TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2010-06-29, n. 201016434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2010-06-29, n. 201016434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201016434
Data del deposito : 29 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00735/2010 REG.RIC.

N. 16434/2010 REG.SEN.

N. 00735/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 735 del 2010, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Fracanzano, 15;

contro

Asl 106 - Napoli 1 Centro in persona del Direttore Generale;

per l'esecuzione della sentenza n. 27980 del 07.12.2005 del Tribunale di Napoli - sez. lavoro.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/05/2010 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2010 Minei Franco ha richiesto, ai sensi dell’art. 37 l. 1034/71, l’esecuzione del giudicato dell’Autorità Giudiziaria ordinaria formatosi sulla sentenza n. 27980 del 07.12.2005 del Tribunale di Napoli - sez. lavoro, con cui si era accolta l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 149 del 2004, condannando peraltro la A.S.L. NA 1, al pagamento della somma di euro 4.931,19, comprensiva di interessi maturati al 30 giugno 2003 ed oltre ulteriori interessi e rivalutazione monetaria dal 30 giugno 2003 al saldo.

Ha pertanto richiesto l’ottemperanza di tale sentenza passata in giudicato per mancata proposizione dell’appello, in relazione al pagamento della somme relative alla rivalutazione monetaria, avendo l’Amministrazione provveduto al solo pagamento del capitale e degli interessi e non anche della rivalutazione.

L’A.S.L. Napoli n. 1, sebbene avvisata del deposito del ricorso ai sensi dell’art. 91, 2° comma del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, non si è costituita in giudizio e non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 12 maggio 2010.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile alla luce delle considerazioni di seguito specificate.

Ed invero, ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di somme di denaro, è necessario che risulti soddisfatta anche la particolare condizione di procedibilità prevista dall'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, conv. nella Legge n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 147 della Legge n. 388 del 2000.

Ed invero, secondo un orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente, al quale questo Collegio ritiene di doversi adeguare, l'articolo 14 d.l. n. 669 del 1996, si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti delle p.a., il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 12 gennaio 2009 , n. 23).

La norma in questione dispone che in materia di pagamento di somme di danaro derivanti da provvedimenti giurisdizionali, il creditore dello Stato e degli enti pubblici non può procedere alla relativa esecuzione se non dopo 120 giorni dalla notificazione in forma esecutiva del titolo esecutivo.

Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

Trattandosi di disposizione dettata con l'esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, la stessa trova identica "ratio", anche riguardo alla proposizione del giudizio d' ottemperanza atteso che quest'ultimo, ha come obiettivo, in modo analogo all'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, se pure per vie diverse, all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 gennaio 2008, n. 531;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 10 gennaio 2008 , n. 25;
T.A.R. Campania Salerno, sezione II, 21 dicembre 2005, n. 2956 e T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 12 giugno 2003, n. 3302)..

Osserva la Sezione che nell’ipotesi di specie parte ricorrente non ha né dedotto né provato l’avveramento della suddetta condizione di procedibilità, in quanto non risulta abbia notificato all’Amministrazione intimata la sentenza di cui richiede l’ottemperanza munita di formula esecutiva prima di centoventi giorni dalla notifica dell’atto di diffida e messa in mora, che costituisce necessario atto prodromico del giudizio di ottemperanza.

Peraltro allo stesso atto di diffida e messa in mora ex art. 90 R.D. n. 642 del 1907 depositato in giudizio non è stata allegata la sentenza munita di formula esecutiva, né risulta dal contesto dello stesso che la sentenza sia stata in precedenza notifica in forma esecutiva.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese non essendosi l’Amministrazione costituita.

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