TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202319092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202319092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319092
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 19092/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07664/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7664 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Ulpiano Morcavallo e Francesco Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

della deliberazione adottato dal CSM l 12 maggio 2021, con cui si dispone il mancato superamento della seconda valutazione di professionalità, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, incluso, ove di occorrenza, il parere integrativo del Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte di appello di Catania, formulato il 19 febbraio 2020;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.I fatti di causa sono i seguenti.

La ricorrente ha assunto le funzioni giurisdizionali dall'aprile 2011 e sino al 19 novembre 2014 ha prestato servizio in qualità di Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa. In seguito è stata trasferita a domanda presso la Procura della Repubblica di Catania, ove era in servizio al momento dell’instaurazione del giudizio.

L’istante ha conseguito con esito favorevole la prima valutazione di professionalità e, con riguardo alla seconda valutazione, ha ottenuto un primo giudizio favorevole, in data 18 dicembre 2017, da parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Catania.

Nei confronti della medesima esponente è stata tuttavia pronunciata la sentenza disciplinare n. 119 del 23 gennaio 2018, all'esito del relativo procedimento, nell'ambito del quale l'istante è stata incolpata:

- dell'illecito di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lett. g), del d. lgs. n. 109/2006, per avere disposto (in qualità di PM nell'ambito del procedimento penale 10158/10 R.G.N.R.) una nuova consulenza, nominando il perito indicato in atti, sebbene fosse incompatibile con l'ufficio richiesto perché citato come testimone nella lista presentata dall'imputato;

- dell'illecito disciplinare, previsto dal medesimo titolo, per avere fondato il proprio parere favorevole alla revoca di un sequestro preventivo (avanzata anche nell'interesse dell'imputato) esclusivamente sulla base delle conclusioni della ridetta consulenza tecnica, affetta da nullità in ragione della prospettata situazione di incompatibilità in cui versava il detto professionista.

La sentenza disciplinare ha condannato la ricorrente alla sanzione della censura, assolvendola, per converso, dalle incolpazioni riguardante l’omesso deposito in segreteria della documentazione relativa alla consulenza tecnica, con impossibilità di visione per le parti, e la richiesta al consulente di valutazioni di natura giuridica, riservate al magistrato.

Proposto ricorso alle Sezioni Unite, la Suprema Corte, con sentenza n. 5450 del 25 febbraio 2019, ha annullato con rinvio la sentenza del CSM.

All'esito del giudizio di rinvio, la Sezione disciplinare, con decisione n. 75 del 12 luglio 2019, ha pronunciato sentenza di assoluzione, escludendo l’esistenza degli addebiti.

Nell'ambito della procedura di valutazione della seconda professionalità, in corso al momento dei fatti disciplinari, la IV Commissione ha quindi richiesto al Consiglio Giudiziario un parere integrativo, che tenesse conto dei fatti emergenti dai sopraggiunti esiti disciplinari.

Il Consiglio ha dunque reso, in data 19 febbraio 2020, parere negativo sui prerequisiti. Ne è derivata la delibera gravata in epigrafe, della quale l’istante ha lamentato l’illegittimità, incardinando il presente ricorso, per vizi di violazione e falsa applicazione di legge, nonché di eccesso di potere, declinato in varie figure sintomatiche.

Sulla base delle dedotte censure, la ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto.

Si sono costituiti in giudizio il CSM e il Ministero della giustizia, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 25 ottobre 2023.

2. Tanto premesso in fatto, è opportuno ribadire l’orientamento della Sezione (confermato dal Giudice d'appello), laddove ha affermato che, pur non essendo menzionati espressamente dall'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n.160/2006, i cd. “prerequisiti” dell'equilibrio, dell'indipendenza e

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