TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2013-10-23, n. 201304680

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2013-10-23, n. 201304680
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201304680
Data del deposito : 23 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01420/2013 REG.RIC.

N. 04680/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01420/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2013, proposto da:
A S, rappresentato e difeso, per mandato in calce all’atto introduttivo del giudizio, dagli avv. ti A G e G P, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, n. 19, presso lo studio dell’avv. F M C;

contro

Questura della provincia di Caserta, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege presso i suoi uffici in Napoli, alla via Diaz, n.11;

per l'annullamento

- del decreto del Questore della provincia di Caserta Cat. A12/Imm/13, prot. n. 11 del 9 gennaio 2013, notificato il 13 febbraio successivo, recante il rigetto dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, quale avanzata dall’odierno ricorrente in data 10 settembre 2012;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’intimata amministrazione dell'Interno e (vista) l’allegata produzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa, fra essi compresa l’ordinanza collegiale n. 653 del 18 aprile 2013, con la quale è stato concesso ingresso all’invocata tutela cautelare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Atteso che a mezzo del ricorso in esame, notificato il 13 marzo 2013 e depositato il successivo giorno 28 dello stesso mese, il cittadino extracomunitario A S si duole del decreto del Questore della provincia di Caserta Cat. A12/Imm/13, prot. n. 11 del 9 gennaio 2013, notificato il 13 febbraio successivo, cui tramite è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, quale da egli avanzata in data 10 settembre 2012;

Che il rigetto si fonda sull’assunto che “ l’istante non ha documentato il reddito da lavoro prodotto negli anni precedenti l’attuale domanda di rinnovo del titolo di soggiorno e che non ha provato il versamento in suo favore di contributi INPS ed INAIL da parte del datore di lavoro ” e, quindi, sugli effetti che ne conseguono ex art. 2 d.P.R. 334 del 2004;

Dato atto che, nella prospettazione attorea, siffatta determinazione è illegittima per violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 22 del d. l.vo n. 286 del 1998, nonché per eccesso di potere sotto più profili;

Dato ancora atto che l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata amministrazione in data 8 aprile 2013 e che il successivo giorno 10 dello stesso mese è stata depositata relazione difensiva predisposta direttamente dall’amministrazione;

Dato infine atto che con ordinanza collegiale n. 653 del 18 aprile 2013 è stato concesso ingresso all’invocata tutela interinale nella considerazione “che ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze attoree si appalesano suscettibili di favorevole valutazione, posto che l’amministrazione non ha tenuto debito conto dei “nuovi elementi” (dei nuovi rapporti di lavoro instaurati) che le erano stati rappresentati nella sede amministrativa già con le “memorie scritte” sottoposte al suo esame in data 27 dicembre 2012, anteriormente, quindi, alla data di adozione del provvedimento ” e (nella ulteriore considerazione) “ che, peraltro, la relazione difensiva predisposta dalla ripetuta amministrazione e versata in atti dalla difesa erariale in data 4 aprile 2013 non contiene alcuna replica specifica sul punto, ancorché di sicuro rilievo alla luce del disposto di cui all’art. 5 del T. U. sull’immigrazione e, in una, delle denunce di parte ricorrente ”;

Atteso che alcuna sopravvenienza si è avuta, a fronte di siffatto dictum cautelare;

Ritenuto, pertanto, che valutazioni e conclusioni interinali vadano rese definitive, in questa sede aggiungendosi che il ricorrente:

- ha depositato copia dei bollettini dei versamenti dei contributi versati in suo favore per la prima metà dell’anno 2009, ammettendo che solo quelli erano stati versati (dal datore di lavoro, tenuto all’adempimento), pur se il rapporto di lavoro si era interrotto per licenziamento solo alla fine del 2010;

- ha ancora versato in atti copia della memoria sottoposta al vaglio dell’amministrazione procedente in data 27 dicembre 2012 con la quale riferisce di detta interruzione, degli sforzi profusi nella ricerca di un nuovo lavoro, di cui ancora nel dettaglio in sede al ricorso (in allegato al quale sono stati depositati i singoli contratti per brevi periodi che gli hanno assicurato una sopravvivenza con mezzi leciti) e, quindi, (riferisce) dell’ultimo lavoro rinvenuto, di cui al contratto allegato all’istanza di rinnovo del titolo (e qui anch’esso depositato in una al bollettino del versamento dei contributi effettuato) “ stipulato in data 6 novembre 2012 per un lavoro a tempo determinato di 25 ore settimanali quale lavoratore domestico ”;

Ritenuto, in definitiva, che, a fronte di siffatto quadro, non possa che convenirsi con il ricorrente sulla violazione da parte dell’amministrazione in una dell’art. 5 del d. l.vo n. 286 del 1998 e dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, non recando l’impugnato provvedimento adeguate indicazioni delle ragioni in base alle quali il coacervo dei nuovi sopravvenuti elementi, dei quali la prima previsione calendata impone di tener conto, non consentisse di accogliere l’istanza;

Che, aggiungasi, né in seno alla relazione difensiva depositata il 4 aprile 2013, come già avvertito nella sede cautelare, né in prosieguo l’amministrazione ha sottoposto al vaglio del Collegio repliche puntuali in esito alle ripetute sopravvenienze: esse a (dover) rilevare alla luce dell’inequivoco disposto normativo;

Che, pertanto, come preannunciato, il ricorso non può che essere accolto, con quanto ne consegue nei sensi di cui in dispositivo;

Che le spese di giudizio debbano, come di regola, seguire la soccombenza per essere qui liquidate come in dispositivo;

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