TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2023-03-10, n. 202300549
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Testo completo
Pubblicato il 10/03/2023
N. 00549/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2023, proposto dalla Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D I, G M, P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Arcangelo D'Avino, A O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Salerno, Provincia di Salerno - Commissario ad acta di nomina provinciale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione
- del parere negativo prot. n. 62270 del 16 novembre 2022, tardivamente espresso dal Responsabile del Settore V “Pianificazione e sviluppo del territorio” del Comune di Scafati in relazione all’istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. ai sensi degli art. 44 e 49 del d. lgs. n. 259 del 2003 per la realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile nel territorio del Comune di Scafati, in via Cristinelli, trav. Contaldi snc – foglio 11, part. 1273 – codice impianto “SA84018_001 Scafati Nord”;
- della comunicazione prot. REP_PROV_SA/SA-SUPRO 0059817/16-11-2022, con la quale il SUAP ha trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il parere impugnato;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale;
per l’annullamento - dell’art. 124, comma 1, del Regolamento urbanistico edilizio comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 15 dell’8 marzo 2022 e n. 16 del 9 marzo 2022;
- ove occorrer possa, della “perimetrazione del Centro Abitato approvata con Delibera di Giunta n. 152 del 7 novembre 2005”, citata nelle premesse del parere impugnato, non conosciuta né reperibile sul sito dell’Ente, se e nelle parti in cui dovesse prevedere il divieto di installazione di SRB nell’area oggetto di intervento;
per l’annullamento, in via subordinata e prudenziale
- degli artt. 59, 65 e 68 delle NTA