TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2011-07-26, n. 201100628

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2011-07-26, n. 201100628
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201100628
Data del deposito : 26 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01429/2011 REG.RIC.

N. 00628/2011 REG.PROV.CAU.

N. 01429/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1429 del 2011, proposto da:


O E Z, rappresentato e difeso dall'avv. Salvina G Pgano, con domicilio eletto presso Salvina G Pgano in Palermo, via Mariano D'Amelio 19;


contro

Prefettura di Palermo, Presidenza della Regione Siciliana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici siti in via A. De Gasperi 81 sono domiciliati;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento emesso dall'assessorato Regionale del Lavoro, Sportello dell'immigrazione di Palermo del 5.4.2011 con il quale la citata autorità ha revocato il contratto di soggiorno tra i sigg.ri Mulè Giuseppe ed il lavoratore extracomunitario Ez Zitouni Omar.

- di ogni atto prodromico connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Palermo e di Presidenza della Regione Siciliana;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2011 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come da verbale;


RITENUTO che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti in ricorso non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad un ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso considerato che, differentemente da quanto rappresentato nel ricorso, dalla documentazione versata dall’Avvocatura emerge che il ricorrente è stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale in concorso e che a seguito della sentenza è stato altresì oggetto di decreto di espulsione del Prefetto del 23/06/2005 a seguito di processo per direttissima;

RITENUTO, quindi, che non sussistono i prescritti presupposti per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare ;

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