TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2020-07-22, n. 202000083

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, ordinanza cautelare 2020-07-22, n. 202000083
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202000083
Data del deposito : 22 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2020

N. 00095/2020 REG.RIC.

N. 00083/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00095/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno -Questura di Bolzano-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del decreto sub prot. n. -OMISSIS-, notificato a -OMISSIS- -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Bolzano ha disposto il «rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal cittadino -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS- », con il quale lo stesso è stato «… avvisato che, come previsto dall'art. 12, co. 1 e 2 D.P.R. 394/99… dovrà lasciare volontariamente il territorio dello Stato italiano entro quindici (15) gironi dalla data di notifica del presente decreto» (doc. 1);

b) la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, notificata a-OMISSIS- -OMISSIS-I in data -OMISSIS-(doc. 2);

c) nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o infraprocedimentale non conosciuto né conoscibile dal ricorrente in quanto mai comunicato né notificato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano -;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2020 il dott. Sarre Pirrone e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;


- Ritenuto, ad un primo sommario esame tipico della fase cautelare, che il ricorso in esame non sia assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris , in quanto, a mente dell’art. 4, del D.Lgs. n. 286/1998, -OMISSIS-è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno;

- Considerato che la censura formulata in relazione all’omessa considerazione della natura ed effettività dei vincoli familiari dell’interessato non pare conferente, in quanto nel caso in esame il ricorrente risulta aver richiesto un permesso per motivi di lavoro subordinato;

- Considerato che, in via di principio, i fatti sopravvenuti e rilevanti che possono essere presi in considerazione dall’Amministrazione sono quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dalla stessa alla data di adozione del provvedimento autorizzativo di che trattasi (cfr. ex pluribus , Cons. Stato Sez. III., sentt. nn. 1855 e 1856 del 09/05/2016);

- Rilevato che nella fattispecie in esame, le sopravenute modificazioni della situazione familiare (-OMISSIS-e rapporto di lavoro con la -OMISSIS-) non risultano essere state portate formalmente a conoscenza della Questura di Bolzano;

- Considerato, a tale proposito, il principio per il quale l’art. 5 comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nell’imporre alla Pubblica amministrazione di prendere in considerazione, in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno i " nuovi sopraggiunti elementi " favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e a conoscenza dell’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivi alla presentazione della domanda) ovvero sottoposti al suo esame in sede di invito all’autotutela (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 6755/2018);

- Considerato altresì che il contestato provvedimento di diniego non preclude la possibilità di presentare una nuova istanza di permesso di soggiorno basata sui fatti sopravvenuti, portati regolarmente a conoscenza dell’Amministrazione;

- Ritenuto che le spese e gli onorari della fase cautelare possano compensarsi tra le parti tenuto anche conto del rilevante lasso temporale intercorso tra la presentazione dell’istanza di rilascio del titolo di soggiorno e la notifica del provvedimento di diniego;

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