TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-07-15, n. 202414280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-07-15, n. 202414280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414280
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 14280/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06735/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6735 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Lo Schiavo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del verbale del 21.3.2024 della Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza, oltre che della nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 4.4.2024, con cui l’Amministrazione ha sospeso la valutazione del ricorrente, “ ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del citato d.lgs. 199/1995 e s.m.i., riservandosi di riesaminare la posizione al venir meno della causa impeditiva ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il sig. -OMISSIS-, appuntato della Guardia di Finanza, ha impugnato e chiesto l’annullamento del verbale del 21.3.2024 della Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza, oltre che della nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- del 4.4.2024, con cui l’Amministrazione ha sospeso la valutazione del ricorrente, “ ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del citato d.lgs. 199/1995 e s.m.i., riservandosi di riesaminare la posizione al venir meno della causa impeditiva ”.

Il ricorrente ha premesso di essersi “ arruolato nella Guardia di Finanza il 20.09.1996 ed ha conseguito il grado di Appuntato conformemente alla tabella “B” annessa al d.lgs. 199/1995 ”; ha soggiunto che in data 23.07.2013 è stato invitato a firmare una dichiarazione nella quale avrebbe preso atto che la valutazione afferente alla procedura di avanzamento al grado di appuntato scelto, relativa all’anno 2012, sarebbe stata sospesa ai sensi dell’art. 12, comma 1 del d.lgs. 199/1995 in quanto lo stesso ricorrente sarebbe stato rinviato a giudizio per delitto non colposo.

Questi ha, in particolare, esposto che “i motivi ostativi consistevano in un procedimento penale, ove il ricorrente era stato imputato e ove lo stesso, convinto e consapevole, della propria estraneità ai fatti, non aveva mai voluto accettare che si dichiarasse la remissione tacita di querela per la perdurante assenza della parte offesa. La causa che aveva portato alla sospensione si è, poi, risolta l’11.7.2019 con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Messina (…) ove lo stesso è stato assolto perché il fatto non sussiste ”; ha, quindi, lamentato che “ nonostante la cessazione delle cause impeditive, la P.A non ha mai più riattivato la suddetta procedura per l’avanzamento lasciando il sig. -OMISSIS- nel grado conferito nell’anno 2006 ” (cfr. pag. 2).

Ciò in quanto la valutazione sarebbe stata persistentemente sospesa in ragione di una sopravvenuta causa di (nuova) sospensione della valutazione per l’anno 2012, sostanziata dalla notificazione, in data 19.5.2023, di una prima richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari relative al procedimento n.-OMISSIS-R.G.N.R. avviato dalla Procura Militare di Napoli.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 10, comma 2 del d.lgs. 199/1995; eccesso di potere per illogicità manifesta.

La

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