TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-04-03, n. 201500279
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Testo completo
N. 00279/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2012, proposto da:
Dal Pescatore s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M B, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, Via Giannelli, 22;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. M G M, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
Comune di Numana, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, Via Palestro, 46;
nei confronti di
Unipol s.p.a. GF Assicurazioni s.p.a., già UGF Assicurazioni s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. S B, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, Via Volturno, 5;
per la condanna
della Regione Marche, previo accertamento della violazione dell’obbligo di quest’ultima di protezione, manutenzione e salvaguardia della costa e, in particolare, dell’obbligo di realizzare le necessarie opere di protezione della stessa, al risarcimento dei danni provocati dalla mareggiata avvenuta nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 2008, così come accertati dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta equa secondo giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Comune di Numana e di Unipol s.p.a. GF Assicurazioni s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con atto di citazione del 24 giugno 2009 la società ricorrente conveniva in giudizio la Regione Marche innanzi al Tribunale civile di Ancona per ottenere la condanna dell’Amministrazione regionale al risarcimento dei danni subiti dallo stabilimento balneare da essa gestito, situato nel tratto di suolo demaniale del Comune di Numana (precisamente in località Marcelli di Numana), a causa delle mareggiate verificatesi nella notte tra l’11 e il 12 dicembre 2008, dopo aver esperito accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., le cui risultanze sono riportate nella relazione del perito incaricato, ing. Roberto Vagnozzi, versata in atti.
Il giudice ordinario, ritenendo che la controversia involgesse aspetti legati all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione - atteso che la ricorrente chiedeva la preventiva verifica di legittimità dell’omesso esercizio di tali poteri - dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, assegnando alle parti termine per riassumere la causa innanzi al giudice amministrativo.
Con il presente ricorso in riassunzione, quindi, la società ricorrente, riportandosi a tutti gli scritti difensivi prodotti nel giudizio ordinario, convertiti, per quanto di ragione, in motivi di gravame, proponeva a questo giudice la propria domanda risarcitoria.
Si costituivano in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Marche intimata, l’Unipol s.p.a., in qualità di compagnia di assicurazione regionale, e il Comune di Numana.
Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2015, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione.
II. Assume parte ricorrente che, a causa delle violentissime mareggiate che hanno interessato l’intera costa marchigiana nell’inverno del 2008, in particolare quelle verificatesi nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, taluni stabilimenti balneari, tra cui quello da essa gestito, sono stati gravemente danneggiati, come relazionato dal perito nominato dal Tribunale civile per l’accertamento tecnico preventivo, che quantificava in circa € 80.000,00 l’ammontare dei danni strutturali, escluso il lucro cessante relativamente all’attività di ristorazione, quest’ultimo di difficile immediata quantificazione.
Assume, ancora, che gli eventi di cui sopra sarebbero addebitabili alla condotta omissiva dell’Amministrazione regionale, che non avrebbe realizzato le necessarie opere di rifioritura e ripascimento costiero, oltre che di installazione di massi frangiflutti e materiale “a pennello”, previste dal Piano di gestione integrata delle aree costiere approvato con DGR n. 1621 del 21.12.2004, in ossequio alle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 152/2006 e nella normativa regionale.
Le asserzioni di parte ricorrente sono state contestate dalle parti resistenti che, nel costituirsi in giudizio, si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, già depositati nel corso del giudizio ordinario, a sostegno delle proprie ragioni.
Con particolare riferimento alla posizione della Unipol s.p.a. GF Assicurazioni s.p.a. nel presente giudizio, quest’ultima ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda estesa anche nei propri confronti, sia per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al rapporto che lega la PA alle compagnie di assicurazione (richiamando, sul punto, un precedente di questo TAR, ovvero la sentenza n. 813 del 28 ottobre 2001), sia per l’impossibilità di un’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa, data l’estraneità di esso al rapporto che intercorre tra il danneggiante e l’assicuratore, chiedendo, conseguentemente, di essere estromessa dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Quanto al Comune di Numana, chiamato in causa da parte della Regione Marche nell’ambito del giudizio ordinario incardinato innanzi al Tribunale civile di Ancona, se ne eccepisce, in particolare, la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio, atteso che la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, ancorchè il ricorso in riassunzione davanti al TAR sia stato notificato anche all’Amministrazione comunale, non è rivolta ad esso Comune, né la ricorrente deduce profili di responsabilità attribuibili a quest’ultimo.
III. Il Collegio reputa di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.
La questione portata oggi alla cognizione di questo giudice attiene alla pretesa risarcitoria vantata dalla ricorrente nei confronti della Regione Marche a causa dei danni subiti dallo stabilimento balneare da essa gestito, per effetto delle violente mareggiate verificatesi nel tratto di litorale costiero interessato dalla presenza di detto stabilimento, asseritamente riconducibili alla condotta omissiva dell’Amministrazione, che non avrebbe posto in essere le opere necessarie alla tutela della costa come prescritto nel Piano di gestione integrata delle aree costiere, adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2004 ed approvato definitivamente con deliberazione di Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 (nessuna domanda è stata invece proposta dalla ricorrente nei confronti del Comune di Numana, sebbene anche quest’ultimo sia stato evocato in giudizio).
Poiché il danno da attività amministrativa illegittima, ancorchè scaturente da comportamenti omissivi della pubblica amministrazione riconducibili al mancato esercizio di poteri autoritativi, è risarcibile secondo il paradigma dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., esso va rigorosamente provato in tutti i suoi elementi costitutivi (ivi compresi il nesso di causalità tra la condotta dell’Amministrazione ed il danno lamentato e la colpa dell’inerzia, intesa quale violazione responsabile di uno specifico obbligo di provvedere), con onere della prova a carico del danneggiato ex art. 2697 c.c.
III.