TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-11, n. 202400363
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Testo completo
Pubblicato il 11/03/2024
N. 00363/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare della omonima Ditta individuale “-OMISSIS-”, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del Prefetto pro tempore , e Questura di Lecce, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa idonea tutela cautelare,
- del provvedimento del 28 novembre 2019 prot. n. -OMISSIS-, notificato il 29 novembre 2019, con cui la Prefettura di Lecce ha revocato "le licenze n. -OMISSIS- del 7.2.2008, licenza n. -OMISSIS- del 20.06.2017 e la licenza n. -OMISSIS- del 15.11.2017, concernenti rispettivamente l'esercizio dell'attività di pirotecnico, la gestione del deposito di sostanze esplodenti sito nel Comune di -OMISSIS- nonché la licenza di minuta vendita di prodotti esplodenti ubicata nel medesimo Comune", ordinando altresì che " tutto il materiale esplodente giacente nel suddetto deposito dovrà essere ceduto a persona munita delle prescritte autorizzazioni entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento ";
- nonché, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del 17 giugno 2019 e della nota Cat. 23- 2019 del 26 novembre 2019 della Questura di Lecce;
- e di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e della di Questura di Lecce;
Vista l’istanza depositata il 4 marzo 2024, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c ), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. Marco Martone e uditi l’Avv. A. Tolomeo, in sostituzione degli Avv.ti A. Matranga e F. Meo, pe la parte ricorrente, e l’Avvocato dello Stato G. Marzo per la P.A. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 23 gennaio 2030, tempestivamente depositato, -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Ditta individuale con sede in -OMISSIS-, premesso di svolgere il mestiere di pirotecnico e l’attività di deposito e vendita di sostanze esplodenti nel predetto Comune di -OMISSIS-, ha esposto di aver ricevuto in data 11 aprile 2019 presso la propria sede un controllo da parte della Questura di Lecce, all’esito del quale erano state riscontrate presunte irregolarità (precisamente: la presenza di materiale esplodente privo di certificazioni ed omologazioni C.E.) e che, per tale motivo, con nota della Prefettura di Lecce del 17 giugno 2019 prot. n. -OMISSIS- - notificata in data 1° luglio 2019 - gli era stato comunicato l’avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., volto alla revoca della licenza di p.s. prot. n. -OMISSIS- rilasciata, in proprio favore, il 20 giugno 2017, e con assegnazione del termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione della predetta nota prefettizia, per la presentazione di eventuali osservazioni, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm..
L’odierno ricorrente ha, quindi, dedotto che in data 3 luglio 2019 - ossia, soltanto due giorni dopo la notifica della nota prot. n. -OMISSIS-/2019 suindicata - la Prefettura di Lecce, gli aveva notificato un provvedimento di sospensione per sei mesi della licenza di p.s. cui trattasi “ considerato che il Sig. -OMISSIS- non ha prodotto osservazioni ”; provvedimento, poi, impugnato con il ricorso n. 916/2019 R.G. innanzi a questa Sezione.
Il ricorrente ha, poi, esposto che la Prefettura di Lecce ha emesso l’Interdittiva antimafia del 18 ottobre 2019 prot. n. -OMISSIS-, nei confronti della propria Ditta - oggetto di impugnazione con ricorso iscritto al n. 1681/2019 R.G., assegnato alla Prima Sezione di questo T.A.R.- e il provvedimento - in questa sede impugnato - del 28 novembre 2019 prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo 29 novembre 2019, di revoca delle licenze di p.s. indicate in epigrafe.
1.1. Il ricorrente, pertanto, eccependone l’illegittimità, ha impugnato gli atti ed i provvedimenti riportati in epigrafe, articolando le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.2. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del R.D. n. 773/1931 - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta - eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa - insussistenza dei presupposti - violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. - omessa comunicazione di avvio del procedimento - ingiustizia manifesta - violazione dell’art. 41 della Costituzione, in quanto il