TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-06-12, n. 202300380
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Pubblicato il 12/06/2023
N. 00380/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2023, proposto da G.C. Gestione Comunità S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 4 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Corleto Perticara, Tursi, Noepoli e Colobraro), Simba Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Sant’Arcangelo), Casa Protetta S. Lucia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Senise), Althea Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in San Giorgio Lucano), Vinip S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Trivigno), Sentieri Possibili Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 2 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Potenza), Sorridere al Tempo Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Laurenzana), Gestione Servizi Sociali Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Pescopagano), Il Filo di Arianna Venosa Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Venosa), Il Ritrovo Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Picerno), Il Giardino nel Tempo Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Potenza), Betlemme Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Potenza), Albachiara Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Potenza), GESIN Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Stigliano), Matrici Sociali S.r.l. Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Valsinni), Il Sorriso Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 2 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Balvano e Salandra), Il Sorriso II Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 2 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Brienza e Ruoti), Il Sorriso III Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 2 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Potenza e Satriano di Lucania), Il Sorriso IV Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Tito), Il Sorriso V Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 1 struttura di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (sita in Lagonegro), Società Presenza e Realtà nel Territorio Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestrice di 4 strutture di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti (site in Baragiano, Ruvo del Monte, Calvello e Filiano), tutte rappresentate e difese dagli avv.ti F G L G, PEC segreteria@pec.studiolegaledelprete.it, e G C, PEC caponio.giovanni@avvocatibari.legalmail.it, domiciliate ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttora Generale p.t., non costituita in giudizio;
-Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttora Generale p.t., non costituita in giudizio;
Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.,
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione Basilicata sull’istanza delle suddette 21 gestrici di strutture residenziali di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti del 19/20.1.2023, volta ad ottenere l’approvazione con Delibera di Giunta Regionale del Manuale di Accreditamento delle predette strutture, cioè delle regole disciplinanti requisiti e condizioni per conseguire l’accreditamento di tali strutture;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poiché con l’art. 5, comma 4, L.R. n. 8/2018, aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 8/2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, L.R. n. 41/2020, entrato in vigore il 23.12.2020, aveva stabilito che le quote giornaliere del comma 1 dello stesso art. 5 L.R. n. 8/2018 di € 18,00 per gli anziani non autosufficienti e di € 22,00 per gli anziani allettati, “sono dovute, su richiesta, a tutte le strutture residenziali autorizzate e accreditate che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato assistenza alle persone anziane non autosufficienti o allettate sulla base della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla Azienda sanitaria competente” (l’originario art. 5, comma 4, L.R. n. 8/2018, aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 8/2020, entrato in vigore il 4.3.2020, prevedeva che l’erogazione delle suddette quote giornaliere a tutte le strutture autorizzate, anche se non accreditate), le 21 gestrici di strutture residenziali di assistenza a persone anziane anche non autosufficienti, indicate in epigrafe, con istanza del 19/20.1.2023 hanno chiesto alla Regione Basilicata l’approvazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto regionale, approvato con L.R. n. 1/2016, con Delibera di Giunta Regionale del Manuale di Accreditamento delle predette strutture, cioè delle regole disciplinanti requisiti e condizioni per conseguire l’accreditamento di tali strutture, in quanto senza l’approvazione di tale atto amministrativo generale non è possibile conseguire l’accreditamento.
Pertanto, con il presente ricorso, notificato l’8.3.2023 presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e IPA protocollo@pec.aspbasilicata.it e asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it e depositato il 9.3.2023, hanno impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulla suddetta istanza del 19/20.1.2023, deducendo la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990.
Nella Camera di Consiglio del 7.6.2023 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità e ricevibilità del ricorso (sul punto cfr. TAR Basilicata Sent. n. 345 del 22.5.2020), tenuto conto dell’art. 31, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm., ai sensi del quale l’azione avverso il silenzio inadempimento deve essere proposta “non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento”, in quanto l’art. 2, comma 2, L. n. 241/1990, applicabile alle Regioni ed agli Enti Locali ai sensi dell’art. 29, comma 2, della stessa L. n. 241/1990 (sul punto cfr. TAR Lecce Sez. II Sent. n. 1412 del 25.7.2011, con la quale è stato condivisibilmente precisato che le disposizioni dell’art. 2 L. n. 241/1990, che stabiliscono i termini procedimentali, sono norme di principio della L. n. 241/1990, che il Legislatore regionale non può derogare), statuisce che, in mancanza di una norma di legge o regolamentare, che prevede un termine di conclusione, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni.
Pertanto, il ricorso in esame deve ritenersi ammissibile e ricevibile, in quanto è stato proposto dopo 30 giorni dalla notifica della citata istanza del 19/20.1.2023.
Al riguardo, va anche richiamata la Sentenza di questo Tribunale n. 744 del 12.11.2018, relativa all’impugnazione del silenzio inadempimento della Regione Basilicata sulla diffida, volta ad ottenere l’adozione e la definizione dei criteri di determinazione del fabbisogno delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali e della relativa mappa di compatibilità di cui all’art. 3 L.R. n. 28/2000, con la quale è stato statuito che il rito del silenzio si applica anche agli atti amministrativi generali, di pianificazione e/o programmazione, come già stabilito dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 166 del 29.5.2009, secondo cui la Regione Basilicata non poteva ritenersi libera di approvare il nuovo PIEAR “in ogni tempo”, in quanto “anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione sono applicabili i principi generali di cui alla L. n. 241/1990 e, in particolare, quello contemplato dall’art. 2” (sul punto cfr. pure TAR Lazio Sez. II ter Sent. n. 8990 del 16.8.2018;TAR Bari Sez. I Sent. n. 1079 del 6.7.2008): tale Sentenza TAR Basilicata n. 744 del 12.11.2018 è stata confermata dalla III^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5682 del 12.8.2019, attesochè “l’ingresso di nuovi operatori privati, in possesso dei requisiti per l’accreditamento, non può essere bloccato sine die per via dell’inerzia” della Regione, in quanto “gli adempimenti, pur complessi, devono avere un termine certo”.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/1990, deve concludere il procedimento di cui è causa.
Pertanto, si concede alla Regione Basilicata il termine perentorio di 180 giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), per l’approvazione del suindicato Manuale di Accreditamento, cioè del Regolamento regionale, disciplinante i requisiti e le condizioni delle strutture di assistenza delle persone anziane non autosufficienti, per ottenere l’accreditamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.