TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-03-20, n. 201903729

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-03-20, n. 201903729
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201903729
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2019

N. 03729/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11778/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11778 del 2007, proposto da:
Soc. Zurich Insurance Company Sa, rappresentanza generale per Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati D B D P, G F, con domicilio eletto presso lo studio D B D P in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Ministero delle Attività Produttive, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ISVAP - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Rosatone, Paolo Mariano, Massimiliano Scalise, con domicilio eletto presso lo studio Patrizia Rosatone in Roma, via del Quirinale n. 21;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Presidente dell'ISVAP nr.1871/07, notificata in data successiva all’ 11 ottobre 2007, con la quale era ordinato ed ingiunto alla Zuritel spa, con sede in Milano, piazza Carlo Erba 6, di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'articolo 3 comma 10 lettera b), punto 1, comma 11, lettera b) e comma 12 del d.l. 23 dicembre 1976 numero 857

, come modificato dall'articolo 5 della legge 5 marzo 2001 numero 57, per le violazioni accertate, la somma di euro 37803,60 oltre i diritti di notifica e spese di procedimento di competenza ISVAP per Euro 27,60 per complessivi euro 37.831,20;

di ogni altro atto al medesimo presupposto, ordinato, connesso o consequenziale, tra cui il processo verbale di accertamento di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 d.l. 23 dicembre 1976 nr.857, nr.7149 del 3 luglio 2003 del Vice Direttore Generale ISVAP e la istruttoria esperita dal servizio tutela utenti dell'Istituto come riferita al servizio sanzioni del medesimo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività Produttive e dell’ISVAP (IVASS);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2019 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone la società ricorrente che in data 1/4/01, alle ore 5,45, un’autovettura assicurata presso La Sicurtà, ora Zuritel, irrompeva nel cortile di una casa privata e danneggiava il muro di cinta ed annessi nonchè due auto ivi parcheggiate. I danneggiati, con lettera del 23 aprile 2001, pervenuta il giorno successivo, richiedevano all’assicuratore del veicolo danneggiante il risarcimento dei danni causati all’immobile ed alle due vetture parcheggiate (una Renault Twingo ed una BMW AG5).

Un perito, incaricato dall’assicuratore, esaminava una delle due vetture (la Twingo) in data 11.4.2001, ma non la seconda, in quanto (come riferiva nella relazione del 7.6.2001) era stata portata, alla data del 15.5.2001, presso una carrozzeria, ove, all’atto dell’accesso del perito, si presentava in fase avanzata di riparazione. Veniva riferito al perito che per le riparazioni di meccanica sarebbe stata interessata un’officina specializzata BMW, presso la quale però, alla data della relazione, il veicolo non era ancora stato portato.

Prosegue la Compagnia ricorrente che in data 11.7.2001, l'assicuratore formulava offerta di L. 6.600.000 (di cui L. 600.000 per onorari legali) con contestuale emissione e consegna del relativo assegno, a valere per il danno Twingo.

Il 28.8.2001 i danneggiati notificavano al danneggiante ed all’assicuratore atto di citazione avanti al Tribunale di Roma richiedendo, rispettivamente, il risarcimento di L. 26.500.772 ( euro 13686.51 ) per il danno BMW e di L. 18.900.000 ( euro 9761.04 ) per il danno alla cinta.

Con raccomandata dell’11.9.01, l’assicuratore offriva, con atto di quietanza, la complessiva somma di L. 20 milioni ( euro 10329.14, di cui lire. 1.500.000 – euro 775,00 - per spese legali) a tacitazione di ogni avversaria pretesa.

Con raccomandata del 17.9.01, anticipata a mezzo fax, il procuratore dei danneggiati contestava l'offerta e procedeva con il giudizio.

All’udienza del 11.12.01 (precisa la ricorrente non 2002, come erroneamente riferito dai danneggiati nel reclamo ISVAP del 15.4.02), il danneggiato accettava, a titolo di acconto, la somma di L. 20 milioni (euro 10329.14) riferita al danno BMW: il relativo pagamento interveniva il 2/11/02, a seguito di nota raccomandata del 20.12.01 del difensore che precisava gli estremi identificativi dell'interessato.

Per il danno all'immobile, all'udienza del 26.3.02, il Giudice ordinava ex art. 186 bis cpc il pagamento dell'importo di L. 5 milioni (euro 2.5 82,28).

ln data 9.7.02 si perveniva ad una transazione definitiva, con abbandono della lite, per effetto della quale l'assicuratore versava al danneggiato (per il danno alla BMW) la somma (ulteriore) di euro 2.400 ed al proprietario dell’immobile la somma di euro 5.700, oltre spese legali.

A seguito dell’esposto indirizzato all’Isvap dal difensore dei danneggiati in data 29.4.02, Isvap accertava ai danni dell'assicuratore (verbale nr. 7149 del 3.7.03, notificato 1' 8.7.03):

- il ritardo di 18 giorni nella formulazione dell'offerta per il danno Twingo;

- il ritardo di oltre 120 giorni nella formulazione dell'offerta BMW;

- senza averne fatto menzione nella parte descrittiva dei fatti, la (non meglio specificata) tardiva formulazione dell'offerta per i danni patiti dall'immobile con l'indicazione della violazione dell'art. 3 co. 11 lett. b) del dl.857/76 e sanzione pecuniaria da un minimo del 10% ad un massimo del 20% per la somma offerta per il danno Twingo e, con l'indicazione della violazione dell'art. 3 co. 10 lett. b) punto 1 e sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.164 ad un massimo di euro 30.987 per la sola altra violazione relativa all'autovettura BMW.

Della tardiva formulazione dell'offerta relativa al danno arrecato all'immobile, si fa esclusivo riferimento nella "contestazione".

In data 6.8.03, l'assicuratore formulava scritti difensivi per sostenere che l'istruttoria dell'Istituto, asseritamente conclusa il 17.4.03, si sarebbe in realtà conclusa il 13.12.02, data di invio dell'ultimo documento dall'assicuratore ad Isvap, con la conseguenza che la notifica del verbale del 3.7.2003 sarebbe tardiva rispetto alla previsione dell'art. 14 della l.689/81;
rilevava altresì che la sanzione per il danno Twingo doveva essere ridotta del 40%, poichè unitamente all'offerta tardiva, si era provveduto a versare la somma offerta ;
e che il ritardo per il danno BMW doveva essere ricondotto a soli 66 giorni perché la notifica dell'atto di citazione in data 28/8/01 interrompeva i termini di cui al citato art. 3.

Dopo aver audito il rappresentante dell’assicuratore (15.02.2007), l’istruttoria tecnica del servizio tutela utenti si concludeva con la formulazione della proposta del 26.02.2007 ed il Presidente dell’ISVAP emetteva l’ordinanza impugnata in data 9.10.07, irrogando, in diverso avviso dalla proposta formulata dagli uffici, la sanzione complessiva di euro 37.831.20, di cui euro 619.20 per il danno Twingo, nonché euro 30.987,00 per ciascuna delle due ulteriori violazioni, ma ridotte del 40% per la contestualità dell'offerta/pagamento.

Ciò premesso, la ZURICH impugna la sanzione e deduce le seguenti ragioni di doglianza.

1. Violazione di legge con riferimento all'art. 14 L. 689/81. Eccesso di potere per travisamento delle risultanze istruttorie e per ingiustificato ritardo anche oltre il termine "ragionevolmente necessario" all'attività di accertamento dell'illecito .

Il processo verbale è stato notificato (rectius: richiesta la notifica) l’8.7.03, pervenuto successivamente;
tra il 17.4.03 e 1'8.7.03 decorrono 81 giorni;
l’Autorità avrebbe, nella specie, goduto di un termine (dal 13.12.02 al 17.4.03) di giorni 125 per esaminare le risultanze acquisite e (dal 17.4.03 al 3.7.03) di ulteriori giorni 77 per redigere l'atto: in totale giorni 202. Dalla lettura dell'atto di accertamento, si ricava, poi, che esso si è sostanziato nella lettura e compulsazione dell'esposto e relativi allegati (molto dettagliato il primo e completi i secondi) e con la richiesta di una sola specificazione diretta all'assicuratore (la data di notifica dell'atto di citazione e le date di perizia delle due auto, Twingo e BMW);
dunque, alla data del 13.12.02, l'Istituto disponeva di tutti gli elementi per accertare le violazioni e definire le norme violate.

2. Violazione di legge con riferimento al titolo XVIII capo VII art. 326 d. lgs. 209/05 e 5 Regolamento ISV AP n. 1 del 15/3/06. Eccesso di potere per travisamento delle risultanze.

L'art. 5 co. 2 Regolamento ISVAP n. 1 prevede che " il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell'art. 3, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell'Istituto ". Ciò in applicazione della specifica disciplina regolamentare con cui è stata data attuazione alla " procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al titolo

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