TAR Cagliari, sez. I, decreto cautelare 2024-01-17, n. 202400011
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Pubblicato il 17/01/2024
N. 00011/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00031/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 31 del 2024, proposto dal Gruppo di Intervento Giuridico, associazione ambientalista riconosciuta ex art. 13 della l. n. 349/1986, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avvocato C A M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, la Regione Autonoma della Sardegna, non costituitisi in giudizio;
nei confronti
del Comune di Arbus, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, e previa adozione di misure cautelari monocratiche,
“ del calendario delle esercitazioni militari e dei successivi atti esecutivi, ivi compreso il decreto del Ministero della difesa, con il quale è stato approvato ex art. 322 comma V, d.lgs. n. 66 del 2010, portante il Codice dell’ordinamento militare, il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna nel primo semestre del 2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con riserva di motivi aggiunti e ampliamento impugnazione (e) per la condanna delle amministrazioni resistenti a richiedere ed effettuare il VINCA nei poligoni interessati ”; nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno illegittimamente causato”.
visto il ricorso, con i relativi allegati;
vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
rilevato preliminarmente:
- che il ricorso ha a oggetto il “ calendario delle esercitazioni militari in Sardegna nel primo semestre del 2024” e i “successivi atti esecutivi, ivi compreso il decreto (ministeriale) … ex art. 322, comma V, d. lgs. n. 66 del 2010” ;
- che l’allegato 2 al fascicolo di parte ricorrente contiene il “programma di utilizzazione dei poligoni permanenti ed occasionali sardi di competenza dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare impiegati per lo svolgimento di esercitazioni a fuoco nel primo semestre 2024” , ma che non viene indicato negli estremi il decreto ministeriale asseritamente adottato ai sensi dell’art. 322, comma 5, del d. lgs. n. 66 del 2010 e nemmeno il verbale del Comitato misto paritetico consultato semestralmente che, in tesi, si sarebbe espresso “con parziale opposizione” al programma delle esercitazioni a fuoco presso i poligoni militari della Regione anche per il primo semestre del 2024;
- che l’impugnazione riguarda, in particolare, il programma delle esercitazioni a fuoco con riferimento specifico alle attività addestrative programmate presso i poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca, nonché presso il poligono di Quirra;
considerato che, impregiudicato, quanto al “fumus boni juris”, ogni necessario approfondimento, non solo nel merito, ma anche in rito, da compiersi sin dalla fase cautelare collegiale, vanno richiamate e condivise le argomentazioni svolte a sostegno del decreto presidenziale cautelare di rigetto n. 241 del 2023, pronunciato sul ricorso n.r.g. 692 del 2023, relativo al programma addestrativo riguardante il secondo semestre del 2023;
ribadito in particolare, con il decreto pres. cit., che, quanto alla estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio – che va fissata sin da ora (al 7 febbraio 2024) - , nella vicenda controversa vengono in gioco svariati interessi pubblici, tutti oggettivamente assai rilevanti;