSIS-.

La ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento gravato per i seguenti motivi:

I. Difetto di giurisdizione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 – Eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza – Competenza del giudice ordinario.

Secondo la ricorrente, l’ordinanza di sgombero sarebbe stata emessa sulla base della presunta sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000. In realtà, al fine di recuperare il possesso dell’immobile, il Comune avrebbe potuto – e dovuto – attivare i rimedi previsti dalle disposizioni del codice civile a difesa della proprietà e del possesso.

Inoltre, l’ordinanza sarebbe stata adottata a tutela di beni acquisiti al patrimonio del Comune e non già del demanio pubblico, con conseguente inammissibilità del rimedio di cui all’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

II. Eccesso di potere – Incompetenza del Capo Ripartizione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 50, 54 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 21 septies della L. n. 241/1990.

Per la ricorrente, il provvedimento sarebbe stato adottato da organo incompetente (ossia il Capo Ripartizione), potendo soltanto il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, emanare un’ordinanza ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

III. Improcedibilità – Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990.

In ultimo, la ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative, non essendo stata l’ordinanza di sgombero preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della L. n. 241/90.

Con memoria di mero stile del 3 maggio 2017, si costituisce in giudizio il Comune -OMISSIS-.

Alla pubblica udienza straordinaria del 12 dicembre 2022, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente, il Collegio intende affermare la propria giurisdizione, venendo al suo esame un provvedimento di sgombero emesso ai sensi dell’art. 823 c.c. nei confronti di un bene senza dubbio appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.

Per le stesse ragioni, destituita di fondamento è la censura relativa alla nullità del provvedimento impugnato in quanto adottato in carenza assoluta di potere, essendo, invece, correttamente avviato il procedimento di sgombero attraverso l’utilizzo dell’autotutela esecutiva di cui all’art. 823, comma 2, c.c. (T.A.R. Sicilia, sez. I, 24 febbraio 2022, n. 633).

Quanto al vizio di incompetenza del provvedimento impugnato, il Collegio osserva che “ la ripartizione delle competenze amministrative tra gli organi politici e quelli burocratici va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti d’indirizzo, che trova riscontro non solo nell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ma altresì, in termini generali, nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, il quale comporta che tutta l’attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici (in termini CGA, sez. giur., 17 giugno 2016, n. 173) ” (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 1 luglio 2021, n. 2134).

Nel caso di specie, viene in considerazione un’ordinanza di sgombero di un’area abusivamente occupata, la cui adozione, trattandosi di atto gestionale (art. 2, comma 3, l.r. sic. n. 23 del 1998, di richiamo dell’art-OMISSIS- comma 2 l. n. 127 del 1997) rientra nella competenza dirigenziale.

Non meritevole di accoglimento è anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta violazioni procedimentali nell’emanazione dell’atto gravato.

Invero, “ per l’adozione delle ordinanze di sgombero che seguono l’acquisizione al patrimonio dell’ente pubblico, non è necessario che venga inviata la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto, ciò in quanto l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa obbligatoria ” (cfr. T.A.R., Napoli, sez. VIII, 22 maggio 2020, n. 1927).

Per le ragioni indicate, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della difesa di mero stile dell’Amministrazione resistente.

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