TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-11-22, n. 202201784

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-11-22, n. 202201784
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201784
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2022

N. 01784/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00593/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 593 del 2022, proposto da
Italia Opere S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A T e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A T in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;

contro

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M S M, E G e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E G in Mestre, Venezia, via Elia Millosevic, 49;

nei confronti

Co.Ge.Fa. S.p.A., non costituito in giudizio;

per

la declaratoria di illegittimità,

previa domanda cautelare tesa ai relativi effetti propulsivi,

– del silenzio inadempimento perpetrato ex adverso , da intendersi quale mancata osservanza dell’obbligo di legge di costituire, non oltre dieci giorni dalla data di avvio dell’esecuzione, il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche “CCT”), e quindi di formalizzare la nomina di parte, ex art. 6 D.L. 76/20, convertito in L. 120/20, nonchè quale mancato riscontro al ricettizio sollecito della Ricorrente del 9.02.22, prot. n. 69 (all. n. 1), anche per come oggetto di successiva diffida trasmessa in data 11.04.22, prot. n. 200 (all. n. 2), attesa la natura meramente soprassessoria e meramente dilatoria della nota interlocutoria del 16.02.22, prot. n. 95729, con la quale la intimata S.A. ha comunicato che “la procedura di nomina del Collegio Consultivo Tecnico è in corso di formalizzazione”;

per l'accertamento,

- dell’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione Resistente, ordinando l’adempimento entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni e con l’ulteriore accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.p.a., della fondatezza della pretesa azionata, venendo in rilievo un’attività dell’Amministrazione obbligatoria per legge con contestuale richiesta, sin d'ora, di nomina di un commissario ad acta che provveda, in luogo di Parte inadempiente, giusta provvedimento giustiziale ex art. 117, comma 3 c.p.a., ove l’inadempimento stesso dovesse persistere rispetto alla statuenda decorrenza temporale;

nonchè per l'annullamento,

di tutti gli atti e/o provvedimenti, nessuno escluso, allo stato non noti, con i quali l’Amministrazione intimata possa aver negletto o (ulteriormente) procrastinato illegittimamente l’adempimento per cui è causa;

con riserva,

- di tutte le relative azioni di ristoro da formulare ex post con separato giudizio, ai fini della quantificazione del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento sotteso al presente rimedio giustiziale, con salvezza del termine di decadenza di cui all’art. 30, comma 4 D.Lgs. 104/10.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente è affidataria dell’appalto, aggiudicato da ANAS, per la realizzazione della strada “S.S. 47 della Valsugana – opere di connessione alla Variante di Bassano del Grappa”, per un valore stimato, indicato nel bando, pari ad € 21.400.368,52, comprensivo di € 975.395,71 per gli oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso, e dunque superiore alla soglia prevista dall’art. 35, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/16.

Il contratto è stato stipulato in data 12 aprile 2021 ed il successivo 9 giugno è stato dato avvio all’esecuzione.

In data 9.02.22 la ricorrente ha presentato un’istanza per la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 76/2020, ai sensi del quale: “Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5, nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data”.

Successivamente, con nota prot. n. 178 del 30.03.22, ha chiesto la sospensione dei lavori ex art. 107 c.c.p., finalizzata a definire medio tempore talune problematiche tecnico – operative emerse all’esito dell’avvio dell’esecuzione.

ANAS ha riscontrato il sollecito con nota prot. n. 225776 del 7.04.22, negando la sospensione e chiedendo “all’impresa una maggiore collaborazione e cooperazione” e “di dare seguito, con urgenza, a tutte le richieste ancora irrisolte”.

Sono seguite due ulteriori note sollecitatorie (dell’11.04.22, prot. n. 200, e del 12.04.22, prot. n. 206) rimaste senza riscontro.

La ricorrente ha, dunque, proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità – previa domanda cautelare tesa ai relativi effetti propulsivi – del silenzio inadempimento rispetto all’obbligo di legge di costituire, non oltre dieci giorni dalla data di avvio dell’esecuzione, il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche “CCT”), e quindi di formalizzare la nomina di parte, ex art. 6 D.L. 76/20, convertito in L. 120/20 e per l’accertamento dell’obbligo di provvedere a carico di ANAS, ordinando l’adempimento entro un termine non superiore a trenta giorni e con accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.p.a., della fondatezza della pretesa azionata.

Si è costituita ANAS chiedendo il rigetto del ricorso.

La domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo è stata rinunciata, avendo ANAS dato avvio alle procedure per la nomina del Comitato.

All’udienza del 6 ottobre 2022 la ricorrente ha dichiarato che ANAS ha provveduto a costituire il collegio consultivo tecnico.

Non resta al Collegio che prendere atto della dichiarazione della parte ricorrente e dichiarare, conseguentemente, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della novità delle questioni dedotte in giudizio.

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