TAR Catania, sez. V, sentenza 2024-08-08, n. 202402847
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2024
N. 02847/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 763 del 2024, proposto da
avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Regione Siciliana Dipartimento Regionale Lavoro, Regione Siciliana Ispettorato Territoriale del Lavoro Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Caronte e Tourist Isole Minori Spa, non costituita in giudizio;
per l’annullamento del diniego tacitamente opposto all’istanza di accesso agli atti del 6 marzo 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro e del Dipartimento Regionale Lavoro e di Regione Siciliana - Ispettorato Territoriale del Lavoro Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 la dott.ssa A A B e udito il difensore delle amministrazioni resistenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone:
- di essere stato citato in giudizio dal sig. -OMISSIS-, già da lui assistito in una causa di lavoro, per far valere la responsabilità professionale del difensore in base alla ritenuta tardività dell’allegazione di un documento;
- di aver appreso dall’attuale difensore del sig. -OMISSIS-della sottoscrizione di un verbale di conciliazione con il datore di lavoro Caronte & Tourist S.p.A., al quale sarebbe stata apposta una clausola di riservatezza (v. nota del 3 maggio 2022 depositata in atti);
- di aver formulato, in data 6 marzo 2024, istanza di accesso “ agli atti della procedura di conciliazione ” tra le parti ritenuti necessari per la difesa nel giudizio di responsabilità professionale in quanto potrebbero recidere il “ nesso di causalità fra asserita omissione e danno asseritamente cagionato ”.
Non avendo ottenuto alcun riscontro da parte dell’Ispettorato intimato, l’interessato ha notificato il ricorso in esame al fine di ottenere la documentazione richiesta.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo, in sintesi, quanto segue:
- l’istante non avrebbe assolto all’onere di dimostrare che il documento (al quale è apposta una clausola di riservatezza) sia necessario e strettamente indispensabile per la difesa in giudizio “ non essendo in alcun modo significativo o rilevante il contenuto dell’accordo ai fini della dimostrazione dell’insussistenza del nesso di causalità tra l’omissione asserita dal sig. -OMISSIS- ed il danno eventualmente