TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-03-04, n. 201500251
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N. 00251/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 782 del 2014, proposto da:
C A, rappresentata e difesa dall'avv. V B, con domicilio
ex lege
presso la segreteria del Tribunale;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’appello di Genova RG n. 246/2012 del 2 agosto 2012 (legge Pinto);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2015 il dott. G C e udito per la ricorrente l’avv. Campi, delegato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., la sig.ra C A agisce per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sul decreto RG n. 246/2012 del 2 agosto 2012, con il quale la Corte d’appello di Genova ha ingiunto al Ministero dell’Economia e delle Finanze il pagamento a suo favore, a titolo di equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001, della somma di € 4.500,00, oltre agli interessi dalla data della domanda (16.03.2012) al saldo, nonché di quella di € 900,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.
Il ricorso è fondato.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi all’amministrazione di pagare le somme indicate nel predetto decreto della Corte d’appello di Genova, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Sussistono altresì i presupposti per la nomina, in caso di ulteriore inadempimento oltre il termine sopra indicato, di un commissario ad acta , che provvederà in luogo dell’amministrazione, cui faranno carico i relativi oneri, nella misura indicata in dispositivo.
Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.