TAR Latina, sez. I, sentenza 2017-01-18, n. 201700020
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Pubblicato il 18/01/2017
N. 00020/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2016, proposto da:
Associazione Civis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C C.F. CRTMRA37E20L009L, M T C.F. TRRMRC82R07D810B, con domicilio eletto in Latina, presso la Segreteria della Sezione, via A. Doria, 4;
contro
Provincia di Frosinone, Comune di Ferentino non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Electronic Surplus Components
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione 9 marzo 2016, n.878 con cui la Provincia di Frosinone ha approvato il progetto presentato dalla società controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il dott. A M M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 20.5.2016, tempestivamente depositato, l’Associazione Civis - associazione di cittadini con finalità di tutela dell’ambiente - ha impugnato la determina 9.3.2016, n. 878 a mezzo della quale la Provincia di Frosinone – Settore Ambiente aveva rilasciato alla controinteressata, Electronic Surplus Components – S.r.l., l’autorizzazione unica per il progetto di realizzazione e l' esercizio di un impianto di trattamento il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel territorio del comune di Ferentino, alla via Consortile ASI 29, località Torre Fessa .
A sostegno dell’introdotta impugnativa l’interessata ha dedotto: 1) violazione dell’art. 22, comma 10, del decreto legislativo 105/2015;violazione dell’art. 177, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, nonché vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, poiché il sito individuato dal progetto ricadrebbe in zona interessata da impianto a rischio di incidente rilevante che come tale avrebbe richiesto la previa redazione ed approvazione del parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento;2) violazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 105/2015, tenuto conto che il Comune intimato avrebbe omesso la comunicazioni di avvio del con grave violazione delle garanzie partecipative;3) violazione del decreto del Ministero dell’ambiente n. 52/2015 ;violazione dell’art. 6, comma 7, lett. c) del decreto legislativo n. 152/2006;incompetenza;4) violazione dell’art. 20 del decreto legislativo n. 105/2015;illegittimità per violazione di legge incompetenza.
La Provincia di Frosinone, non si è costituita in giudizio.
A seguito dell’udienza dell’8.9.2016, la Sezione disponeva incombenti istruttori, con cui richiedeva il deposito di una relazione di chiarimenti in merito alla vicenda, nonché documentazione non prodotta in giudizio relativa all’area interessata.
Al detto incombente l’Amministrazione comunale ottemperava con nota, depositata in data 17.11.2016, prot. 6069 del proprio Responsabile del Settore IV, Ing. V B, cui sono state allegate i richiesti elaborati grafici
All’udienza del 15.12.2016 la causa è stata trattenuta a sentenza.
Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto la ricorrente lamenta, sotto più profili, l’illegittimità della determina in questa sede impugnata, sia con riferimento all’obbligo di motivazione rincarata che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione in occasione del rilascio del titolo abilitativo per un’area - caratterizzata da impianto a Rischio di Incidente Rilevante - per la quale la stessa amministrazione si sarebbe limitata a predisporre la sola perimetrazione del sito (soggetto a R.I.R.), sia all’irragionevolezza di una scelta allegatamente non sorretta da obiettive esigenze e contrastante con la normativa di riferimento di cui al D.lgs. 105/15 che avrebbe richiesto il perfezionamento di un Piano Urbano Generale, allo stato in corso di elaborazione.
Il ricorso appare fondato, alla stregua della relazione istruttoria depositata in data 17.11.2016, nonché dalla documentazione prodotta.
Ed invero, dagli esiti della vista relazione istruttoria emerge testualmente non solo che … gli immobili e l’attività della Electronic Surplus – S.r.l. controinteressata ricadono nell’area soggetta alla regolamentazione RIR , ma soprattutto risulta in maniera inequivocabile che …il Comune di Ferentino ha - allo stato - provveduto alla sola perimetrazione dell’area soggetta a RIR, … non esistendo provvedimenti di regolamentazione e controllo urbanistico delle e zone attorno allo stabilimento Henkel, soggette alla Direttiva Seveso di cui al citato decreto .
Nella stessa relazione il comune precisa, inoltre, che per la verifica della compatibilità e la conformità degli impianti ed attività della Surplus Elettronic ai rischi connessi allo stabilimento è comunque necessario il parere del comitato tecnico regionale CTR ex art. 22 d.lgs. 105/1 5.
Né, a conclusioni diverse potrebbe pervenirsi, in base all’argomentazione della mera modifica di regime giuridico che governerebbe l’attività – non nuova – ma preesistente della ditta controinteressata, a seguito del rilascio dell’invocata autorizzazione, rilevando in proposito non tanto la diversa disciplina in regime semplificato ex art. 216 TU Ambiente, quanto piuttosto la diversa natura dei rifiuti (pericolosi) che la ricorrente a seguito del rilascio della nuova autorizzazione potrebbe trattare ai fini dello smaltimento.
La documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente conferma, del resto, emblematicamente tale conclusione, là dove sono stati annoverati oltre ai metalli pericolosi le batterie ed accumulatori pericolosi (R13 – R3 –R6).
L’estensione dell’oggetto dell’attività anche ai rifiuti pericolosi comporta l’avvio di una attività diversa e quindi nuova rispetto a quella precedentemente svolta dalla controinteressata.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di censura non espressamente analizzati.
Considerata la particolarità della fattispecie può essere esclusa la ripetizione delle spese.