TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-03-25, n. 201501776
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Testo completo
N. 01776/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05010/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5010 del 2014, proposto da:
ATI GALA S.p.A. – ESPERIA S.p.A., con mandataria GALA S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore ing. F T, rappresentata e difesa dall'avv. D P, con domicilio in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M L dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede in Napoli, via S. Lucia, 81;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale del Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali n. 349 del 4 settembre 2014, ad oggetto: ''Revoca della gara per la fornitura di energia elettrica agli acquedotti e agli impianti di depurazione regionali indetta con decreto dirigenziale dell'AGC 10 n. 58 del 17.03.2006 e di tutti gli atti successivi e consequenziali, ivi compresa l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI Gala S.p.A. - Esperia s.r.l.'';
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale e, in particolare, della nota prot. 2014.0273651 del 16 aprile 2014, con la quale la Direzione Generale per le Risorse Strumentali ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della gara e della aggiudicazione provvisoria precedentemente disposta, e del decreto della Direzione Generale delle risorse naturali n. 1211 del 4 agosto 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Vista la memoria difensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto dirigenziale n. 58 del 17/3/2006 veniva indetta la gara per la fornitura di energia elettrica agli acquedotti e impianti di depurazione regionali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 19, primo comma, lettera b), del d.lgs. n. 358/1992).
All’esito delle operazioni di gara, questa veniva aggiudicata provvisoriamente all’ATI ricorrente, come comunicato con nota del 2/11/2006.
Sennonché, risultando modificati i siti da rifornire (31 e non più 37), con decreto dirigenziale n. 101 del 18/4/2007 dell’AGC Demanio e Patrimonio venivano revocate una prima volta la gara indetta e la disposta aggiudicazione.
Il ricorso avverso il relativo provvedimento è stato accolto con sentenza della Sez. Prima di questo Tribunale dell’1 agosto 2007 n. 7190 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4016/2008).
La mandataria GALA S.p.A. continuava a erogare la fornitura in regime di proroga, finché sollecitava l’Amministrazione a stipulare il contratto (nota del 25/6/2012: doc. 8 della produzione di parte ricorrente).
Nel corso del tempo si tenevano riunioni tra le parti, concernenti l’applicazione della clausola di rinvio alla convenzione Consip vigente nel tempo, di cui al disciplinare di gara (art. 1.4: <<L’AMMINISTRAZIONE UTILIZZA E CONSIDERA I PARAMETRI PREZZO-QUALITA’ DELLE VIGENTI ED ATTIVE CONVENZIONI CONSIP come limiti massimi per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto delle stesse, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488. Pertanto nel caso in cui sussista o sopravvenga convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.a. - nel prosieguo denominata CONSIP - per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del presente bando di gara, l’aggiudicazione si intenderà effettuata ad un prezzo non superiore a quello stabilito nella suddetta convenzione CONSIP>>).
Infine, la Regione perveniva alla diversa determinazione di revocare nuovamente la gara e l’aggiudicazione provvisoria, comunicando dapprima l’avvio del procedimento e, ricevute le osservazioni dell’interessata, disponendo in tal senso con l’impugnato decreto dirigenziale del 4/9/2014 (sulla scorta delle valutazioni espresse nel precedente decreto n. 1211 del 4/8/2014), escludendo altresì il riconoscimento dell’indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241/90.
Avverso i suindicati atti e provvedimenti è stato proposto il presente ricorso (notificato il 6/10/2014 e depositato il 17/10/2014), denunciando:
A) eccesso di potere, contraddittorietà della motivazione e violazione della legge speciale di gara in relazione alla applicabilità alla fattispecie della convenzione Consip, per la determinazione dei corrispettivi di fornitura;
B) eccesso di potere e violazione di legge (ordinaria e speciale di gara) in relazione alla insussistenza del diritto dell’ATI aggiudicataria all’indennizzo e/o risarcimento.
Con il primo motivo si sostiene la possibilità di applicare quanto stabilito nel disciplinare di gara (art.