TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-04, n. 202307602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-04, n. 202307602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307602
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2023

N. 07602/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06165/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6165 del 2020, proposto da
Roma Gas &
Power S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C, G T e D U S, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Liegi, n. 32;

contro

Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti


per l'annullamento

- del provvedimento adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IV – Lazio e Abruzzo, Ufficio delle Dogane di Pescara – Sezione Tributi e URP, il 25 maggio 2020, prot. n. 18959ru, avente ad oggetto: “ Gas Naturale – Capitolo 1421 – Provincia di Teramo. Richiesta riduzione ratei di acconto mensili accisa sul gas naturale - Società ROMA GAS &
POWER SPA, con sede legale in VIA CLITUNNO, 51 – 00198 ROMA (RM), P.I./C.F. 08395581005, Codice ditta RMO00445C - Diniego
”, comunicato a mezzo p.e.c. il 26 maggio 2020;

- della nota prot. n. 28145ru del 20 marzo 2018 della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e Altre Imposte Indirette;

- nonché ove occorrer possa della nota prot. n. 10731ru del 13 febbraio 2020 dell’Ufficio delle Dogane di Roma 1, delle note dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo, Ufficio delle Dogane di Roma 1, prot. n. 28903ru del 9 maggio 2019, prot. n. 35199ru dell’11 giugno 2019 e prot. 1007ru dell’8 gennaio 2020 e della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IV – Lazio e Abruzzo, Ufficio delle Dogane di Pescara – Sezione Tributi e URP prot. 16988ru dell’11 maggio 2020;

- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente gravame, la società ricorrente in epigrafe impugna i provvedimenti in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IV – Lazio e Abruzzo, Ufficio delle Dogane di Pescara – Sezione Tributi e URP, ha respinto la richiesta di riduzione ratei di acconto mensili accisa gas naturale da costei avanzata il 2 aprile 2019, denegandole la rideterminazione della rata di acconto per il versamento dell’accisa, con decorrenza dal gennaio 2019, ai sensi dell’art. 26, comma 13, terzo periodo del Testo Unico Accise, di cui al d.lgs. n. 504/95.

Il diniego espone l’insussistenza dei presupposti stabiliti dalla predetta disposizione, anche alla luce delle coordinate fornite dal competente ufficio centrale dell’Agenzia con nota prot. n. 10491 del 27 marzo 2018 (parimenti avversata).

Avverso i summenzionati atti e provvedimenti venivano proposti i motivi di ricorso di seguito rubricati, e come articolati ed esposti nell’atto introduttivo del giudizio.

i) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) e dell’art. 21 della Direttiva n. 2003/96/CE. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità della motivazione e travisamento dei presupposti in fatto e in diritto;

ii) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) e dell’art. 21 della Direttiva n. 2003/96/CE. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per violazione di norme interne, circolari e prassi amministrativa, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifesta;

iii) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento;

iv) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione del principio di legittimo affidamento e di certezza dei rapporti giuridici. Eccesso di potere per violazione di norme interne, circolari e prassi amministrativa, difetto di istruttoria, disparità di trattamento.

2. L’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli si costituiva in giudizio, successivamente eccependo, con memoria depositata il 14 febbraio 2023, il difetto di giurisdizione dell’adìto giudice amministrativo.

3. Seguiva il deposito, a cura delle parti costituite, di ampia documentazione ed articolate memorie difensive.

4. All’udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

5. Il Collegio scrutina con priorità la questione in rito sollevata dall’amministrazione resistente, confermando la sussistenza del difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, per quanto di seguito esplicato, in favore del giudice tributario.

La gravata determinazione reiettiva costituisce, in sostanza, il diniego di un’agevolazione richiesta dalla ricorrente in materia di versamento dell’accisa, concernendo dunque, direttamente, un atto che inerisce all’adempimento dell’obbligazione tributaria, determinandone (sia pure provvisoriamente, ossia in acconto) il relativo ammontare.

D’altra parte, giusto il disposto di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, sussiste, in via generale, la giurisdizione del giudice tributario in tutte le controversie afferenti alla materia dei tributi, specie con riguardo a quelle relative alla determinazione dell’imposta (cfr., Cass., S.U., 5.5.2011, n. 9841;
T.A.R. Lombardia, Milano, 9.7.2014, n.1799;
T.A.R. Puglia, Lecce, 10.3.2016, n. 466;
sui dinieghi di agevolazioni in materia di accise e sulla giurisdizione del giudice tributario, v. T.A.R. Lazio, Roma, 5.1.2011, n. 31;
T.A.R. Bolzano, 28.11.2007, n. 349).

Nondimeno, il diniego di agevolazioni in materia tributaria costituisce atto impugnabile nell’ambito della giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 546/1992.

A diverse conclusioni non conduce la considerazione che l’impugnazione sia stata estesa agli atti presupposti e, in modo particolare, alla nota prot. n. 28145/RU/2018 del 20 marzo 2018 della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise e Altre Imposte Indirette, la quale costituisce una circolare interpretativa di una norma tributaria (non un regolamento), come tale non vincolante e pertanto sottratta al sindacato giurisdizionale (quam multis , T.A.R. Lazio, Roma, 3.12.2021, n.12514;
Cass., sez. trib., 21.3.2014, n. 6699).

6. Occorre, quindi, per quanto precede, dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, presso cui l’odierno giudizio potrà essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art.11, comma 2, c.p.a..

Le spese di giudizio possono comunque venire compensate, in ragione della definizione in rito della presente controversia.

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