TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-02-08, n. 202302108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-02-08, n. 202302108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302108
Data del deposito : 8 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2023

N. 02108/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02766/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2022, proposto da
L E, avvocato, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Giustizia, Avvocatura Generale Stato, non costituiti in giudizio;

per l'OTTEMPERANZA AL decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma nell'ambito del giudizio per equa riparazione segnato al n. 50487/2020


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso n. 2766 del 2022 r.g., la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge Pinto”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato sopra, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento in suo favore della somma come ivi liquidata.

Il Ministero si è costituito con atto di rito.

Alla camera di consiglio del 5 luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va invero rilevata la sussistenza di tutti i presupposti per il giudizio di ottemperanza, come risulta dalla documentazione agli atti, tutta debitamente corredata da asseverazione di conformità agli originali da parte del difensore ai sensi dell’art. 22 del CAD.

In particolare, sussistono i predetti presupposti in quanto:

a) il decreto è passato in giudicato non essendo stata proposta impugnazione avverso la decisione della Corte di Appello, come da certificazione di cancelleria in atti;

b) il decreto è stato notificato in forma esecutiva al Ministero della Giustizia il 29.3.2019;

c) è stata inviata all'Amministrazione debitrice la dichiarazione ai fini del pagamento corredata dalla necessaria documentazione, come prescritto dal combinato disposto dell’articolo 5 sexies della L. 24 marzo 2001, n. 89 e degli articoli 2 e 5 del decreto del Ministro della giustizia del 28.10.2016 (pubblicato nella G.U. 4.11.2016, n. 258), in data 26.3.2021;

d) è decorso il termine dilatorio di sei mesi previsto dall'articolo 5 sexies, comma 7, della citata L. n. 89 del 2001;

e) è altresì decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

Di conseguenza, deve ordinarsi all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo azionato, nel termine di sessanta giorni (ritenuto congruo in ottica di bilanciamento dell’interesse dei ricorrenti e delle esigenze organizzative della complessa struttura ministeriale), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dai ricorrenti, si nomina sin d'ora il Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, nella persona del responsabile p. t. dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, o un suo delegato con formale provvedimento, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni, con la precisazione che, visto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti della c.d. Legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia;

La soccombenza del Ministero della giustizia comporta la condanna del predetto ente al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

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