TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2022-11-28, n. 202200209
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Pubblicato il 28/11/2022
N. 00209/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2022, proposto da
M B, rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
S P, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0034667.12-08- 2022.h.11:40 con cui è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito di cui alla procedura “concorsuale” ex art. 59, comma 9 bis, del D.L. 25.05.2021 n.73 convertito in L. 106 del 23.07.2021 indetta con D.D. n. 1081 del 06.05.2022 per la classe di concorso AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Spagnolo) per i docenti per le Regioni Puglia (posti 1) e Abruzzo (posti n. 1) nella parte in cui, quanto alla Regione Abruzzo, non contempla il nominativo della ricorrente;
b)- per quanto di ragione, laddove incidente sul punteggio complessivamente attribuito alla ricorrente per la prova disciplinare e titoli (punti 85 + 25), del verbale della Commissione di concorso del 29.07.2022, nella parte in cui, disattendendo la documentazione prodotta in fase di presentazione della domanda e di espletamento della prova, ha attribuito punti 0 sia per la sezione B.1.1 che per la sezione B.4.1;
c)- per quanto di ragione, quale atto presupposto e laddove egualmente incidente sul punteggio complessivamente attribuito alla ricorrente per la prova disciplinare, del verbale della Commissione di concorso del 21.07.2022, nella parte in cui, all’esito della prova medesima, attribuisce un punteggio complessivo pari a punti 85 (ambito 1 punti 24/30, ambito 2 punti 28/30, ambito 3 punti 26/30 e ambito 4 punti 7/10) in uno al verbale del 22.07.2022;
d)- per quanto d’interesse e di opportunità, ancorché non conosciuto, del verbale della Commissione di concorso con cui sono stati indicati i criteri per la valutazione dei candidati ammessi all’espletamento della prova di cui alla procedura “concorsuale” ex art. 59, comma 9 bis, del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito in L. 106 del 23.07.2021 indetta con D.D. n. 1081 del 06.05.2022 per la classe di concorso AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Spagnolo);
e)- per quanto di ragione, e solo quali atti presupposti, del D.D. n. 10181 del 06.05.2022 di indizione della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 per come da ultimo modificato;
f)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni altro eventuale provvedimento anche motivo adottato e mai comunicato e/o reso noto;
Per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, previa corretta valutazione della abilitazione conseguita in seno alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 510/2020 (clc AC24), ad essere utilmente ricollocata nella graduatoria finale di merito di cui alla procedura ex art. 59, comma 9 bis, del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito in L. 106 del 23.07.2021 indetta con D.D. n. 1081 del 06.05.2022 per la classe di concorso AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Spagnolo) con il punteggio complessivo pari a punti 122,50 e, dunque, per l’immediata convocazione ai fini della immissione in ruolo;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate, previa corretta valutazione della abilitazione conseguita in seno alla procedura concorsuale di cui al D.D. n. 510/2020 (clc AC24), ad utilmente ricollocare la ricorrente nella graduatoria finale di merito di cui alla procedura ex art. 59, comma 9 bis, del D.L. 25.05.2021 n. 73 convertito in L. 106 del 23.07.2021 indetta con D.D. n. 1081 del 06.05.2022 per la classe di concorso AC25 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (Spagnolo) con il punteggio complessivo pari a punti 122,50 con conseguente immediata convocazione ai fini della immissione in ruolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia e dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa M C;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta improcedibile l’eccezione di incompetenza del tribunale adito, sollevata dalla resistente, per intervenuta rinuncia all’impugnazione del d.d. n. 1081 del 6.5.2022, come da verbale della odierna camera di consiglio;
rilevato che il punto B.