TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-05-26, n. 202201424
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Pubblicato il 26/05/2022
N. 01424/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01832/2019 REG.RIC.
N. 00803/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 803 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Me.Comb. Meridionale Combustibili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C B e N A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ed integrato, altresì, da ricorsi incidentali proposti da:
Med Fuel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, già Autorità Portuale di Messina, in persona del Presidente pro tempore;
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Provveditore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Med Fuel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
sul ricorso numero di registro generale 1832 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Med Fuel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Sistema Portuale dello Stretto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Me.Comb Meridionale Combustibili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C B e N A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, non costituita in giudizio;
Quanto al ricorso n. 803/2019 di R.G.
per l'annullamento, con il ricorso principale:
della determinazione prot. n. 2687 del 12.3.2019 dell’Autorità Portuale di Messina di conclusione positiva del procedimento concernente la “Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, legge 241/90 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/90, per l’esame delle istanze in concorrenza delle società Me. Comb. – Meridionale Combustibili s.r.l. e Med Fuel s.r.l. finalizzate al rilascio della concessione demaniale marittima di un’area, della superficie complessiva di mq. 743,20, ubicata in località Porto nel Comune di Milazzo, in catasto al foglio n. 27, porzione delle particelle n. 246, 248 e 251, per esercitare un’attività di distribuzione carburante”;
nonché, ove lesivo, di ogni altro atto e/o provvedimento e/o parere presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso del parere del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 630 del 10.1.2019 nella parte in cui non ha manifestato totale ed insanabile dissenso in ordine al progetto/istanza della Med Fuel s.r.l.;
per l’annullamento, con il ricorso incidentale depositato il 12/07/2019:
- della determinazione prot. n. 2687 del 12.3.2019 dell’Autorità Portuale di Messina nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’istanza di rinnovo ed il progetto della Me Comb. Meridionale Combustibili srl ritenendo positivamente conclusa la conferenza dei servizi in ordine a detta istanza/progetto sulla base della considerazione “ che le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri resi dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto di Conferenza ”;
- del parere dell’ASP di Messina prot. n. 1976 del 17.12.2018, relativamente ai fini igienico sanitari;- il parere del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 630 del 10.1.2019 nella parte in cui non ha manifestato totale ed insanabile dissenso in ordine al progetto/istanza della Med Fuel srl.;
per l’annullamento, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 04/05/2020:
del Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto n. 49 del 31.3.2020 avente ad oggetto “Rigetto dell’istanza, assunta al prot. A.P. n. 11311 del 21/12/2017 e ss.mm.ii., con la quale la Me.Comb. – Meridionale Combustibili s.r.l. ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima di un’area della superficie complessiva di mq. 743,20, ubicata in località Porto del Comune di Milazzo, in catasto al foglio 27, porzione delle particelle n.246-248-251, per esercitare un’attività di distribuzione di carburante”;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o successivo e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresi e per quanto occorrer possa e d’interesse:
-della relazione del 28.2.2020 del Preposto all’Area Demanio ed Autorizzazioni dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto (all. 12 al suddetto decreto presidenziale);
della nota prot. n. 3325 del 7.4.2020 dell’Area Affari Legali dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto con la quale è stato confermato l’operato dell’amministrazione ed il rigetto dell’istanza della Me.Comb. s.r.l.;
- della nota prot n. 1674 del 19.2.2020 del Responsabile del Procedimento dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di invito alla procedura di licitazione privata ex art. 37, comma 3, C.N.;
del Decreto n. 91 del 20.6.2019 del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Messina di nomina della Commissione di valutazione per la comparazione delle domande concorrenti;
dell’atto/verbale del 12.2.2020 (sesta seduta) della Commissione di valutazione, di conclusione della procedura di comparazione delle istanze per la scelta del richiedente per il rilascio della concessione demaniale, menzionato nella lettera di invito del 19.2.2020;
di ogni altro pregresso verbale del 10.7.2019 (prima seduta), del 23.7.2019 (seconda seduta), del 10.12.2019 (terza seduta), del 17.12.2019 (quarta seduta) e del 30.1.2020 (quinta seduta), della predetta Commissione di valutazione per la comparazione delle domande;
dell’atto del 17.2.2020 del Preposto dell’Area Demanio ed Autorizzazioni e Responsabile del Procedimento dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, recante in calce nulla osta del Segretario Generale f.f., di determinazione di procedere mediante licitazione privata e non di concludere il procedimento di comparazione delle domande con la scelta dell’offerta della Me. Comb. Meridionale Combustibili s.r.l., menzionato nella lettera di invito del 19.2.2020;
- del Verbale di licitazione privata del 25.2.2020 con il quale è stata ritenuta migliore offerente la Med Fuel s.r.l.;
della nota prot. n. 1970 del 27.2.2020 del Preposto dell’Area Demanio ed Autorizzazioni di comunicazione dell’esito della licitazione privata e del relativo verbale del 25.2.2020;
della nota prot. n. 2004 del 28.2.2020 dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima avanzata dalla società ricorrente;
della nota prot. n. 2006 del 28.2.2020 dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di comunicazione di avvio del procedimento di sgombero coattivo dell’area oggetto della richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima in questione da parte della società ricorrente;
del parere consultivo ex art. 22 l. n. 287/90, non vincolante, dell’AGCM AS 1618 assunto nell’Adunanza del 4.9.2019, depositato il 9.9.2019, e pubblicato sul Bollettino Settimanale Anno XXIX n. 41 del 14.10.2019, richiamato nella nota di invito alla licitazione privata del 19.2.2020;
per l’annullamento, con il ricorso incidentale depositato il 29/06/2020:
- del medesimo decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto n. 49 del 31.3.2020, nella parte in cui non ha rigettato l’istanza della Me. Comb. Meridionale Combustibili srl, assunta al prot. A.P. n. 11311 del 21.12.2017 per irricevibilità e decadenza della domanda e, comunque, per l’inammissibilità ed improponibilità della stessa;
- del verbale della Commissione di valutazione del 12.2.2020, nonché del verbale del 17.2.2020, e di tutti gli altri verbali, tutti “in parte qua” e nei limiti degli effetti pregiudizievoli ai diritti ed alle ragioni della Med. Fuel;
- della nota del RUP del 17.2.2020;
- del parere dell’Area Affari Legali del 13.2.2020 (non conosciuta):
- della lettera / invito alla licitazione privata del 19.2.2020;
- della medesima determinazione prot. n. 2687 del 12.3.2019 dell’Autorità Portuale di Messina nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’istanza di rinnovo ed il progetto della Me Comb. Meridionale Combustibili srl ritenendo positivamente conclusa la conferenza dei servizi in ordine a detta istanza/progetto sulla base della considerazione “ che le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri resi dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto di Conferenza ”;ivi compresi il parere dell’ASP di Messina prot. n. 1976 del 17.12.2018, relativamente ai fini igienico sanitari;nonché, il parere del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 630 del 10.1.2019 nella parte in cui non ha manifestato totale ed insanabile dissenso;
in ordine al progetto/istanza della Med Fuel srl. il 21/07/2020:
1) della ingiunzione di sgombero n. 1 del 23.6.2020 con la quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha ordinato alla Me.Comb. –Meridionale Combustibili s.r.l. di procedere allo sgombero ed alla rimessione in pristino stato dell’area demaniale marittima, occupata dalla società ricorrente per l’esercizio di attività di distributore di carburante, ubicata in località Porto nel Comune di Milazzo, in catasto al foglio n. 27, porzione delle particelle n. 246, 248 e 251, entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di notifica della medesima ingiunzione, ed ha reso noto che, decorso inutilmente il predetto termine, si procederà senza ritardo alla esecuzione d’ufficio di detta ingiunzione in danno della società, ove occorra con l’assistenza della forza pubblica, nonché ad avviare le procedure previste per il recupero dei danni cagionati all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;con l’ulteriore avvertimento che la mancata ottemperanza al predetto ordine è perseguibile ai sensi degli artt. 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, fatta salva l’eventuale applicabilità di ulteriori o più gravi fattispecie penalmente rilevanti;
2) della Relazione congiunta, senza numero e data, del Dirigente Area Affari Legali, Gare e Contratti e del Preposto dell’Area Demanio ed Autorizzazioni (costituente l’Allegato B alla predetta ingiunzione di sgombero) con la quale è stata proposta l’emissione del suddetto provvedimento di sgombero e di rimessione in pristino stato dell’area in questione;
3) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto connesso e/o consequenziale anche non conosciuto;
per l’annullamento, con il ricorso incidentale depositato il 10/10/2020:
della medesima determinazione prot. n. 2687 del 12.3.2019 dell’Autorità Portuale di Messina nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’istanza di rinnovo ed il progetto della Me Comb. Meridionale Combustibili srl ritenendo positivamente conclusa la conferenza dei servizi in ordine a detta istanza/progetto sulla base della considerazione “che le condizioni e prescrizioni contenute nei pareri resi dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto di Conferenza”;
del parere dell’ASP di Messina prot. n. 1976 del 17.12.2018, relativamente ai fini igienico sanitari;
del parere del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 630 del 10.1.2019 nella parte in cui non ha manifestato totale ed insanabile dissenso in ordine al progetto/istanza della Med Fuel srl.;
per l’annullamento, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 04/02/2021:
1) della delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto n. 52 del 2.12.2020 con la quale è stato espresso parere favorevole al rilascio, a favore della Med Fuel s.rl. Unipersonale, per il periodo di anni 4, della concessione demaniale marittima dell’area della superficie complessiva di mq. 743,20, ubicata in località Porto del Comune di Milazzo, in catasto al foglio 27, porzione delle particelle n. 246-248-251, per realizzare un impianto di distribuzione di carburante per natanti (mai notificata alla ricorrente e da questa casualmente conosciuta solo a seguito della sua pubblicazione, senza gli allegati in essa richiamati, sul sito web dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto – Sezione Albo Online effettuata dal 7.12.2020 per quindici giorni consecutivi);
2) della Relazione, a firma congiunta del Direttore dell’Ufficio Amministrativo Decentrato per il Porto di Milazzo e Preposto Area Demanio ed Autorizzazioni, del Dirigente Area Affari Legali, Gare e Contratti e del Responsabile del Servizio Demanio ed Autorizzazioni, e pure vistata dal Segretario Generale f.f., richiamata nella predetta delibera del Comitato di Gestione, con la quale in relazione all’esito dell’istruttoria è stato proposto il rilascio del suddetto titolo concessorio (indicata quale Allegato 1 alla suddetta delibera, ma di cui non è dato conoscere numero, data e contenuto in quanto non pubblicata all’Albo Online unitamente alla delibera medesima);
3) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto connesso e/o consequenziale anche non conosciuto
per l’annullamento, con il ricorso incidentale depositato il 31/03/2021:
della delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto n. 52 del 2.12.2020 (mai notificata alla deducente controinteressata e da questa conosciuta solo a seguito della notifica dei predetti terzi motivi aggiunti proposti dalla ricorrente), “in parte qua”, nei termini e nei limiti precisati “infra” e per completezza di difesa;della relazione, richiamata nella predetta delibera del Comitato di Gestione (allo stato non conosciuta), con la quale, in ordine all’esito dell’istruttoria, è stato proposto il rilascio del suddetto titolo concessorio, sempre “in parte qua” e nei termini e limiti precisati “infra” e per completezza di difesa;
quanto al ricorso n. 1832 del 2019:
con il ricorso principale, per l’accertamento del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione intimata;
per l’annullamento, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 20/02/2020:
della lettera di invito alla procedura di licitazione privata ex art. 37, comma 3, C.N., contenuta nella nota del 19.2.2020;dell’atto di conclusione della procedura di comparazione delle offerte per la scelta del richiedente per il rilascio della CdM del 12.2.2020 menzionato nella lettera di invito del 19.2.2020 (mai comunicato ed allo stato non conosciuto);
dell’atto di determinazione di procedere mediante licitazione privata e non mediante la procedura di comparazione delle domande per la scelta del richiedente del 17.2.20209 menzionato nella lettera di invito del 19.2.2020 (mai comunicato ed allo stato non conosciuto);
di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti;
per l’annullamento, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 10/03/2020:
dell’atto di determinazione del Responsabile del Procedimento dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto del 17.2.2020 di procedere con licitazione privata e non di concludere il procedimento di comparazione delle domande con la scelta dell’offerta della Med.Fuel srl da preferire rispetto a quella della Me.Comb per la stipula dell’atto di concessione demaniale marittima;
di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti;
per l’annullamento, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 07/07/2020:
oltre che degli atti del procedimento già impugnati con i precedenti motivi aggiunti, del decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto n. 49 del 31.3.2020, anche “in parte qua”, nella parte in cui non ha rigettato la domanda della Me. Comb. Meridionale Combustibili srl, assunta al prot. A.P. n. 11311 del 21.12.2017, per irricevibilità e decadenza e/o, comunque, per l’inammissibilità ed improponibilità della stessa e/o comunque per la preferenza da accordare alla domanda della Med Fuel srl, all’esito della procedura di valutazione comparativa, ma l’ha rigettata soltanto all’esito delle risultanze della licitazione che non doveva essere indetta;
della relazione del 28.2.2020 del Preposto dell’Area Demanio ed Autorizzazioni, RUP del procedimento di valutazione comparativa delle domande;
del verbale della Commissione di Valutazione del 12.2.2020 e quello del 17.12.2019 nella parte in cui, a proposito delle misure di salvaguardia e rispetto dell’ambiente – per quanto la valutazione sulle misure e sui provvedimenti antincendio è stato positiva - ha ritenuto che l’impianto di raccolta e di trattamento delle acque di prima e di seconda pioggia non fosse “tecnicamente fattibile”e nella parte in cui, a proposito dello Smaltimento di RSU e rifiuti speciali, la Commissione ha attribuito erroneamente una valutazione positiva al progetto della Me.Comb. ed una valutazione negativa a quello della Med. Fuel;
di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti;
per l’annullamento, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 10/10/2020:
dell’ingiunzione di sgombero n. 1 del 23.6.2020, con la quale il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha ordinato alla Me.Comb. Meridionale Combustibili srl. di procedere allo sgombero ed alla rimessione in pristino stato dell’area demaniale marittima, occupata per l’esercizio di attività di distributore di carburante, ubicata in località Porto nel Comune di Milazzo, in catasto al foglio n. 27, porzione delle particelle n. 246, 248 e 251, entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla data di notifica della medesima ingiunzione, ed ha reso noto che, decorso inutilmente il predetto termine, si procederà senza ritardo alla esecuzione d’ufficio di detta ingiunzione in danno della società, ove occorra con l’assistenza della forza pubblica, nonché ad avviare le procedure previste per il recupero dei danni cagionati all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
della relazione congiunta, senza numero e data, del Dirigente Area Affari Legali, Gare e Contratti e del Preposto dell’Area Demanio ed Autorizzazioni (costituente l’Allegato B alla predetta ingiunzione di sgombero) con la quale è stata proposta l’emissione del suddetto provvedimento di sgombero e di rimessione in pristino stato dell’area in questione;limitatamente e nella parte in cui ha disposto la rimessione totale in pristino stato in essa ricomprendendo anche i beni inamovibili dell’impianto in violazione di quanto previsto dall’art. 49 del C.N. e dall’atto di concessione demaniale del 19.3.2014 scaduto il 31.12.2017;
della nota dell’AdSP prot. n. 2006 del 28.2.2020 “in parte qua”, con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di sgombero coattivo nella parte si prevede anche la rimessione in pristino dell’area su cui è stato realizzato l’impianto di distribuzione di carburante;di ogni atto presupposto connesso e conseguente;
per l’annullamento, con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 321/03/2021:
della delibera del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto n. 52 del 2.12.2020, conosciuta in data 29.1.2021, “in parte qua” con la quale è stato espresso parere favorevole al rilascio a favore della Med Fuel, per il periodo di anni 4, della concessione demaniale marittima dell’area della superficie complessiva di mq. 743,20, ubicata in località Porto del Comune di Milazzo, in catasto al foglio 27, porzione delle particelle n. 246-248-251, per realizzare un impianto di distribuzione di carburante per natanti;
della relazione, a firma congiunta del Direttore dell’Ufficio Amministrativo Decentrato per il Porto di Milazzo e Preposto Area Demanio ed Autorizzazioni, del Dirigente Area Affari Legali, Gare e Contratti e del Responsabile del Servizio Demanio ed Autorizzazioni, e pure vistata dal Segretario Generale f.f., richiamata nella predetta delibera del Comitato di Gestione, allo stato non conosciuta, sulla base della quale è stato disposto il rilascio del titolo concessorio a favore della Med.Fuel, e solo sempre nei termini e limiti sopra indicati;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto connesso e/o consequenziale anche non conosciuto;restando, comunque, fermo l’interesse alla stipula dell’atto concessorio, anche per l’importo di aggiudicazione offerto, ove mai venisse riconosciuta la legittimità del ricorso alla licitazione privata.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria, dell’Autorita' di Sistema Portuale dello Stretto (già Autorita' Portuale di Messina), di Med Fuel S.r.l. e di Me.Comb Meridionale Combustibili S.r.l.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
RIC: 803/2019
Con istanza assunta al protocollo A.P. n. 11311 del 21.12.2017 la Me. Comb.– Meridionale Combustibili s.r.l., ha chiesto il rinnovo della concessione demaniale marittima dell’area alla stessa già precedentemente assentita in concessione giusta licenza rep. A.P. 1155 del 19.3.2014 e successivo atto suppletivo rep. n. 1318 del 12.5.2017, in scadenza il 31.12.2017, per il mantenimento di un impianto di distribuzione carburanti (codice 45 tab. S, rif. D.M. 31/12/2001) in località Porto nel Comune di Milazzo.
A seguito di pubblicazione di detta domanda veniva presentata istanza di concessione demaniale in concorrenza da parte della società Med Fuel s.r.l., assunta al prot. A.P. al n. 3517 del 6.4.2018, sempre per la gestione di un impianto di distribuzione carburanti. L’Autorità Portuale di Messina informava, quindi, le predette società che effettuati i dovuti approfondimenti sarebbe stata predisposta, per l’esame di ambo le domande pervenute, la relativa Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis della legge n. 241/90, del cui avvio e dei cui successivi sviluppi le società sarebbero state tempestivamente informate. Frattanto, era accaduto che con istanze prot. n. 3055 e 3056 del 23.3.2018 la Med Fuel s.r.l. aveva richiesto, rispettivamente, sia l’accesso alle aree oggetto della concessione (adducendo un potenziale interesse alla presentazione di domanda concorrente) ed alla documentazione relativa alla concessione demaniale scaduta;mentre la ricorrente Me. Comb. S.r.l. presentava in data 11/12.4.2018, a mezzo pec, istanza di accesso agli atti (acquisita al prot. A.P. n. 3802 del 13.4.2018) per il rilascio di copia di detta domanda concorrente, completa degli allegati.
Con comunicazione A.P. prot. n. 4745 dell’11.5.2018 l’Autorità Portuale, in accoglimento della richiesta avanzata dalla concorrente Med Fuel s.r.l. con istanza prot. n. 3055 del 23.3.2018, consentiva a quest’ultima società di effettuare, a mezzo dell’ausilio di un proprio tecnico di fiducia, un sopralluogo sulle aree oggetto della concessione al fine di effettuare rilievi, riscontri ed accertamenti per poter meglio formulare ed integrare la previsione progettuale allegata alla propria istanza. In data 16.5.2018, quindi, nel contraddittorio delle parti e sotto la direzione dell’Autorità Portuale si svolgeva l’indicato sopralluogo, nel corso del quale la Med Fuel s..r.l. procedeva all’effettuazione di un rilievo celerimetrico appoggiato alle monografie rilevate presso l’Ufficio dell’A.P. e ad un rilievo fotografico dei luoghi, chiedendo ottenendo l’assegnazione del termine di giorni 10 per depositare integrazione documentale in ordine alla propria istanza concorrente già prodotta il 6.4.2018. In data 24.5.2018 (prot. A.P. n. 5244) veniva prodotta da MedFuel s.r.l. detta integrazione documentale. Intanto, la Me. Comb. s.r.l. presentava in data 21.5.2018 proprie osservazioni di controdeduzione ed opposizione rispetto ad una infondata nota del 6.4.2018 prodotta dalla Med Fuel s.r.l. a corredo della propria domanda concorrente e di cui l’Autorità Portuale le aveva dato notizia con nota pervenuta l’11.5.2018. In particolare, la ricorrente segnalava come, avuto riguardo alla Visura camerale storica di Med Fuel s.r.l. la quale contemplava espressamente in capo alla stessa il solo “Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi senza deposito”;e ciò malgrado la tipologia di impianto per cui richiedeva la concessione, quanto al servizio fornito alle unità della Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Polizia di Stato - che possono tutte rifornirsi anche presso il distributore di carburante oggetto della ridetta concessione, che costituisce pertanto anche un “Deposito fiscale” (carburante in sospensione di accisa) – richiedesse in capo al concessionario particolari e specifiche competenze gestionali in ragione di precisi e diurni adempimenti amministrativi di registrazione e comunicazione dei flussi di prodotto immessi (oltre che apposita autorizzazione).
In data 29.5.2018 veniva consentito alla Me. Comb. s.r.l. l’accesso all’istanza concorrente ed ai relativi allegati tecnico/progettuali presentati dalla Med Fuel s.r.l., a seguito del quale si apprendeva l’integrale contenuto di tale richiesta concorrente, restando ampiamente confermata la suddetta e già evidenziata criticità.
In tale contesto, in data 16.10.2018, con prot. A.P. n. 9913, veniva quindi indetta la preannunziata Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della legge n. 241/1990 per l’acquisizione sulle domande presentate dei pareri istruttori da parte dei vari Enti competenti, con tale nota avvertiti che entro il termine di 15 giorni (art. 14 comma 2 lett b l. n. 241/90) dal suo ricevimento avrebbero potuto richiedere integrazioni documentali o chiarimenti e che entro il termine di 90 giorni (art. 14 comma 2 lett c l. n. 241/90) avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, precisando che dette determinazione avrebbero dovuto essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso e dissenso e, nell’ipotesi di dissenso, avrebbero dovuto indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;che le prescrizioni e condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso avrebbero dovuto essere espresse in modo chiaro ed analitico, specificando se erano relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero se erano discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico;ed ancora che, la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine assegnato dal citato art. 14 comma 2 lett. c l. n. 241/90, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dall’art. 14 comma 3 l. n. 241/90, sarebbe equivalsa ad assenso senza condizioni.
Infine, con detta nota si invitavano le società in concorrenza ove necessario in considerazione del progetto presentato, e qualora non ne fossero già in possesso, a presentare istanza alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Con successiva nota prot. n. 1573 del 14.2.2019 e successiva integrazione prot.n. 1851 del 19.2.2019 l’Autorità Portuale dava comunicazione agli interessati dei pareri resi dai vari Enti coinvolti, alcuni dei quali avevano reso atti di assenso incondizionati ed altri atti di assenso contenenti condizioni e prescrizioni (ASP con nota prot. n. 1976 del 17.12.2018;Agenzia delle Dogane con nota prot. n. 25272 RU dell’11.12.2018;Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia – Calabria – Ufficio 3 con nota prot. n. 630 del 10.1.2019;Comune di Milazzo con nota prot. 5334 del 23.1.2019;Comando Provinciale dei VV.FF. di Messina Ufficio Prevenzione con nota n. 1445 del 28.1.2019;dalla Capitaneria di Porto di Milazzo con nota prot. n. 03.03.02/1641 del 21.1.2019), nonché la nota della propria Area Tecnica del 19.10.2018 e quella del Servizio Operativo Security del 7.1.2019, che in relazione alla fase procedimentale in questione non ritenevano di dover esprimere il loro parere. Con l’indicata comunicazione di detti pareri, l’Autorità Portuale – considerato che nell’ipotesi in cui vengono espressi pareri accompagnati da condizioni e prescrizioni l’art. 14-bis comma 5 della legge n. 241/90 prevede la necessità di sentire le società istanti e le amministrazioni interessate “ al fine di accertare che le apposte condizioni e prescrizioni possano essere superate senza necessità apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza ” - invitava la Me. Comb. s.r.l. e la Med Fuel s.r.l., nonché gli Enti interessati, a far pervenire eventuali osservazioni in merito ai pareri condizionati espressi in Conferenza dei servizi, aggiungendo, infine, che tale comunicazione del 14.2.2019 era trasmessa anche alla Soprintendenza BB.CC.AA. al fine di informarla che la società che sarebbe risultata preferita all’esito della procedura di concorrenza avrebbe avuto l’onere di richiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (e ciò in difformità dall’originaria comunicazione di avvio del procedimento di Conferenza dei Servizi del 16.10.2018 della stessa Autorità Portuale, con la quale piuttosto le società istanti erano state espressamente sollecitate, ove necessario in considerazione del progetto presentato, e qualora non ne fossero già in possesso, a presentare istanza alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. per ottenere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica).
Nel proseguo, l’Autorità Portuale di Messina, con provvedimento prot. n. 2687 del 12.3.2019, “viste le relative osservazioni pervenute nel termine assegnato ” e segnatamente anche quelle della ricorrente Me. Comb. s.r.l. del 21.2.2019, assumendo (contrariamente al loro contenuto e senza alcuna motivazione) che le stesse “ non interferiscono con le prescrizioni e condizioni apposte da tutti gli Enti intervenuti nei rispettivi pareri di competenza ” e “ considerato, pertanto, che le condizioni e le prescrizioni contenute nei pareri resi dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto di Conferenza ”, emetteva determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria così ritenendo ammissibile, nonostante le numerose criticità emerse e ripetutamente segnalate in fase istruttoria dalla (poi) società ricorrente, anche l’istanza ed il progetto concorrenti della Med Fuel s.r.l. e positivamente conclusa la conferenza dei servizi in ordine anche a detta istanza/progetto concorrente ed inoltre ritenendo che non dovesse essere preventivamente acquisita l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza BB.CC.AA. su tutti i progetti concorrenti, al riguardo stabilendo, invece, che “ la società che risulterà preferita nella procedura di concorrenza dovrà acquisire tutti i necessari atti autorizzatori previsti dalla vigente normativa e, tra gli altri, ove non già conseguita, l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza BB.CC.AA.”. Pertanto, con successiva nota prot. n. 3231 del 26.3.2019 l’Autorità Portuale ha richiesto ad entrambi i concorrenti la produzione della documentazione occorrente per la comparazione delle istanze ex art. 37 Cod. Nav., secondo quanto disposto dall’art.