TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-06-15, n. 202301985
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Testo completo
Pubblicato il 15/06/2023
N. 01985/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2023, proposto da Nam 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana – Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana – in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Ecoparking S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1. della determinazione n. 703 in data 13 dicembre 2022, non comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Dl.vo n. 50/2016 e s.m.i., con la quale il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi ha approvato la proposta di aggiudicazione con i verbali di gara, e, quindi, ha aggiudicato alla Ecoparking s.r.l. la concessione del “Servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento da svolgersi presso le zone archeologiche e monumentali del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi” all’esito della procedura di gara distinta con il C.I.G.: 911232507A; e graduando al secondo posto il costituendo RTI fra Nam 3 s.r.l. (mandataria) e Elicar Parking s.r.l. (mandante).
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale inclusi gli atti e i verbali di gara infra specificati e la proposta di determina di aggiudicazione formulata in data 12.12.2022 dal Dirigente dell'U.O. 02 dell'Ente Parco Archeologico della Valle dei Templi;
e la condanna
al risarcimento del danno in forma specifica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 27 gennaio 2023 e depositato il 30 gennaio 2023, la società ricorrente ha premesso:
- di avere partecipato, unitamente all’odierna controinteressata, alla gara – rivolta agli operatori economici abilitati nel sistema MEPA per la categoria servizi di accoglienza e portierato – per la concessione quadriennale del servizio per la gestione delle aree destinate alla sosta a pagamento di veicoli da svolgersi presso le zone archeologiche e monumentali del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, per un valore stimato dell’appalto di euro 2.393.240,16, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il contestuale obbligo dell’aggiudicatario di corrispondere all’Ente Parco un canone fisso contrattuale di concessione di euro 15.000,00 più una percentuale degli incassi non inferiore al 40% IVA esclusa;
- di essersi classificata – all’esito della gara – al secondo posto con il punteggio di 94,8421 punti, con conseguente aggiudicazione dell’appalto – in virtù dei 99,175 punti assegnati dalla Commissione giudicatrice – alla Ecoparking s.r.l., giusta determinazione n. 703 del 13 dicembre 2022, pubblicata sul portale di gara il 15 dicembre 2022, senza procedere alla comunicazione all’indirizzo PEC indicato ai sensi e ai fini dell’art. 76, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016;
- di avere, pertanto, appreso dell’esito della gara solo per l’occasionale accesso al predetto portale di gara in data 10 gennaio 2023;
- di avere, con PEC del 10 gennaio 2023 – esitata solo il 24 gennaio 2023 – formulato alla stazione appaltante istanza di accesso agli atti di gara, inclusi gli atti e documenti depositati dalla prima graduata (Ecoparking s.r.l.) a corredo della domanda di partecipazione alla gara, ossia quelli attinenti alla documentazione amministrativa, all’offerta tecnica e all’offerta economica.
Ciò premesso, la società ricorrente ha formulato il presente gravame articolando il seguente motivo:
I. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con i punti 7.2., 7.3. e 8 del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in ragione:
i ) della mancanza degli impegni delle due ausiliarie a mettere a disposizione della stazione appaltante i requisiti e le risorse.
ii ) dell’assoluta genericità dei due contratti di avvalimento e della relativa nullità ex art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché ai sensi degli artt. 1325, 1346 e 1418 del codice civile;
iii ) della sostanziale gratuità dell’avvalimento con la conseguente nullità dei due contratti di avvalimento anche sotto tale profilo.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate nonché l’impresa controinteressata che, con memoria depositata l’8 febbraio 2023, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione effettuata oltre il termine decadenziale di cui all’art. 120 c.p.a.
Nella prospettazione dell’impresa controinteressata essendo l’aggiudicazione definitiva, nel caso di specie, intervenuta con provvedimento del 13 dicembre 2022, pubblicato sul sistema MEPA il 15 dicembre 2022, il termine per la