TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-08-03, n. 202000500

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-08-03, n. 202000500
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000500
Data del deposito : 3 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2020

N. 00500/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2019, proposto da
Alidaunia S.r.l, rappresentata e difesa dall'avvocato M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L S in Ancona, piazza Cavour, 23;

nei confronti

B Mission Critical Services Italia SpA, rappresentata e difesa dagli avvocati F M, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-del decreto n. 131 del 7 novembre 2019, pubblicato in data 8 novembre 2019, con il quale il Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante Regione Marche ha approvato le risultanze della gara e ha aggiudicato, in via definitiva, a B Mission Services Italia SpA il servizio di elisoccorso regionale e del documento istruttorio allegato al predetto decreto n. 131 del 7 novembre 2019 con il quale il Responsabile del procedimento ha formulato la proposta, ex art. 32, comma 5, di aggiudicazione del servizio in questione a B Mission Services Italia SpA;

-della nota, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 8 novembre 2019, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva in favore di B Mission Services Italia SpA;
dei verbali di gara;

-del decreto n. 40 del 23 maggio 2019 di nomina della commissione di gara e del relativo documento istruttorio a questo allegato;

-del contratto d’appalto ove intervenuto;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi e per la declratoria di inefficacia del contratto e di diritto al subentro, ai sensi dell’art. 121 e ss. C.P.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della B Mission Critical Services Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 comma 5 del DL n. 18 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del 6 maggio 2020 il dott. Giovanni Ruiu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente Alidaunia srl ha presentato domanda di partecipazione alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di elisoccorso regionale, bandita dalla Regione Marche attraverso il Servizio Stazione Unica Appaltante Marche (di seguito SUAM).

Alla gara partecipavano altre due imprese (B Mission Critical Service Italia SpA ed Elitaliana srl). Dopo la fase di valutazione dell’offerta tecnica, Elitaliana srl non veniva ammessa alla fase successiva per non aver superato, in relazione ad alcuni criteri, la soglia di sbarramento prevista dal disciplinare di gara.

A conclusione della gara è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata, classificatosi al primo posto con punti 77,9677 (poi riparametrati a 80) per l’offerta tecnica e 15,12468 per l’offerta economica (per un totale di punti 95,12468) contro rispettivamente, punti 52,11080 (riparametrati in 53,46983) e 20 dell’odierna ricorrente, per un totale di punti 73,46983-

Contro il provvedimento di aggiudicazione sono formulati i seguenti motivi di ricorso, dove si contesta la mancata esclusione dell’aggiudicataria, l’attribuzione dei punteggi e l’illegittimità della procedura di gara.

a) Violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Eccesso di potere per sviamento. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Irrazionalità manifesta. La ricorrente osserva che, con provvedimento del 13 febbraio 2019, l’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato ha accertato che B Mission Critical Services Italia SpA, in solido con la controllante B Mission Critical Services International S.A e altre ditte, ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e consistente in un’intesa unica, continuata e complessa avente ad oggetto la fissazione ex ante nell’ambito dell’Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) del prezziario relativo ai servizi con elicottero […]. L’Antitrust ha poi irrogato una sanzione pecuniaria di oltre 50 milioni di euro. La ricorrente osserva che l’irrogazione della sanzione a danno della controinteressata, nella quale si contestano anche intese volte a condizionare lo svolgimento delle gare per l’elisoccorso, integrerebbe un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80 comma 5 del d.lgs n. 50 del 2016, per il quale la stessa doveva essere esclusa.

b) Violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016. Irrazionalità ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere. Violazione del principio di non discriminazione. Con il secondo e articolato motivo di ricorso la ricorrente contesta la valutazione dell’offerta tecnica effettuata dalla Commissione (valutazione che ha visto largamente prima la controinteressata, con il punteggio di 77,96667 contro i 52,11080 della ricorrente (che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta economica).

In particolare si contestano i punteggi per i parametri di cui ai seguenti codici, tra quelli previsti all’art. 17 del disciplinare di gara.

-codice W.1 “Caratteristiche tecnico prestazionali degli elicotteri”, con riferimento al subcriterio W1.11 “Equipaggiamento sanitario”, dove la ricorrente ha ottenuto punti 0,333 contro 4 della controinteressata;

-codice W.2 “Caratteristiche e organizzazione dell’impresa che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione”, con riferimento ai subcriteri W.2.2 “Componenti del Safety Management System e Compliance Monitoring” (dove la ricorrente ha ottenuto punti 0,9 contro 4,5 della controinteressata) e W.2.4 “Tasso di incidentalità” dove ingiustamente all’aggiudicataria sarebbe stato assegnato il medesimo punteggio della controinteressata;

-codice W.4 “Organizzazione e qualificazione delle risorse umane che saranno dedicate al servizio”, con riferimento ai subcriteri W.4.1 “Organizzazione del personale effettivamente utilizzato nell’appalto”, dove la ricorrente ha ottenuto punti 0,940 contro 2 della controinteressata e W.4.4 “Qualifiche ed esperienze di tecnici di manutenzione proposti in raffronto ai requisiti minimi previsti nel Capitolato Tecnico”, dove la ricorrente ha ottenuto punti 0 contro 2 della controrinteressata;

-codice W.5 “Caratteristiche attrezzature sanitarie e sistemi di supporto”, con riferimento al subcriterio W.

5.1 Apparecchiature elettromedicali”, dove la ricorrente ha ottenuto punti 1 contro 3 della controrinteressata;

-codice W.6 “Elisuperfici”, con riguardo ai subcriteri W.6.1 “Progetto di gestione delle elisuperfici della REM” dove la ricorrente ha ottenuto punti 2,33 contro i 7 della controinteressata;
e “Sistemi di monitoraggio da remoto” dove la ricorrente avrebbe ottenuto ingiustamente i medesimi 3 punti della controinteressata;

c) Violazione degli artt. 126 c.p.c. e 44 disp. att. c.p.c., dei principi generali in materia di verbalizzazione, dell’art. 97 Cost. e del connesso principio di trasparenza, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, la motivazione perplessa e contraddittoria e violazione del principio di segretezza delle offerte. Parte ricorrente afferma la violazione delle regole attinenti alla verbalizzazione delle operazioni di gara da parte della Commissione. In particolate, dai verbali di gara risulterebbe che la Commissione, per sua espressa ammissione, conosceva già il ribasso offerto dai concorrenti prima della seduta pubblica di apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Ancora, la Commissione non avrebbe dato atto, in seduta pubblica, del procedimento di apertura dell’offerta economica e dell’integrità delle offerte.

d) Violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, eccesso di potere, sviamento, difetto di istruttoria. L’art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che «1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice. Nella fattispecie, l’unico membro della commissione qualificato come “esperto aeronautico” avrebbe avuto un curriculum gravemente insufficiente, privo di specifiche esperienze nell’ambito dell’elisoccorso.

Si sono costituite la Regione Marche e la B Mission Critical Services Italia SpA resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 3 del 2020 questo Tar ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che le censure dedotte con il ricorso, ad un sommario esame proprio della fase cautelare e salvo il necessario approfondimento in sede di merito, non presentassero profili di fondatezza. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1937 del 2020 ha respinto l’appello cautelare, per la mancanza del pericolo grave e irreparabile.

Alla pubblica udienza del 6 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è infondato. Non vengono quindi trattate le eccezioni relative al deposito tardivo delle memorie della ricorrente, in quanto irrilevanti per l’esito finale.

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