TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-05-26, n. 202103508

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-05-26, n. 202103508
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202103508
Data del deposito : 26 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/05/2021

N. 03508/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04326/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4326 del 2017, proposto da:
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dell’avvocato G B, alla via Giovanni Paladino, n. 2, indirizzo PEC: avvmaurizioballetta@puntopec.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81, indirizzo PEC: angelomarzocchella@pec.regione.campania.it;

nei confronti

Eurometal S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via F. Caracciolo, n. 15, indirizzo PEC: felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 82 dell'1.9.2017, a firma del dirigente del Dip. 50 - DG 6 (Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema) - UOD 6 (Valutazioni Ambientali) della Giunta regionale della Campania, recante ad oggetto: provvedimento di valutazione d’impatto ambientale relativo al progetto “ realizzazione di un centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso ed impianto di messa in riserva, recupero stoccaggio recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non nel Comune di Acerra Fg. 13 p.lla 847 – Zona Industriale ASI loc. Pantano” proposto dalla Eurometal s.r.l. – cup 7553 ”, pubblicato nel BURC n. 67 dell'11.9.2017;

b) del parere della Commissione VIA-VAS-VI espresso nella seduta del 28.6.2017, richiamato nel dispositivo del provvedimento impugnato sub a);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Eurometal S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l’art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 e l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n 137;

Relatore il cons. P R nell’udienza del 16 marzo 2021, celebrata con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi delle richiamate previsioni in materia di emergenza covid-19;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto notificato il 2 novembre 2017 e depositato in pari data il Comune di Acerra ha impugnato il decreto della Regione Campania n. 82 dell'1 settembre 2017, a firma del dirigente del Dip. 50 - DG 6 (Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema) - UOD 6 (Valutazioni Ambientali) della Giunta regionale, recante ad oggetto: “ realizzazione di un centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso ed impianto di messa in riserva, recupero stoccaggio recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non nel Comune di Acerra Fg. 13 p.lla 847 – Zona Industriale ASI loc. Pantano” proposto dalla Eurometal s.r.l. – cup 7553 ”, pubblicato nel BURC n. 67 dell'11 settembre 2017, nonché il parere della Commissione VIA-VAS-VI espresso nella seduta del 28 giugno 2017, ivi richiamato.

Il Comune ha premesso in punto di fatto che:

a) in data 11.9.2017, senza che l’ente deducente fosse informato della pendenza del procedimento, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale l’impugnato decreto regionale, col quale il dirigente del suindicato ufficio ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto per la realizzazione dell’impianto sopra descritto;

b) detto provvedimento richiama l’istanza ex art. 23 D. Lgs. 152/2006, proposta da Eurometal s.r.l., acquisita al protocollo regionale del 25.3.2015, le integrazioni acquisite in data 1.9.2015, 15.5.2017 e 22.6.2017 ed il parere della Commissione VIA-VAS-VI espresso nella seduta del 28.6.2017, atti tutti non conosciuti né resi altrimenti disponibili.

Reputando gli atti impugnati gravemente lesivi dei propri interessi, l’ente locale, sia quale soggetto appartenente al pubblico interessato con facoltà di prendere parte alla consultazione in materia di valutazione di impatto ambientale mediante la presentazione di osservazioni, sia quale ente esponenziale della popolazione e del territorio, ha articolato avverso gli stessi quattro motivi di diritto coi quali ha dedotto le censure qui di seguito compendiate.

1) VIOLAZIONE ARTT. 23 e 24 D. Lgs. 152/2006 nel testo antecedente le modifiche apportate dal D. LGS. 16.6.2017, vigente ratione temporis - VIOLAZIONE ART. 6 DIR. CEE 13.12.2011, n. 2011/92/UE - VIOLAZIONE ART. 6 DELLA CONVENZIONE DI ARHUUS ratificata con L. 108/2001.

Assume in primo luogo il Comune la violazione dell’art. 23 D. Lgs. 152/2006, il quale prevede che all’istanza di valutazione d’impatto ambientale debbano essere allegati, oltre al progetto definitivo, lo studio d’impatto ambientale, la sintesi non tecnica, la copia dell’avviso di deposito a mezzo stampa (comma 1) nonché l’elenco degli atti autorizzatori già acquisiti o da acquisire (comma 2), prescrivendo, inoltre, che la documentazione è depositata “ presso gli uffici dell’autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia, anche parzialmente, interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione ” (comma 3).

L’obbligatorietà di tale adempimento sarebbe ribadita, secondo il Comune, al punto 3.2.1 degli “ Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VIA in Regione Campania ”, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 24.5.2011, laddove si prevede che “ Una copia cartacea della documentazione di cui alle lettere a. c. e d. dovrà essere depositata presso il Comune e la Provincia ove il progetto o l’intervento è localizzato ”.

Deduce al riguardo il ricorrente che presso gli uffici del Comune di Acerra non sarebbe stata depositata la documentazione concernente l’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla controinteressata e, conseguentemente, in assenza dell’informazione, né l’ente locale né la popolazione amministrata avrebbero potuto partecipare alla fase di consultazione mediante la presentazione di osservazioni.

2) VIOLAZIONE ART. 24,

COMMI

1, 2, 3 e 10 D. LGS. 152/2006, nel testo antecedente le modifiche apportate dal D. Lgs. 16.6.2017, vigente ratione temporis .

Il Comune assume la violazione dell’art. 24 D. Lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che “ contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui all’art. 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e sul sito web dell’autorità competente ”. Il comma 4 dell’art. 24, quanto al contenuto minimo obbligatorio della pre-informazione, prescrive che “ La pubblicazione a mezzo stampa e sul sito web regionale deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni ”.

Il comma 10 – come sostituito dall’art. 2, comma 20, lett. d), D. Lgs. 29.6.2010, n. 128 – specifica, inoltre, che “ Sul suo sito web, l’autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9 e 9-bis ”.

Assume al riguardo l’ente locale che dall’atto non risulterebbe l’avvenuta pubblicazione a mezzo stampa dell’avviso di presentazione dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, in violazione delle norme rubricate.

3) VIOLAZIONE ART. 208 D. Lgs. 152/2006 - VIOLAZIONE ART. 21-SEPTIES L. 241/1990.

Il Comune assume inoltre la violazione della normativa in rubrica, dalla quale si evincerebbe che il giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di impianti di gestione di rifiuti dev’essere espresso dalla Regione nell’ambito dell’avviato procedimento di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/06, laddove l’impugnato decreto, invece, sarebbe stato adottato senza che neanche risultasse avviato il procedimento di autorizzazione unica, non essendo giammai stato comunicato al Comune detto avvio e non essendo stato, comunque, convocato l’ente locale ricorrente alla conferenza dei servizi prevista dalla norma citata.

Da ciò, a dire del Comune, discenderebbe il difetto assoluto di attribuzione della Regione con nullità dell’impugnato decreto ex art. 21-septies L. 241/90 o, comunque la violazione dell’art. 208 D. Lgs. 152/06, non essendo la Regione attributaria del potere di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale all’esterno del procedimento autorizzatorio unico in materia di rifiuti.

Il giudizio di compatibilità ambientale impugnato sarebbe inoltre nullo anche per carenza degli elementi essenziali, essendo privo degli elementi minimi del procedimento di valutazione di impatto ambientale per l’assenza della fase di preinformazione, informazione e partecipazione del pubblico.

4)

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