TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-05-11, n. 201605569
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Testo completo
N. 05569/2016 REG.PROV.COLL.
N. 09881/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9881 del 2015, proposto da:
SELEX Service Management Spa in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. A N, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Lazzaro Spallanzani, 22 A;
contro
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- CONSIP spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Guarino e Cecilia Martelli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, p.zza Borghese, 3;
per l'annullamento
- del bando di gara Consip pubblicato in data 26 giugno 2015 con cui Consip spa ha indetto la procedura ristretta per l’affidamento in concessione del SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e di tutti i documenti allegati nelle parti in cui prevedono la presa in carico del sistema informatico senza subordinarla alla previa corresponsione di un importo pari al valore dell'infrastruttura non ancora recuperato dalla società ricorrente;
- di tutti gli atti connessi,
nonché per la declaratoria dell’illegittimità di qualsiasi misura intesa ad ottenere dalla ricorrente la consegna dell’infrastruttura informatica senza la corresponsione di un importo pari al suo valore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della società Consip;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il Cons. D D e uditi l’avv. Nuzzo per la ricorrente, l’avv. Martelli per Consip spa e l’avv. dello Stato Palatiello per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, la società Selex, dopo aver ricostruito il processo di realizzazione del SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (anche a livello normativo, principiando dalla sua istituzione con l’art. 1, comma 1116, della legge n. 296 del 2007 e poi regolato dall’art. 11 del decreto legge n. 101 del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013, come successivamente modificato) e rappresentato di essere l’attuale concessionaria del sistema in forza del contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 (con termine inizialmente fissato al 30 novembre 2014, poi prorogato al 31 dicembre 2015 e, da ultimo, al 31 dicembre 2016 dal decreto legge n. 210 del 2015), ha impugnato, per l’annullamento, il bando con cui Consip spa, in data 26 giugno 2015, ha indetto, come previsto dall’art. 11 comma 9- bis del decreto legge n. 101 del 2013, la procedura ristretta per l’affidamento in concessione del SISTRI, nella parte in cui non sarebbe stato subordinato il passaggio del sistema informatico alla corresponsione in favore della società ricorrente di un importo pari al valore dell’infrastruttura non ancora recuperato.
In particolare, la società Selex ha rappresentato di aver ricevuto in pagamento un importo di euro 46,1 milioni di euro e di aver citato in giudizio il Ministero resistente dinanzi al Tribunale civile, chiedendo il pagamento di una somma pari ad euro 186.605.714,00.
Al riguardo, la società ricorrente ha proposto il seguente articolato motivo:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del contratto, degli artt. 30 e 143 del d.lgs n. 163 del 2006, dell’art. 11 del decreto legge n. 101 del 2013 e dei principi generali in materia di equilibrio economico-finanziario delle concessioni nonché per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per falsa causa, illogicità manifesta e sviamento.
L’art. 12 del contratto stipulato nel 2009 prevede che, alla scadenza del rapporto fissato inizialmente al 30 novembre 2014, l’infrastruttura del SISTRI passi definitivamente e gratuitamente nella proprietà del Ministero resistente.
Tale automatismo è stato tuttavia previsto alla scadenza fisiologica del contratto ovvero al 30 novembre 2014 e non nel caso in cui il rapporto abbia subito, peraltro in via normativa (cfr comma 9- bis dell’art. 11 del decreto legge n. 101 del 2013), la proroga della scadenza del termine e la modifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario.
L’art. 11, comma 9- bis , del decreto legge n. 101 del 2013 prevede, invero, quanto segue: “ Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, è stabilito al 31 dicembre 2016. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi della società Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonché dei princìpi di economicità,