TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-11-11, n. 202419887

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-11-11, n. 202419887
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202419887
Data del deposito : 11 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2024

N. 19887/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00976/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2019, proposto da Radio Lagouno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e C A, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, al viale Mazzini n. 88, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale per la Lombardia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale Attività Territoriali. Div. V - Itlo, IV S.A. Reti e Servizi Comunicazione Elettronica nel Settore Radioelettrico, Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generate Attività Territoriali., Div. I- Vigilanza, Controllo, Azione Ispettiva, Programmazione, Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Div. IV - Radiodiffusione sonora e televisiva, Diritti d’uso, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

1. della nota prot. 0189360 del 16.11.18 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Attività Territoriali Div. V - Ispettorato Territoriale Lombardia – ITL - IV S.A. Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica nel settore radioelettrico “ con riferimento all'istanza in oggetto del 7.6.18 di codesta emittente radiofonica, si comunica che la Direzione Generale Attività Territoriali Roma ha trasmesso il 7.11.18 il parere della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Div. IV - Radiodiffusione sonora e televisiva, Diritti d’uso, che in riscontro ai quesiti e alle richieste di parere sull'argomento ha chiarito, con nota prot. 61325 dell'11.10.18 che non è possibile autorizzare l'inserimento di province in aggiunta a quelle censite nelle schede tecniche B (punto 69) ”;

2. della nota prot. 61325 dell'11.10.18 (R.U. I. 169453 12.10.18) del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Div. IV – Radiodiffusione sonora e televisiva, Diritti d'uso, con la quale l'Ufficio ha dichiarato che “ non ritiene opportuno autorizzare l'inserimento di province in aggiunta a quelle censite nelle schede tecniche B (punto 69) …” e, per quanto occorrer possa,

3. della nota prot. 183432 del 7.11.18 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale Attività Territoriali, Div. I - Vigilanza, controllo, azione ispettiva, programmazione, entrambe inviate alla ricorrente dall'Ispettorato Territoriale Lombardia a mezzo mail del 29.11.18, in riscontro all'accesso agli atti esperito in data 16.11.18, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2024 la dott.ssa M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all’esame del Collegio, la ricorrente “Radio Lagouno srl”, titolare della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale prot.n. 902630, nella quale risultavano inseriti gli impianti censiti ex art. 32 L. n. 223/90, tra cui quelli sulla frequenza 104.100 MHz emittenti da Valcava e sulla frequenza 104.350 emittenti da Monte Penice, ha agito per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati. Contesta la parte ricorrente il diniego subito in relazione alla sua richiesta di inserimento, nella originaria concessione, di nuove province destinatarie del segnale radio-sonoro emesso dal proprio impianto, in aggiunta agli impianti censiti in sede di originaria autorizzazione, mediante la mera modifica del punto 69 della scheda B allegata alla citata concessione.

II. In particolare, la parte ricorrente

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