TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-30, n. 201803568

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-03-30, n. 201803568
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803568
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2018

N. 03568/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04824/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4824 del 2008, proposto da:
Rai – Radiotelevisione italiana s.p.a., in persona del Direttore degli affari legali e societari, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. R E, M P, C P e prof. E S D, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;

contro

Agcom – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle comunicazioni);
Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori;

per l'annullamento

- della delibera prot. 21/08/CSP del 31.1.2008, recante “Ordinanza ingiunzione alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ‘Rai Due’) per la violazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”;

- di ogni altro atto presupposto e in particolare della nota della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità in data 7.9.2007 (n. cont. 97/07/DICAM/N° Proc. 1589/SM), recante “Contestazione” nei confronti della società Rai (emittente Rai Due) per la violazione dell’art. 4, co. 1, lett. b) , d.lgs. n. 177/05, nonché della “proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali” e della “relazione” dei commissari Sortino e Magri;

- di ogni altro atto connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 9 marzo 2018 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso passato per le notificazioni il 6.5.2008 (dep. il 20.5) la società ricorrente, nel dedurre che in data 18.2.2007 sull’emittente Rai 2 era andata in onda a partire dalle ore 21:01 una replica dell’episodio “L’intrusione” del telefilm “N.C.I.S.”, già trasmesso il 3.9.2006 nella medesima fascia oraria, ha chiesto l’annullamento della delibera n. 21/08/CSP, con cui l’Agcom le ha inflitto la sanzione pecuniaria di euro 50 mila in applicazione degli artt. 4, co. 1, lett. b) , 34 e 35 d.lgs. n. 177/2005, prospettando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Si è costituita in resistenza l’Autorità, che ha depositato memoria.

All’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente chiede l’annullamento della delibera n. 21/08/CSP con cui l’Agcom le ha irrogato la sanzione pecuniaria di 50 mila euro per l’asserita violazione dell’art. 4, co. 1, lett. b) , d.lgs. n. 177/05 in relazione alla trasmissione sull’emittente Rai 2, in data 18.2.2007, della replica di un episodio della serie di telefilm NCIS (già messo in onda il 3.9.2006). Il provvedimento sanzionatorio è così motivato:

- “[…] si sono riscontrate in fascia oraria di ‘televisione per tutti’ immagini di forte impatto emotivo […]”;

- “il telefilm risulta, anche in relazione all’orario di trasmissione (in fascia oraria di prima serata), idoneo, per la quantità e il tipo di scene proposte, particolarmente raccapriccianti, a suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia e turbamento e a nuocere al loro sviluppo fisico, psichico e morale”;

- “non appare pertinente il riferimento ad altri generi di film destinati ai minori” nei quali sarebbero “ravvisabili scene di violenza equivalenti o ben più forti di quelle contenute nel telefilm in questione;
l’analisi delle scene va infatti effettuata tenendo conto di una pluralità di parametri ed elementi, tra i quali per esempio giocano un ruolo le modalità di rappresentazione dei contenuti e le modalità di rappresentazione dei personaggi. In questo caso […] gli elementi citati presentano elevate caratteristiche di realtà che appaiono sostenere processi di identificazione, da parte dei telespettatori minori, con le situazioni rappresentate, tendendo a enfatizzarne l’impatto emotivo. […]”;
gli spettatori in età minorile non sarebbero “pienamente consapevoli della finzione delle immagini”, con conseguente ininfluenza delle controdeduzioni relative alla natura di “trucco scenico” o alla “forte vena comica” o ancora all’adozione della tecnica del bianco e nero per immagini comunque “particolarmente raccapriccianti che non possono definirsi di ‘innocua spettacolarità’”;

- le scene “non sono state trasmesse a margine della fascia oraria di televisione per tutti” (essendo risultate in onda tra le ore 21:35 e le ore 21:42 ca.);

- “l’adozione di sistemi di segnalazione, peraltro non significativamente rafforzati, pur riducendo la portata della condotta lesiva, non legittimano in ogni caso scelte di programmi contrastanti con i divieti contenuti nelle norme poste a tutela dei minori e, pertanto, non giustificano la trasmissione di programmi che nuocciono allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, per i quali, nella fascia oraria in questione di televisione per tutti […], vige comunque il divieto assoluto di messa in onda” ai sensi dell’art. 4, co.1, lett. b) , cit.;
e comunque “anche l’adozione di sistemi di segnaletica significativamente rafforzati, pur incidendo nella riduzione della condotta lesiva, non esclude l’applicazione dei divieti” di cui al ridetto art. 4;

- per le stesse ragioni non rileva la messa in onda su Rai 1 e Rai 3 “di una programmazione adatta ad una fruizione familiare congiunta”;

- il riferimento, nell’atto di contestazione dell’11.9.2007, ai sistemi di segnalazione adottati “è pertinente”, avuto riguardo alla delibera 20.12.2005, “Principi di segnaletica e avvertimenti”, con cui il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione tv e minori ha suggerito che “in casi particolarmente critici oltre al bollino rosso per tutta la durata del programma”, l’emittente utilizzi “annunci verbali o cartelli all’inizio del programma e sovrascritte scorrevoli ripetute”;

- la circostanza che non sia stato avviato alcun procedimento sanzionatorio a seguito della prima messa in onda dell’episodio (3.9.2006) “non costituisce di per sé elemento che provi la conformità alla disciplina dell’attività radiotelevisiva delle immagini trasmesse”;

- il riferimento alle delibere di archiviazione nn. 19/04/CSP del 3.2.2004 e 63/05/CSP del 26.5.2005 non contraddice l’esito del procedimento in esame, avente a oggetto (a differenza degli altri indicati) “immagini cruente e di violenza particolarmente efferata, […] di livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori”.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce che l’Agcom, pur avendo riconosciuto l’idoneità delle scene inserite nel programma a “suscitare nei minori telespettatori reazioni di angoscia e turbamento e a nuocere al loro sviluppo fisico, psichico e morale”, non ne avrebbe tuttavia mai affermato il contrasto con il divieto assoluto sancito dall’art. 22, par. 1, dir. 89/552/CEE (avente a oggetto, tra l’altro, le scene di “violenza gratuita” tali da nuocere “gravemente” allo sviluppo psico-fisico dei minori;
nella specie verrebbero in rilievo “poche sequenze brevissime, di durata mai superiore a due/tre secondi, in cui, rispettivamente, gli investigatori della squadra NCIS scoprono il corpo inanimato della vittima con le orbite vuote e un segno profondo di taglio alla gola;
successivamente, è inquadrato il medico legale della squadra in un momento dell’autopsia effettuata sul corpo […];
infine, vengono ritrovati gli occhi della vittima in casa del sospetto omicida”).

Occorrerebbe perciò fare applicazione dei parr. 2 e 3 di detto art. 22, disciplinanti il divieto “relativo” di trasmissione, stante l’avvenuta adozione degli “opportuni accorgimenti tecnici” per le trasmissioni in chiaro siccome individuati dal par. 2 del codice di autoregolamentazione tv e minori (richiamato dall’art. 34 d.lgs. n. 177/05);
accorgimenti dei quali si sarebbe dato atto nella stessa delibera impugnata (“annuncio del programma come non adatto a un pubblico di minori”;
“uso intermittente della farfalla rossa”;
programmazione alternativa per le famiglie sui canali Rai 1 e Rai 3).

Sarebbe allora chiaro l’errore compiuto dall’Agcom, che avrebbe dovuto apprezzare la fattispecie alla luce delle norme appena riportate sul divieto relativo, prevalenti su quelle nazionali difformi.

L’opposta tesi propugnata dall’Autorità determinerebbe l’elisione della portata precettiva conferita dall’art. 34 d.lgs. cit. al codice di autoregolamentazione;
e si tratterebbe comunque di un indirizzo non osservato dalla resistente in altre consimili fattispecie, tra cui principalmente quella presa in considerazione dalla delib. 81/07/CPS (di archiviazione di analogo procedimento relativo al telefilm Cold Case per acclarata osservanza dei parr.

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