SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 4S, numero provv.: 202404284, Verifica appello
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2024
N. 04284/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09026/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9026 del 2017, proposto da
E-Distribuzione S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati G G, F I, F S, C T, G F, con domicilio eletto in Roma, via Pinciana, 25;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, Autorità di regolazione per l’Energia e le Reti Ambiente, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Claudia Ciccolo, con domicilio eletto in Roma, via G. P. Da Palestrina, 47;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Fastweb S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Elenia Cerchi, Elisabetta Pistis, Andrea Guarino, con domicilio eletto in Roma, via Giulio Caccini, 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione n. 131 dell'AGCOM del 13.9.2017, iscritta nel registro ufficiale dell'AGCOM al n. 0065865 del 21.9.2017, nonché della deliberazione n. 88/17 dell'AGCOM del 19.7.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGCOM e ARERA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società E-Distribuzione S.p.A. ha impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione n. 131 dell'AGCOM del 13.9.2017, iscritta nel registro ufficiale dell'AGCOM al n. 0065865 del 21.9.2017, nonché della deliberazione n. 88/17 dell'AGCOM del 19.7.2017.
In sintesi: con nota del 2.8.2016 la società Telecom Italia S.p.A. ha presentato ad AGCOM un’istanza per la risoluzione della controversia insorta nei confronti della ricorrente, con richiesta di misure cautelari urgenti, e ciò ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2016, nonché dell’art. 23 del d.lgs. 259/2003 e del Regolamento di cui alla delibera n. 226/15/CONS, così come modificato dalla delibera n. 449/16/CONS, per asserita violazione dell’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica; tale istanza si contestualizza nella circostanza che in data 19.4.2016 la società Telecom ha inviato alla ricorrente una lettera per chiedere le “ informazioni necessarie all’accesso alle infrastrutture di rete di ED ai fini della posa di fibra ottica ”: istanza riscontrata in data 2.5.2016 dalla stessa ricorrente, la quale ha manifestato la disponibilità ad un incontro per meglio comprendere e definire il perimetro delle informazioni di interesse ed ipotizzando l’apertura di un tavolo tecnico volto alla definizione di eventuali accordi, “ per la realizzazione della rete in fibra, analoghi a quello già in essere con EOF ”, cioè Enel Open Fiber; è, però, accaduto che la ricorrente, benché mostratasi disponibile a fornire a Telecom le informazioni e le attività richieste, avrebbe subordinato tale disponibilità alla previa sottoscrizione di un contratto analogo a quello già sottoscritto con EOF e all’entrata in vigore del d.lgs. 33/2016, in applicazione del quale la ricorrente avrebbe, perciò, fornito le informazioni sulle proprie infrastrutture fisiche potenzialmente utilizzabili conformemente al disposto normativo; in effetti, in data 17.6.2016 la società Telecom ha inviato alla ricorrente una richiesta di una bozza di contratto per l’accesso alle infrastrutture e le relative informazioni necessarie alla posa di fibra ottica; ma le condizioni effettivamente poste per tale accesso – rese disponibili sul portale della ricorrente – non sarebbero state ritenute sufficienti ed idonee.
Per queste ragioni è stata, dunque, presentata l’istanza di risoluzione della controversia, chiedendosi all’Autorità - anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 4 del Regolamento al fine di poter partecipare alle gare nel frattempo indette da Infratel– “ 1) di ordinare a ED di riformulare entro termini perentori compatibili con i piani di sviluppo degli operatori e con le gare, le Condizioni generali di accesso e Regolamento di accesso alla infrastruttura elettrica di ED secondo criteri di equità, ragionevolezza e non discriminazione, ai sensi dell’art. 9 comma 2, del Decreto al fine di consentire l’avvio di una effettiva negoziazione tra le Parti. 2) di ordinare a ED la eliminazione dalle predette Condizioni di accesso e Regolamento di accesso di tutte le previsioni contrattuali, tecniche, procedurali citate nella predetta istanza che sono palesemente ostative all’accesso a tale infrastruttura ed al suo normale utilizzo ai fini della fornitura del servizio di comunicazione. 3) di ordinare a ED di fornire giustificativi della ragionevolezza e della proporzionalità dei prezzi