TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-07-30, n. 201502580
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N. 02580/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2015, proposto da:
D D G, rappresentato e difeso dall'avv. P A G, domiciliato presso Segreteria Tar in Lecce, Via F. Rubichi 23;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. G M, S P, con domicilio in Lecce, viale Marche, 14 - c/o Inps;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio rifiuto serbato dall'INPS, sede prov.le di Lecce, sull'istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 9.4.2015 al fine di "estrarre copia in carta libera del Modello CI28-PLCI di prima liquidazione della pensione n. 45003910 cat. VOS, di cui è titolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015 il dott. M R e udito nei preliminari l’avv. M. G. Marinosci, in sostituzione dell'avv. G. Maggio, per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto all’INPS di accedere al modello CI28-PLCI di prima liquidazione della pensione n. n. 45003910 cat. VOS, di cui è titolare.
Decorso il termine di trenta giorni assegnato all’INPS per riscontrare l’istanza, sul presupposto della perdurante l’inerzia dell’ente di previdenza, con il ricorso in epigrafe ha adito l’intestato Tribunale per ottenere ai sensi dell’art. 22 e della L. n. 241 del 1990 copia degli atti richiesti.
A sostegno del gravame deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e ss. della legge 241 del 1990;la violazione del principio della trasparenza amministrativa;la violazione dell’articolo 97 della Costituzione e l’ingiustizia manifesta.
Si è costituito l’INPS deducendo di aver tempestivamente trasmesso al difensore della ricorrente via PEC (utilizzando dunque lo stesso mezzo comunicativo utilizzato dall’istante) i documenti richiesti.
Per la decisione del ricorso veniva fissata la Camera di Consiglio del 29 luglio 2015.
Il ricorso non merita accoglimento per l’assorbente ragione che dagli atti di causa risulta che l’ente di previdenza ha tempestivamente risposto alla richiesta di accesso formulata dell’interessato tramite il proprio, trasmettendogli i documenti richiesti nei termini di legge: il silenzio-rigetto lamentato dalla ricorrente non si è dunque affatto formato.
Le ragioni sopra esposte impongono il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.