TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-08-01, n. 202404511

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-08-01, n. 202404511
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404511
Data del deposito : 1 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2024

N. 04511/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02150/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2150 del 2024, proposto da
Gn Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato I M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A V, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

A s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n°519 del 04.04.2024 di affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale finalizzato alla conclusione di un Accordo quadro a seguito di rinnovazione della procedura di gara in ragione della sentenza del Consiglio di Staton°350/2024;

dei verbali di gara n°1, 2, 3, 4 e 5 ivi richiamati, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia e della A s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 - Con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 5/10/2020, il Comune di Castellammare di Stabia ha indetto una gara da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale avente durata di anni 3, dell'importo complessivo di € 864.200,00 oltre IVA.

È risultata aggiudicataria la s.p.a. A, con il punteggio 89,08, mentre si è collocata al secondo posto l’odierna ricorrente con il punteggio di 75,03.

1.1 - Avverso l’esito della gara è insorta GN Group s.r.l.s., lamentando in estrema sintesi:

- Violazione dell’art. 80 co. 5 lett. c - Difetto di istruttoria: la S.A. non ha tenuto conto - a fini escludenti – del rinvio a giudizio per il reato di turbativa d’asta ex art. 353 c.p. del legale rappresentante della A s.p.a., né di una serie di risoluzioni/esclusioni rilevanti quali “gravi illeciti professionali” incidenti sulla affidabilità della concorrente aggiudicataria.

- Violazione e falsa applicazione del capitolato d’appalto: la A s.r.l. ha iniziato il servizio con automezzi diversi da quelli dichiarati nell’offerta tecnica, che le sono valsi 17 punti di vantaggio sulla ricorrente; inoltre, l’aggiudicataria non ha un ufficio di relazioni con il pubblico in città e non gestisce il pagamento delle rette in forma elettronica, diversamente da quanto previsto nel capitolato.

1.2 - Con sentenza n. 6225/22 questa Sezione ha respinto il gravame ritenendo (per quanto di rilievo in questa sede) che nessuna carenza istruttoria fosse ascrivibile alla S.A. con riferimento ai pregressi illeciti contrattuali della A s.p a. e che il rinvio a giudizio del legale rappresentante non fosse rilevante siccome avente ad oggetto condotte risalenti ad oltre un triennio prima dell’indizione della gara.

1.3 - Con sentenza n. 350/2024, la quinta sezione del Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’aggiudicazione in favore della A s.p.a. accogliendo unicamente le censure incentrate sulla rilevanza della condotta oggetto di rinvio a giudizio, precisando: “ Si pone il problema del limite temporale di rilevanza degli illeciti, avendo la sentenza ritenuto che sarebbero decorsi i tre anni dalla commissione dei fatti (2016/2017) costitutivi della causa di esclusione, da valutare rispetto alla data di indizione della gara (2020). Rileva il Collegio come tale assunto non sia condivisibile perché incerto in punto di fatto, ma soprattutto perché nella fattispecie controversa “il fatto” coincide con il decreto di rinvio a giudizio. Tale soluzione, invero non pacifica dal punto di vista ermeneutico, trova peraltro significativa conferma (rilevante sul piano

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