TAR Bari, sez. I, sentenza 2010-02-11, n. 201000373
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N. 00373/2010 REG.SEN.
N. 01240/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2005, proposto da:
R E, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto in Bari, via Quintino Sella, 120;
contro
il Comune di Trinitapoli, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto in Bari, via Giulio Petroni, 132/Bis;
nei confronti di
Associazione Temporanea di Professionisti costituita tra gli ingegneri S L, D A L, A S e R C;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della, determinazione dirigenziale del settore tecnico del Comune di Trinitapoli n. 962 - registro generale n. 2286 - del 31 dicembre 2004, recante affidamento all’associazione tra professionisti, capogruppo ing. S L della progettazione dei lavori di
urbanizzazione dell’area PIP - primo stralcio - per l’importo complessivo di euro 700.000, 00;
della sottostante istruttoria svolta dall’ufficio Tecnico comunale sui curricula presentati dai concorrenti;
dell’avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico per cui è causa approvato con determinazione dirigenziale n. 942 del 7 dicembre 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trinitapoli;
Viste le memorie difensive;
Vista la propria ordinanza n. 685 del 7 settembre 2005;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Doris Durante;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009, per le parti i difensori avvocati L P e Francesco Nanula su delega dell'avv. F M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Trinitapoli, con avviso pubblico del 7 dicembre 2004, indiceva procedura concorsuale per l’affidamento dell’incarico di progettazione delle opere di urbanizzazione all’interno dell’area p.i.p., invitando i professionisti interessati, singoli o associati, presentare domanda di partecipazione con la prescritta documentazione.
Tra gli altri, alla procedura partecipavano il ricorrente, prof. Ing. Eligio Romanazzi, e l’ Associazione Temporanea tra Professioni, capogruppo S L, che risultava aggiudicataria.
Il ricorrente, venuto a conoscenza dell’esito della procedura solo in data 26 maggio 2005 a seguito di autorizzazione all’accesso agli atti di gara, impugnava l’aggiudicazione sostenendo che l’aggiudicataria sarebbe stata illegittimamente ammessa alla gara, in quanto nell’associazione non sarebbe presente nessun giovane professionista con abilitazione da meno di cinque anni, con conseguente violazione dell’art. 51, comma 5 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.
Si costituiva in giudizio il Comune di Trinitapoli che eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, la tardività del ricorso proposto a distanza di quasi un anno dall’aggiudicazione e ne deduceva l’infondatezza nel merito.
Questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 685 del 7 settembre 2005.
Con memoria difensiva, il Comune rappresentava che nelle more del giudizio i lavori erano completati ed eccepiva, in conseguenza, la carenza di interesse del ricorrente ad una decisione dalla quale non potrebbe trarre alcuna utilità. Per il resto insisteva sulla inammissibilità e infondatezza del ricorso.
Parte ricorrente depositava memoria ad illustrazione delle censure ed alla pubblica udienza del 2 dicembre 2009, precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, il ricorso veniva assegnato in decisione.
La difesa del Comune di Trinitapoli eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale richiamando precedenti giurisprudenziali specifici che hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario nella materia dell’affidamento di incarichi di progettazione d’importo inferiore alla soglia comunitaria, qual è quello in questione.
Deve osservarsi che, dubbi sulla giurisdizione erano sorti allorché per il settore dei servizi e per gli appalti di servizi sotto soglia, l’unico riferimento certo di diritto positivo era rappresentato dalla normativa generale di contabilità di Stato sì da convincere l’interprete che le controversie – salva l’ipotesi in cui i soggetti fossero tenuti nella scelta del contraente al rispetto della procedura di evidenza pubblica o all’applicazione della normativa comunitaria – sfuggissero alla giurisdizione del giudice amministrativo per essere attratte da quella del giudice ordinario.
La controversia di cui si discute, tuttavia, è stata introdotta allorché era già in vigore la novella dettata dall’art. 6 della legge 21 luglio 2000, n. 205 che, eliminando ogni dubbio in proposito, ha stabilito che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
Attualmente, poi, con il combinato disposto degli artt. 121 e 244 del Codice dei contratti pubblici che hanno recepito la previsione dell’art. 6 della l. n. 205 del 2000, il legislatore delegato ha eliminato ogni incongrua suddivisione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in ragione del valore economico dell’appalto.
La giurisdizione è, quindi, di questo tribunale e la eccezione sollevata dalle parti resistenti va respinta.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, il che esime dall’esaminare le ulteriori eccezioni in rito, fermo che la irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione rispetto alla conoscenza che il ricorrente abbia avuto dell’atto impugnato che andava, comunque, comunicato personalmente, va provata da chi la eccepisce e nel caso manca tale prova.
Il ricorrente sostiene con l’unico motivo di ricorso che “nessuno” dei professionisti costituenti l’Associazione Temporanea tra Professionisti, capogruppo ing. S L “è in possesso del requisito soggettivo dell’abilitazione alla professione da meno di 5 anni…”.
Contesta, in conseguenza, l’ammissione alla gara del suddetto raggruppamento per violazione dell’art. 17 della l. n. 109 del 1994 e dell’art. 51 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 che impongono la presenza, tra i professionisti associati che partecipano a pubbliche gare, di un giovane professionista con iscrizione infraquinquennale all’albo.
La censura non è condivisibile.
L’art. 51, comma 5 del d.p.r. n. 554 del 1999 del seguente tenore “ Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della Legge (n. 109 del 1994), i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza”, non prescrive come obbligatoria la partecipazione del professionista con iscrizione infraquinquennale al raggruppamento.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato che si condivide, la norma, parlando soltanto di “presenza”, non impone la necessaria presenza del giovane professionista nell’associazione e, quindi, non prescrive un vero e proprio obbligo di “associare” il giovane professionista al raggruppamento, avendo finalità di carattere “promozionale” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347;Cons. Giust. Amm. Della Regione siciliana, 2 marzo 2009, n. 95).
Ne consegue che, ai fini della valida partecipazione di un raggruppamento temporaneo di professionisti a procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista iscritto all’albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.
Quanto alla doglianza formulata con l’ultima memoria difensiva, che l’Associazione aggiudicataria non avrebbe fornito prova della “presenza”, nella qualità di collaboratore o di dipendente di giovane professionista con iscrizione infraquinquennale, va osservato che la controversia non riguardava questa questione che, in quanto introdotta successivamente, è inammissibile.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.