TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-12-09, n. 202403521
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2024
N. 03521/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Salvagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
della determinazione n. -OMISSIS- del 12.05.2023, notificata al ricorrente in data 15.05.2023, del Comandante Interregionale del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale con la quale, al ricorrente, già sospeso precauzionalmente dall''impiego a titolo facoltativo, è stata comminata la sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- – appuntato scelto della Guardia di Finanza – ha domandato l’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- del 12.05.2023, con la quale il Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale gli ha irrogato la sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione in conseguenza dei fatti che hanno portato alla sentenza n.-OMISSIS- del 28.2.2023 con cui il Tribunale di -OMISSIS- ha applicato su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990, art. 80 comma 1 lett. f) D.P.R. 309/90; 81 cpv. c.p., 610, 61 comma 1 n. 5 c.p.; 582, 61 n. 2 c.p.; 81 cpv. e 319 quater c.p.; 81 cpv., 414 comma 2 c.p.; 110 c.p., 581, 61 n. 2 c.p.; 497 ter comma 1 n. 1 seconda parte c.p.; 314 c.p.; 494 c.p.; 81 cpv. e 361 comma 1 e 2 c.p..
2. Queste le censure dedotte:
I. violazione di legge per inosservanza dei termini di cui all'art. 1392 comma 2 anche in relazione all'art. 1393 Codice Ordinamento Militare, D.lgs. n. 66/2010;
II. violazione di legge per inosservanza dell'art. 1370, comma 5, e art. 1387, comma 5, d.lgs. n.66/2010. Violazione del diritto di difesa;
3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
4. All’udienza del 23 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Con il primo motivo viene dedotta la violazione del