TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-09-19, n. 202402580
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Testo completo
Pubblicato il 19/09/2024
N. 02580/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G I e G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 15.02.2021, di diniego dell'istanza di condono edilizio prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, -OMISSIS-, identificato N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2024 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 1 aprile 2021, -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Palermo n n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 15.02.2021, di diniego dell'istanza di condono edilizio prot. n. -OMISSIS- avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, -OMISSIS-, identificato N.C.E.U. al foglio -OMISSIS-.
Espone:
- di essere diventato proprietario dell’immobile indicato, giusta atto di divisione in Notaio -OMISSIS- di Palermo rep. n.-OMISSIS-, nel corpo del quale si dava atto che, in data 01.03.1995, era stata presentata apposita istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, assunta al prot. n. -OMISSIS-del Comune di Palermo, provvedendo a pagare l’intera somma
dovuta a titolo di oblazione;
-che dopo quasi 26 anni dalla presentazione della suddetta istanza in data 15.02.2021 è pervenuta il provvedimento di diniego della suddetta istanza;
- che dalla motivazione del provvedimento il ricorrente ha appreso che, con nota prot. n.-OMISSIS-, notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., dopo ben 11 anni dal trasferimento della proprietà
dell’immobile, il Comune di Palermo aveva inviato al Sig. -OMISSIS-, precedente comproprietario dell’immobile di proprietà del ricorrente medesimo, una comunicazione ex art. 8 e 9 L.R. n. 10/1991 con la quale aveva invitato il predetto ad integrare la documentazione presentata a corredo dell’istanza e che tale invito era rimasto privo di riscontro;
- che con nota prot. n. -OMISSIS-, anch’essa notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il Comune di Palermo aveva comunicato al Sig. -OMISSIS- il preavviso di diniego dell’istanza di condono, motivato sulla base della omessa integrazione documentale richiesta;
-che le suddette comunicazioni non sono mai state notificate all’odierno ricorrente;
- che nel febbraio 2020 aveva saputo informalmente dal sig.-OMISSIS- che il Comune aveva chiesto documenti integrativi;
- che ricevuta la suddetta informazione, in data 28.02.2020, il ricorrente si è premurato di presentare immediatamente all’Amministrazione richiedente la documentazione necessaria;
- che contrariamente al legittimo affidamento riposto dal ricorrente, il Comune di Palermo, dopo quasi un anno dalla trasmissione della suddetta comunicazione, ha notificato al ricorrente il provvedimento col quale ha dichiarato improcedibile l’istanza presentata dal Sig. -OMISSIS- in data 20.04.1995, “considerato che la documentazione prodotta è insufficiente per il proseguimento dell’iter sull’istanza di condono edilizio;