TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-05-18, n. 202000183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2020-05-18, n. 202000183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202000183
Data del deposito : 18 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2020

N. 00183/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00462/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 462 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Martinsicuro in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato C O, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S P, in L'Aquila, via Pescara, 2 - c/o Strinella 88;

contro

Regione Abruzzo in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

Asl n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, non costituita in giudizio;

nei confronti

Ordina dei Farmacisti della Provincia di Teramo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

- della deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 04/06/2012, avente ad oggetto "Sede farmaceutica n. 4 Comune di Martinsicuro (TE) – Decadenza diritto di prelazione", nonché di qualsiasi ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, tra cui la nota Regione Abruzzo - Direzione Politiche della Salute - prot. n. RA/121511 del 25/05/2012 acquisita al protocollo dell'Ente n. 13687 del 31/05/2012 che ha negato una proroga del termine per adempiere all'apertura della sede farmaceutica n. 4 nel Comune di Martinsicuro;

nonché, quanto ai motivi aggiunti,

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 26.11.2012 di approvazione del bando di concorso straordinario per titoli per l’assegnazione per il privato esercizio di 85 sedi farmaceutiche, nella parte in cui vi è inclusa la n. 4 del Comune di Martinsicuro.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2020 la dott.ssa M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ai sensi dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020 la camera di consiglio del 6 maggio 2020 si è tenuta con modalità di collegamento da remoto via Teams, sulla piattaforma corrispondente alla sede dell’ufficio giudiziario;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in decisione il Comune di Martinsicuro impugna per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere la deliberazione n. 346 del 04.06.2012 della Giunta della Regione Abruzzo con il quale è stata disposta la decadenza dalla prelazione precedentemente esercitata dal Comune ex artt. 9 e 10 della L. n. 475/68 sulla sede farmaceutica n. 4 di nuova istituzione da gestire in house .

Con motivi aggiunti il Comune ha impugnato per illegittimità derivata la deliberazione della GR di indizione del concorso straordinario per l’assegnazione della sede farmaceutica oggetto di prelazione.

Resiste la Regione Abruzzo.

Ḕ fondata e assorbente la censura di incompetenza della Giunta regionale, basata sul presupposto che il provvedimento di decadenza avrebbe dovuto essere adottato dal dirigente del Servizio regionale di Assistenza Farmaceutica.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione la deliberazione gravata non è preordinata a definire l'assetto del servizio farmaceutico nel Comune, né dunque è assimilabile ad un atto generale di pianificazione dell'assistenza farmaceutica sul territorio, ma ne presuppone essa stessa l’esistenza e ne costituisce atto esecutivo in parte qua .

Infatti la revisione della dotazione organica delle farmacie sul territorio regionale era stata approvata con deliberazione della G.R. n. 578 del 29/05/2006 che al contempo istituì la sede farmaceutica n. 4.

Gli atti di assegnazione (o, come in specie di decadenza dall’assegnazione previa opzione del Comune) della farmacia alla gestione privata o pubblica si pongono chiaramente a valle del procedimento di pianificazione delle sedi del servizio farmaceutico e ne costituiscono provvedimenti concreti di gestione poiché individuano il soggetto cui affidarne l’esercizio.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere b) e d) della legge della Regione Abruzzo n. 77/1999 agli organi di indirizzo politico della Regione spetta, fra l’altro:

- b) individuare ed approvare programmi e piani di rilevante interesse regionale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici in relazione ai documenti di programmazione e pianificazione approvati dal Consiglio regionale

- d) curare i rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, fatte salve le competenze proprie della dirigenza;

Ai sensi dei comma 1 e 2 dell’art. 5 della citata legge regionale I dirigenti assicurano, nel rispetto delle priorità fissate, la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti assegnati dagli Organi di direzione politica…. In particolare i dirigenti regionali: a) adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni in rassegna, emerge chiaramente che il principio di separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione non subisce deroghe nel caso in cui l’azione ammnistrativa di attuazione di un piano o programma approvato dal livello politico della Regione, implichi rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, come si evince dalla clausola di salvaguardia “ fatte salve le competenze proprie della dirigenza ”.

Del resto la separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, proprio perché persegue il fine di assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, non ammette che i provvedimenti amministrativi – tali sono gli atti gravati per il loro contenuto particolare e concreto - siano adottati, solo per la qualifica istituzionale dei soggetti coinvolti, dagli organi di governo, che imparziali non sono in quanto essi esprimono decisioni rappresentative della maggioranza politica.

Il ricorso pertanto deve essere accolto perché il provvedimento di decadenza impugnato con il ricorso introduttivo costituisce atto di gestione che esula dalla competenza della Giunta della Regione Abruzzo.

L’annullamento della deliberazione n. 346 del 04.06.2012 della Giunta della Regione Abruzzo comporta la caducazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 775 del 26.11.2012, impugnata con i motivi aggiunti (che nella deliberazione n. 346 ha il suo unico antecedente causale), nella parte in cui annovera la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Martinsicuro fra quelle da assegnare per il privato esercizio all’esito del concorso straordinario per titoli contestualmente indetto.

Le spese processuali possono essere compensate, stante la natura non sostanziale del vizio di incompetenza, il cui accoglimento lascia impregiudicato il merito delle future determinazioni della Regione.

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