TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-09-21, n. 201609880

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2016-09-21, n. 201609880
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201609880
Data del deposito : 21 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2016

N. 09880/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03776/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2008, proposto da:
M E T rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Sama' con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Mecenate, 27;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato U G con domicilio in Roma presso l’Avvocatura del Comune di Roma, Via Tempio di Giove, n. 21

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 261 del 1.2.2008 che ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie ivi indicate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2016 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 3776/2008) la sig.ra M E T ha adito questo Tribunale per l’annullamento della determinazione dirigenziale nell’epigrafe indicata che ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza di permesso di costruire presso l’abitazione di sua proprietà sita in Roma, Via Segesta, n. 25, consistenti nella realizzazione di una veranda di circa mq. 4 sul balcone dell’appartamento con accorpamento al locale già destinato a cucina.

Premette di essere stata destinataria di un provvedimento di sospensione dei lavori notificatole in data 22 maggio 2007 cui è seguita l’adozione dell’ordine demolitorio oggetto di impugnativa avverso il quale la sig.ra Togna deduce le seguenti censure:

a)Violazione dell’art. 27, comma 3 del d.p.r. n. 380/2001 e dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, essendo l’ordine di demolizione stato emesso oltre il termine perentorio di quarantacinque decorrente dalla notificazione del provvedimento di sospensione dei lavori, nonché per omessa comunicazione di avvio del procedimento prodromica all’adozione dell’atto odiernamente gravato.

b) Violazione dell’art. 33, comma 2 del d.p.r. n. 380/2001, tenuto conto della mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria a causa delle oggettive difficoltà connesse alla rimozione del manufatto ritenuto abusivo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.


Il primo motivo di ricorso è privo di pregio, atteso che in presenza di un ordine demolitorio preceduto, nel caso di specie, da provvedimento di sospensione dei lavori al termine assegnato dall'art. 27 comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 al Comune per intervenire in autotutela sul permesso di costruire precedentemente rilasciato, deve riconoscersi natura meramente ordinatoria in assenza di una diversa qualificazione normativa, per cui il suo eventuale superamento opera esclusivamente nei riguardi dell'ordine di sospensione dei lavori, consentendone semmai la ripresa da parte dell'interessato, ma non costituisce impedimento per l'esercizio dei doverosi poteri repressivi attribuiti al Comune in materia edilizia.

Anche l’ulteriore profilo di censura con cui la sig.ra Togna lamenta la omessa comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento di demolizione è privo di consistenza dovendo la Sezione riaffermare che infondato è il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento prodromico all’adozione del provvedimento impugnato, posto che in materia di illeciti edilizi deve ritenersi privo di utilità l’apporto partecipativo del privato destinatario della sanzione ripristinatoria, nei casi in cui sia stata riscontrata la illegittima esecuzione delle opere assoggettate a demolizione, tenuto conto del preminente interesse pubblico dell’amministrazione territorialmente competente al ripristino della legalità violata.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e le spese di giudizio poste a carico della parte soccombente.

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