TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-02-01, n. 201901321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2019-02-01, n. 201901321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901321
Data del deposito : 1 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2019

N. 01321/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11643/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11643 del 2017, proposto dal sig. R G, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale PEC come da Registri di Giustizia e con studio in Modena, corso Duomo, 20;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria di illegittimità

del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza/domanda di concessione della cittadinanza italiana K10/0579573 del 26/05/2015;

per la declaratoria dell’obbligo

del Ministero dell’Interno di provvedere in merito a detta istanza con l’adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin d’ora, in caso di inosservanza, il Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 14 novembre 2017 e depositato il successivo 25 novembre, il cittadino tunisino, sig. Ghabi Ramzi, ha impugnato il silenzio del Ministero dell’Interno sulla istanza volta all’ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co.1, lett. f), L. 91/1992, chiedendone l’annullamento e la conseguente condanna della p.a. all’adozione del provvedimento, nonché al risarcimento del danno.

Rappresenta di avere presentato l’istanza in data 15 giugno 2015.

Essendo trascorso il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 3 D.P.R. 362/1994 senza che l’Amministrazione abbia definito la procedura con un provvedimento espresso, agisce per ottenere la condanna dell’amministrazione alla definizione del procedimento con un provvedimento espresso.

Il 4 dicembre 2017 si è costituito il Ministero dell’Interno con atto di rito.

Il 5 gennaio 2019 il Ministero ha depositato una nota con cui rappresenta che in data 28/9/2018 è stato emanato il decreto di conferimento della cittadinanza italiana nei confronti del ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della conclusione del procedimento con il provvedimento richiesto, dichiara cessata la materia del contendere.

Le spese di giudizio possono essere compensate alla luce dell’enorme mole di lavoro che grava sull’amministrazione intimata a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana che vengono presentate (v. CdS III 4655/2016).

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