TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300109

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-01-23, n. 202300109
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300109
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00109/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00486/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 486 del 2022, proposto da C C, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti

A A, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria sulla nota trasmessa via PEC in data 28 agosto 2022, con cui parte ricorrente ha chiesto l’ostensione di documentazione inerente il D.D.G. del personale scolastico n. 1081 del 6 maggio 2022, con cui è stata bandita la “Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, per la classe di concorso AB56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra) – Regione Calabria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico a 12 posti di docente per la classe di concorso AB56 - Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Chitarra) per la Regione Calabria, indetto con D.D.G. n. 1081 del 6 maggio 2022.

In esito alle prove svolte, con successivo D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria n. 16379 del 19.08.2022 veniva approvata e pubblicata la graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria in questione, di cui l’odierno ricorrente risultava vincitore in quanto collocato al posto n. 12 con punti 105,25.

Successivamente però, con D.D.G. n. 16438 del 22.08.2022, l’Ufficio Scolastico Regionale “… Esaminati i reclami di alcuni candidati avverso la mancata e/o errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, con conseguenziale mancata e/o errata attribuzione del relativo punteggio…” provvedeva all’annullamento in autotutela della citata graduatoria ed approvava la nuova graduatoria, che però non annoverava più il ricorrente tra i vincitori della selezione.

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