TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-10-18, n. 202315404
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 15404/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02646/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2646 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Immacolata Amoroso, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma P.le Clodio 56;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del decreto adottato dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria in data 11 dicembre 2020, notificato in data 17 dicembre 2020, con il quale veniva rigettata la istanza di riabilitazione presentata dal ricorrente;
2) del parere negativo espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 30 settembre 2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato a mezzo p.e.c. il 14 febbraio 2021 e depositato il successivo 8 marzo 2021, il signor -OMISSIS-, Ispettore Capo della Polizia penitenziaria, ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento del provvedimento dell’11 dicembre 2020 (notificato il successivo 17 dicembre 2020) di reiezione dell’istanza di riabilitazione formulata ai sensi dell’art. 87 del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 8 del d.lgs n. 449/1992.
2. Il ricorrente, che ha esteso l’impugnativa al presupposto parere negativo espresso dal Consiglio di Amministrazione il 30 settembre 2020, espone in ricorso:
- di essere assegnato alla C.C. di La Spezia sin dal 1° gennaio 2008 e di essere stato distaccato presso la sede della Segreteria Generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria (OSAPP) sita in Roma;
- che nell’anno 2015, unitamente ad altri colleghi veniva sottoposto a procedimento disciplinare per avere postato alcuni commenti ritenuti disdicevoli su una pagina Facebook;
- che tali procedimenti venivano definiti, a carico di tutti i dipendenti coinvolti, con la sospensione dal servizio disposta con provvedimento notificato al ricorrente in data 6 giugno 2015;
- che presentata istanza di riabilitazione (del 6 marzo 2020) il Consiglio di Amministrazione rendeva parere negativo, mentre il Consiglio Centrale di Disciplina esprimeva parere favorevole alla riabilitazione del ricorrente;
- che il 17 dicembre 2020 veniva notificato al ricorrente il provvedimento di reiezione dell’istanza di riabilitazione.
3. Avverso il provvedimento impugnato è stato formulato un unico motivo di ricorso così di seguito rubricato:
Violazione e falsa applicazione di legge art. 87 d.P.R. n.3/1957, art. 8 d.lgs 449/1992- eccesso di potere per carenza di istruttoria- contraddittorietà, difetto di motivazione- illogicità manifesta- perplessità eccesso di potere per disparità di trattamento.
4. In sintesi, l’odierno istante contesta il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti gravati in quanto l’Amministrazione intimata non avrebbe considerato il lasso di tempo decorso (sia dal fatto sanzionato che dal provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione), la valutazione (“ottimo”) riportata dal ricorrente nel periodo successivo alla irrogazione della sanzione