TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-10-18, n. 202202924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2022-10-18, n. 202202924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202924
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2022

N. 02924/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00762/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 762 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'Avv. P B, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno - Prefettura di Trapani – Sportello Unico per l’Immigrazione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore;
Regione Sicilia – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto Prot. n. -OMISSIS- datato 28 Febbraio 2022 e notificato il 10.03.2022 al sig. -OMISSIS-da parte della REGIONE SICILIA – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’ Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative – Servizio XVI Centro per l’ Impiego di Trapani - Sportello Unico per l’Immigrazione – via G. Salvo, 4 – Trapani;
recapitato in Borghetto (PA), via Papa Giovanni XXII, 12 e all’indirizzo mail: studio@secofiso.it ed avente ad oggetto istanza di emersione per rapporto di lavoro ex art. 103, comma 1, del D.L.34/2020 con cui si notificava al ricorrente che ai sensi dell’ art. 10 – bis della L. 241/1990, questo Sportello Unico per l’Immigrazione non può accogliere l’istanza in oggetto con la motivazione per “carenza documentale”;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010;
accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa;
dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., nonché l’avviso, ex art. 73 comma 3, circa la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso;

RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che la sua la datrice di lavoro aveva presentato, in data 15.08.2020, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Trapani, la dichiarazione di emersione da lavoro irregolare subordinato in favore di esso ricorrente;

- che, tuttavia, dopo la presentazione dell’istanza, la predetta datrice di lavoro si rendeva irreperibile e le sollecitazioni di esso ricorrente per conoscere la sua posizione nelle more della sanatoria, venivano sviate con continue scuse, attinenti addirittura allo stato di salute della nonna;

- che, addirittura, la predetta datrice di lavoro aveva preteso denaro per completare la pratica;

Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 603 e dell’art. 603-bis c.p., atteso che, a causa della negazione da parte del reo di presentazione della documentazione necessaria al buon andamento della pratica di emersione del lavoratore straniero, al lavoratore straniero è stato impedito ad proseguire l’iter previsto dal Decreto Legge 34/2020 ed a conseguire il titolo per poter insistere sul Territorio Nazionale;
2) l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 22 commi bis, quater, quinquies D.LGS. N. 286/1992 per sfruttamento lavorativo;

CONSIDERATO che il ricorso è inammissibile;

- che, infatti, il ricorso non risulta essere stato notificato alle Amministrazioni resistenti;

- che, pertanto, ai sensi degli artt. 41 e 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato inammissibile;

CHE, attesa la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio;

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