TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2009-09-03, n. 200904077
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N. 04077/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 04011/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 4011 del 2009, proposto da:
A Z, rappresentato e difeso dagli avv. A D G, E P, con domicilio eletto presso E P in Roma, via San Basilio, 61;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Universita' degli Studi di Torino, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Torino, n. 1260 del 4 marzo 2009, con il quale il ricorrente è stato collocato a riposo a far data dal 1 novembre 2009;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato antecedente e/o successivo, con particolare riferimento alla circolare n. 10 del 1 febbraio 2008 dell'Università di Torino, avente ad oggetto abolizione del fuori ruolo per i professori universitari;
- per l'accertamento del diritto del ricorrente al godimento dell'intero periodo di fuori ruolo così come acquisito con l'ingresso in ruolo;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Torino;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2009 il dott. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso, proposto avverso l’atto con cui l’Università ha disposto il collocamento a riposo, ripropone la questione della durata del periodo di fuori ruolo del professore ricorrente, già decisa da questo Tribunale con sentenza n° 9066 del 2008, avverso la quale risulta pendente l’appello al Consiglio di Stato n° 2121 del 2009, sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato .
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti previsti dall’art 21 della legge n° 1034 del 6-12-1971 per l’accoglimento della misura cautelare.